Sentenza del 10/07/2017 n. 3042 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iscrizione ipotecaria - Cartella esattoriale o intimazione ad adempiere - Notifica non oltre un anno - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che l'iscrizione ipotecaria è legittima solo se ricorrono i presupposti dell'art. 50 del d.P.R. 602/1973. Pertanto, quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale, l'agente della riscossione deve notificare una preventiva intimazione ad adempiere. In assenza di tale intimazione, l'iscrizione ipotecaria è illegittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 602/1973, sostenendo che, tra la notifica della cartella esattoriale e l'iscrizione, fosse trascorso più di un anno senza la preventiva notifica di un'intimazione di pagamento. La questione riguarda quindi la necessità che il titolo esecutivo sia non solo validamente notificato, ma anche ancora efficace al momento dell'iscrizione.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria è subordinata al rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina della riscossione coattiva, inclusa la necessità che il titolo sia ancora efficace.
Art. 50 del d.P.R. 602/1973
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni
Trascorso un anno dalla notifica della cartella senza l'avvio dell'espropriazione, è necessaria una nuova intimazione di pagamento. Tale requisito è stato ritenuto applicabile anche all'iscrizione ipotecaria quale misura collegata alla riscossione coattiva.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca, l'agente della riscossione deve verificare che esista un titolo validamente notificato e che questo sia ancora efficace.
- Se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale, la precedente notifica non è sufficiente: deve essere notificata una nuova intimazione ad adempiere.
- L'assenza dell'intimazione, quando richiesta, può comportare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
- In casi analoghi occorre verificare la sequenza cronologica degli atti: notifica della cartella, eventuale intimazione e successiva iscrizione ipotecaria.
- La regola riguarda il presupposto procedurale dell'iscrizione e non elimina gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, come l'esistenza del debito e il rispetto delle garanzie di comunicazione al contribuente.
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