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Sentenza

Sentenza n. 188/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento: - dell'ordinanza del Ministero intimato prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui: (i) ha escluso dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS i docenti che avrebbero conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero e avrebbero presentato l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022 (art. 7, c. 4, lett. e); (ii) ha altresì disposto che “Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione” (art. 7, c. 7); - della nota dell’intimato Ministero prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0018095.11-05-2022, nella parte in cui ha disposto che “Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente – quale l'Avviso prot. n. 24984 del 30.06.2022 di aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di conferma dei titoli di servizio e/o di scioglimento della riserva; nonché per condannare l’intimato Ministero a disporre la partecipazione con riserva dei ricorrenti alle procedure di inserimento nella I fascia delle GPS di loro interesse e, per l’effetto, a disporre la loro individuazione quali aventi titolo alla stipula del contratto, con adozione delle relative misure.

Giustizia amministrativa202207833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 112/2022 e atti connessi, nella parte in cui escludevano l'inserimento con riserva nella I fascia delle GPS dei docenti con titoli conseguiti all'estero e prevedevano la non valutazione delle domande prive dei requisiti generali di ammissione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, docenti che avevano conseguito all'estero entro il 20 luglio 2022 un titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno, contestavano la disciplina ministeriale relativa all'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto. Deducevano: violazione e falsa applicazione dell'art. 19, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 4/2022, oltre a contraddittorietà e illogicità dell'azione amministrativa; disparità di trattamento e violazione degli artt. 3, 51 e 97, comma 2, Cost., nonché dei principi di pubblicità della procedura e favor partecipationis; violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. n. 60/2020; violazione del principio dell'accesso parziale ai sensi degli artt. 1-bis e 5-septies, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007. Chiedevano l'annullamento degli atti impugnati e l'ammissione con riserva alla I fascia delle GPS, con eventuale individuazione quali aventi titolo alla stipula del contratto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida. I ricorrenti, con dichiarazione del 9 novembre 2025, avevano manifestato di non avere più interesse alla decisione nel merito, poiché nel frattempo era venuta meno l'efficacia dell'ordinanza impugnata. Secondo il giudice, nel processo amministrativo la parte ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse; in assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le questioni di legittimità dedotte non sono state esaminate. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti della parte privata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3-bis e 3-ter, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Norma invocata dai ricorrenti quale parametro di legittimità della disciplina ministeriale sulle graduatorie; non esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità.

  • art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 60/2020

    Disposizione richiamata dai ricorrenti quale parametro asseritamente violato dagli atti impugnati; non esaminata nel merito.

  • art. 1-bis d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio dell'accesso parziale; questione non esaminata nel merito.

  • art. 5-septies, comma 1, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio dell'accesso parziale; questione non esaminata nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non incide sulla decisione di improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla definizione del ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito.
  • Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o richieste contrarie, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione sino al momento della decisione; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta perdita di efficacia dell'atto impugnato, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso e non la decisione nel merito delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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