Ordinanza n. 4469/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Roma in data 12.05.2026 e notificato al ricorrente il 21.05.2026, recante il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. D.A.Spo.), con il quale è stato disposto, per la durata di un anno, il divieto di accesso agli stadi ed a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea ove si disputano incontri di calcio di qualsiasi livello;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di un anno, con divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 6-bis della legge n. 401/1989 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di pericolosità per la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, difetto di pericolosità intrinseco del ricorrente, assenza di un concreto pericolo per le persone, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere espressamente l'efficacia del DASPO. Ha ritenuto meritevole di approfondimento il profilo relativo all'assenza di un concreto pericolo per le persone derivante dal comportamento del ricorrente e ha considerato adeguata la tutela mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 6 e 6-bis l. 401/1989
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione quale parametro di legittimità del DASPO; l'ordinanza non definisce nel merito la corretta applicazione delle disposizioni.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nella fase cautelare, di assicurare adeguata tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando il profilo controverso richiede approfondimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il profilo di illegittimità prospettato richiede un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria e l'interesse del ricorrente può essere adeguatamente tutelato dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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