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Sentenza

Sentenza n. 1830/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di chiusura del locale commerciale per cinque giorni, dapprima con decorrenza individuata nel provvedimento del 19 marzo 2024 e successivamente dal 2 al 6 dicembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, il provvedimento adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell’art. 5 della legge n. 50/1994, con cui era stata disposta la chiusura del locale commerciale per cinque giorni, nonché il successivo provvedimento con il quale l’amministrazione, rilevata la mancata esecuzione della chiusura originaria in conseguenza delle iniziative giurisdizionali intraprese, aveva individuato il periodo di chiusura dal 2 al 6 dicembre 2024. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse senza esame del merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Gli effetti dei provvedimenti impugnati si erano ormai esauriti e la ricorrente non aveva allegato un interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori. In udienza, inoltre, la ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio nel merito. Il Collegio ha ritenuto che fosse venuto meno l’interesse all’azione, non più attuale e concreto, osservando che nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino alla trattenuta della causa in decisione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. In assenza di richieste contrarie, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate per la natura formale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 50/1994

    chiusura di locale commerciale

    La norma è indicata quale base giuridica dei provvedimenti amministrativi di chiusura impugnati; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, anche per fatti sopravvenuti o per la dichiarazione della parte, viene meno un interesse attuale e concreto alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    avviso della questione d’improcedibilità

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio che può condurre alla definizione del giudizio; nel caso concreto il Collegio ha dato in udienza l’avviso della possibile improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nell’intestazione normativa della decisione, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando gli effetti degli atti impugnati si sono esauriti e il ricorrente non allega un interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, viene meno l’interesse attuale e concreto alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo, fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; in assenza di richieste contrarie, tale dichiarazione impone al giudice di prendere atto dell’improcedibilità.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire, quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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