Cassazione Penale, Sentenza n. 24781/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 17/11/2021 che, in sede di riesame, aveva riqualificato i fatti originariamente inquadrati nell'art. 535 c.p. (turbata libertà degli incanti) come induzione indebita (art. 319‑quater c.p.), disponendo il sequestro e la confisca per equivalente (art. 322‑ter c.p.). Il ricorrente contestava la riqualificazione rispetto a due episodi ("Vicenda C" con Laguercia e "Vicenda D" con Nardelli), sostenendo che gli interventi fossero volti solo a far rispettare patti preesistenti o a rimediare a un errore (condotte assimilabili alla turbata libertà degli incanti o assorbite nell'art. 353 c.p.), e denunciando carenze motivazionali del giudice del riesame circa l'abuso della qualità, l'induzione e il fumus boni iuris richiesto per l'art. 319‑quater c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la ricostruzione del "senso" delle frasi e del contesto fattuale sia questione tipica del giudice del merito e non riesaminabile in sede di legittimità; ha ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione come induzione indebita operata dal Tribunale del riesame (compresi gli elementi di pressione psicologica e il timore di essere estromessi dal sistema di gare truccate). Conseguentemente l'atto di riesame (riqualificazione e confisca) è stato confermato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 535 cod. pen.
Norma originariamente richiamata per la qualificazione come turbata libertà degli incanti; il giudice del riesame ha ritenuto che alcuni fatti dovessero invece essere riqualificati come più grave induzione indebita
art. 319‑quater cod. pen.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto configurabile questo reato: l'induzione indebita richiede una richiesta perentoria con elevato grado di pressione psicologica e può giustificare la confisca per equivalente
art. 322‑ter cod. pen.
Consente la confisca anche per equivalente del profitto del reato di induzione indebita; applicata dal riesame in conseguenza della riqualificazione
art. 353 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente quale possibile alternativa o assorbente della condotta contestata; la Corte ha però ritenuto che la valutazione sulla diversa rilevanza penale fosse questione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento normativo per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, applicata nella sentenza impugnata
SU, sez. un., n. 12228 del 24/10/2013 (Maldera)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'induzione non può consistere in una mera sollecitazione ma deve manifestare perentorietà e un elevato grado di pressione psicologica
Massime di principio
- La qualificazione giuridica dei fatti (turbata libertà degli incanti vs. induzione indebita) dipende in larga parte dalla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; le contestazioni in sede di legittimità che sollevano alternative ricostruzioni fattuali sono spesso inammissibili
- Per configurare l'induzione indebita (art. 319‑quater c.p.) non basta una semplice sollecitazione: è necessaria una richiesta perentoria accompagnata da un elevato grado di pressione psicologica che generi timore nell'indotto (es. timore di essere estromessi da un sistema illecito)
- La presenza di accordi criminali preesistenti non esclude automaticamente la possibilità che singoli comportamenti successivi costituiscano induzione indebita, soprattutto se finalizzati a mantenere vantaggi futuri o a evitare l'esclusione dal sistema illecito
- Quando è stata disposta la confisca per equivalente (art. 322‑ter c.p.) la riqualificazione in reato che prevede tale misura deve essere attentamente contrastata con prove concrete sulla mancanza di pressione psicologica o sull'assenza di utilità ottenuta
- In ricorsi di legittimità è determinante fornire elementi probatori e argomentazioni capaci di sindacare la motivazione del giudice del merito (per esempio documenti, testimonianze o elementi processuali che dimostrino l'assenza di perentorietà o di timore), altrimenti la censura verrà ritenuta generica e respinta
- Le censure sulla motivazione del giudice del riesame richiedono di evidenziare specifiche omissioni o contraddizioni: l'affermazione generica che il giudice "non ha motivato" senza indicare punti precisi difficilmente supera il vaglio di ammissibilità
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