Sentenza del 16/03/2015 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali vari - Tariffe sui controlli sanitari ufficiali - Competenza della giurisdizione tributaria - Sussiste - Attività delle ASL per i controlli sanitari ufficiali oltre che sui produttori di prodotti agroalimentari anche su tutta la filiera agroalimentare compresi i grossisti - Debenza della tariffa sui controlli sanitari ufficiali da parte di tutte le aziende della filiera - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa relativa alla tariffa è stata ritenuta legittima. I controlli sanitari ufficiali delle ASL, diretti a garantire la sicurezza alimentare, possono riguardare l’intera filiera agroalimentare e non soltanto i produttori. Di conseguenza, anche le aziende che effettuano trasformazione, stoccaggio o commercializzazione, inclusi i grossisti, sono tenute al pagamento delle tariffe previste dal d.lgs. 194/2008.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’applicazione della tariffa per i controlli sanitari ufficiali, sostenendo che essa dovesse gravare esclusivamente sui produttori di prodotti agroalimentari e non anche sulle imprese svolgenti attività di stoccaggio, trasformazione o commercializzazione, come i grossisti. La controversia riguardava inoltre la giurisdizione competente. È stata riconosciuta la competenza della giurisdizione tributaria, poiché la tariffa costituisce un prelievo patrimoniale obbligatorio collegato a una prestazione pubblica doverosa e a un presupposto economicamente rilevante.
Norme richiamate
Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194
La normativa disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali e legittima l’applicazione delle relative tariffe a tutte le aziende della filiera agroalimentare sottoposte ai controlli, comprese quelle che svolgono attività di produzione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto tariffe obbligatorie per controlli sanitari pubblici possono rientrare nella giurisdizione tributaria quando il prelievo ha natura patrimoniale, è imposto autoritativamente ed è collegato a una prestazione pubblica e a una spesa pubblica.
- Per i controlli di sicurezza alimentare, l’obbligo tariffario non riguarda necessariamente soltanto il produttore originario: può estendersi a tutti gli operatori della filiera soggetti ai controlli, inclusi trasformatori, depositari, stoccatori, grossisti e commercianti.
- La circostanza che un’impresa non produca direttamente alimenti non esclude, di per sé, l’obbligo di pagamento, se essa svolge attività che incidono sulla circolazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia l’effettivo assoggettamento dell’attività ai controlli sanitari ufficiali sia la normativa tariffaria applicabile nel periodo considerato.
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