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Sentenza

Sentenza n. 3878/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202504744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso docenti per la classe A001, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio relativo a un master universitario di secondo livello e non la inserisce nella graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, riassunto il giudizio a seguito della declaratoria di incompetenza del TAR per l’Emilia-Romagna, contestava gli atti della procedura concorsuale limitatamente alla classe A001, sostenendo che le fosse stato attribuito un punteggio per titoli inferiore a quello spettante. La decurtazione di 1,25 punti dipendeva dal mancato riconoscimento di un master universitario di secondo livello, conseguito presso un’università pubblica e dichiarato nella domanda di partecipazione. La commissione aveva ritenuto il titolo non esibito. La ricorrente deduceva: la sufficienza dell’autocertificazione resa nella domanda ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000; il fatto che il medesimo titolo fosse stato riconosciuto per l’altra classe di concorso A017; l’illegittima omessa attivazione del soccorso istruttorio. L’amministrazione sosteneva l’inammissibilità del ricorso e contestava la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché dagli atti risultava che erano stati assunti candidati idonei collocati in graduatoria con un punteggio inferiore a quello rivendicato dalla ricorrente. Nel merito, ha accertato che il possesso del master e la sua rilevanza ai fini del punteggio non erano contestati. La domanda di partecipazione richiamava il d.P.R. 445/2000 e conteneva, nella sezione dedicata ai titoli valutabili, la dichiarazione del conseguimento del master. Tale dichiarazione era conforme sia al bando, che imponeva di dichiarare i titoli valutabili, sia all’art. 46 del d.P.R. 445/2000, che consente l’autocertificazione dei titoli di studio, di formazione e di specializzazione. Ne derivava che non era necessaria l’allegazione materiale del titolo, essendo la dichiarazione sostitutiva equivalente e sufficiente ai fini dell’attribuzione del punteggio, salvo il successivo controllo sulla veridicità. Il riconoscimento del medesimo titolo per la classe A017 costituiva inoltre un profilo di contraddittorietà dell’azione amministrativa. Gli ulteriori motivi, compreso quello sul soccorso istruttorio, sono stati assorbiti, non potendo procurare alla ricorrente un’utilità ulteriore. Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati nella parte in cui non riconoscevano 1,25 punti. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori; le spese con le altre parti sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: ... titolo di studio, esami posseduti; ... titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.

    La dichiarazione sostitutiva resa nella domanda è sufficiente a comprovare il possesso del master universitario, senza necessità di allegare materialmente il titolo, ferma la possibilità di successive verifiche sulla veridicità.

  • art. 45 d.P.R. 445/2000

    La disciplina della documentazione amministrativa impone di riconoscere alla dichiarazione sostitutiva il valore probatorio previsto dalla legge, quando il titolo rientra tra quelli autocertificabili.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive sono rese sotto la responsabilità del dichiarante e restano soggette alle conseguenze amministrative e penali previste per le dichiarazioni mendaci.

  • art. 10, comma 5, D.D.G. 2575 del 6 dicembre 2023

    Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ... i titoli valutabili di cui all’Allegato B del Decreto Ministeriale.

    Il bando richiedeva la dichiarazione dei titoli valutabili, non anche la loro allegazione materiale.

  • punto B.4.13 dell’Allegato B al D.M. 205/2023

    Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni Accademici.

    Il master universitario di secondo livello, se posseduto e dichiarato, dà diritto all’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella, pari nel caso concreto a 1,25 punti.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    La norma è stata richiamata nell’ambito della gestione della notifica ai controinteressati, ma non costituisce la base della decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso richiede al candidato di dichiarare i titoli valutabili e il titolo rientra tra quelli autocertificabili ai sensi del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva resa nella domanda è sufficiente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio; l’amministrazione non può esigere, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, anche l’allegazione materiale del titolo.
  • La dichiarazione sostitutiva relativa a un titolo di studio o di formazione produce i suoi effetti senza pregiudicare i successivi controlli dell’amministrazione sulla veridicità e genuinità del titolo dichiarato.
  • La mancata attribuzione del punteggio per un titolo regolarmente dichiarato e autocertificabile viola sia la disciplina del d.P.R. 445/2000 sia la lex specialis del concorso.
  • La diversa valutazione dello stesso titolo nell’ambito di un’altra classe di concorso può evidenziare una contraddittorietà dell’azione amministrativa, ove non siano indicate ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento.
  • Sussiste l’interesse a impugnare una graduatoria concorsuale quando il riconoscimento del punteggio rivendicato può incidere sulla posizione del candidato rispetto a soggetti collocati in graduatoria e già destinatari di assunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereTrasparenza e pubblicità

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