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Sentenza

Sentenza del 21/03/2017 n. 80 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi al 2009, sostenendo di avere diritto all'esclusione dall'imposta per entrambe le abitazioni. Ciascun fratello, infatti, aveva stabilito la propria residenza e dimora abituale in una delle due abitazioni, utilizzandola come abitazione principale. Secondo gli appellanti, tale situazione derivava direttamente dal diritto di comproprietà e da un accordo sull'uso della cosa comune, senza che fosse necessario stipulare o comunicare un contratto di comodato gratuito. È stato inoltre contestato il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla carenza di motivazione degli avvisi, poiché il Comune non poteva conoscere automaticamente le ragioni dell'esclusione sulla sola base degli atti di acquisto. Ha invece ritenuto fondato il motivo principale: non vi era un comodato o altro diritto personale di godimento, ma un'intesa tra comproprietari sull'utilizzo degli immobili comuni. Ciascun fratello poteva quindi utilizzare integralmente l'abitazione nella quale aveva stabilito residenza e dimora, restando nell'ambito del diritto reale di comproprietà. Non erano pertanto necessarie comunicazioni o dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Udine è stato condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate in 600 euro oltre accessori per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Disciplina ICI sull'abitazione principale

    L'esclusione dall'ICI può spettare quando l'immobile è utilizzato dal contribuente come abitazione principale, con residenza e dimora abituale, anche se l'utilizzo dell'intero bene deriva dal rapporto di comproprietà e non da un contratto di comodato.

  • Regole civilistiche sulla comunione e comproprietà

    L'accordo tra comproprietari sull'uso della cosa comune può consentire a ciascuno di utilizzare integralmente una diversa abitazione comune, senza trasformare necessariamente tale situazione in un diritto personale di godimento come il comodato.

  • Obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento

    L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria, ma il Comune non è tenuto a conoscere circostanze non risultanti dagli atti disponibili, come le modalità concrete di utilizzo concordate tra comproprietari.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono comproprietari di immobili e concordano l'uso esclusivo di unità diverse, l'utilizzo può rimanere fondato sul diritto reale di comproprietà, senza necessità di configurare un comodato o altro diritto personale.
  • Ai fini dell'agevolazione o dell'esclusione relativa all'abitazione principale, assumono rilievo concreto la residenza anagrafica e la dimora abituale del contribuente nell'immobile.
  • L'assenza di un contratto di comodato o di una dichiarazione sostitutiva non esclude automaticamente il beneficio quando il godimento dell'immobile deriva direttamente dalla comproprietà.
  • La situazione deve essere valutata caso per caso: se l'utilizzo dell'immobile dipende invece da un soggetto che non è proprietario o da un autonomo diritto personale di godimento, possono essere richiesti specifici atti, comunicazioni o adempimenti previsti dalla disciplina applicabile.
  • Il contribuente deve poter dimostrare l'effettivo uso dell'immobile come abitazione principale; la mera titolarità della proprietà, da sola, non è necessariamente sufficiente.

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