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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24781/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 17/11/2021 che, in sede di riesame, aveva riqualificato i fatti originariamente inquadrati nell'art. 535 c.p. (turbata libertà degli incanti) come induzione indebita (art. 319‑quater c.p.), disponendo il sequestro e la confisca per equivalente (art. 322‑ter c.p.). Il ricorrente contestava la riqualificazione rispetto a due episodi ("Vicenda C" con Laguercia e "Vicenda D" con Nardelli), sostenendo che gli interventi fossero volti solo a far rispettare patti preesistenti o a rimediare a un errore (condotte assimilabili alla turbata libertà degli incanti o assorbite nell'art. 353 c.p.), e denunciando carenze motivazionali del giudice del riesame circa l'abuso della qualità, l'induzione e il fumus boni iuris richiesto per l'art. 319‑quater c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la ricostruzione del "senso" delle frasi e del contesto fattuale sia questione tipica del giudice del merito e non riesaminabile in sede di legittimità; ha ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione come induzione indebita operata dal Tribunale del riesame (compresi gli elementi di pressione psicologica e il timore di essere estromessi dal sistema di gare truccate). Conseguentemente l'atto di riesame (riqualificazione e confisca) è stato confermato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 535 cod. pen.

    Norma originariamente richiamata per la qualificazione come turbata libertà degli incanti; il giudice del riesame ha ritenuto che alcuni fatti dovessero invece essere riqualificati come più grave induzione indebita

  • art. 319‑quater cod. pen.

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto configurabile questo reato: l'induzione indebita richiede una richiesta perentoria con elevato grado di pressione psicologica e può giustificare la confisca per equivalente

  • art. 322‑ter cod. pen.

    Consente la confisca anche per equivalente del profitto del reato di induzione indebita; applicata dal riesame in conseguenza della riqualificazione

  • art. 353 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente quale possibile alternativa o assorbente della condotta contestata; la Corte ha però ritenuto che la valutazione sulla diversa rilevanza penale fosse questione di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, applicata nella sentenza impugnata

  • SU, sez. un., n. 12228 del 24/10/2013 (Maldera)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'induzione non può consistere in una mera sollecitazione ma deve manifestare perentorietà e un elevato grado di pressione psicologica

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica dei fatti (turbata libertà degli incanti vs. induzione indebita) dipende in larga parte dalla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; le contestazioni in sede di legittimità che sollevano alternative ricostruzioni fattuali sono spesso inammissibili
  • Per configurare l'induzione indebita (art. 319‑quater c.p.) non basta una semplice sollecitazione: è necessaria una richiesta perentoria accompagnata da un elevato grado di pressione psicologica che generi timore nell'indotto (es. timore di essere estromessi da un sistema illecito)
  • La presenza di accordi criminali preesistenti non esclude automaticamente la possibilità che singoli comportamenti successivi costituiscano induzione indebita, soprattutto se finalizzati a mantenere vantaggi futuri o a evitare l'esclusione dal sistema illecito
  • Quando è stata disposta la confisca per equivalente (art. 322‑ter c.p.) la riqualificazione in reato che prevede tale misura deve essere attentamente contrastata con prove concrete sulla mancanza di pressione psicologica o sull'assenza di utilità ottenuta
  • In ricorsi di legittimità è determinante fornire elementi probatori e argomentazioni capaci di sindacare la motivazione del giudice del merito (per esempio documenti, testimonianze o elementi processuali che dimostrino l'assenza di perentorietà o di timore), altrimenti la censura verrà ritenuta generica e respinta
  • Le censure sulla motivazione del giudice del riesame richiedono di evidenziare specifiche omissioni o contraddizioni: l'affermazione generica che il giudice "non ha motivato" senza indicare punti precisi difficilmente supera il vaglio di ammissibilità

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