Sentenza del 19/12/2024 n. 1040 - Corte di Giustizia UE
IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 370 - Allegato X, parte A, punto 2) - Deroga - Ambito di applicazione - Attività di un ente radiotelevisivo pubblico finanziate mediante un canone obbligatorio versato dai detentori di apparecchi capaci di captare trasmissioni radiofoniche e televisive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano il rimborso dell'IVA pagata sul canone sui media, sostenendo che tale canone non costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, e quindi non avrebbe dovuto essere soggetto a IVA. Contestavano inoltre la legittimità della tassazione del canone, in particolare dopo le modifiche legislative successive al 1º gennaio 1978 che hanno ampliato la tipologia di apparecchi soggetti al canone e la destinazione di parte dei proventi a enti non pubblici di radiodiffusione.
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 370 della direttiva IVA consente agli Stati membri che, al 1º gennaio 1978, assoggettavano all'IVA l'attività di radiodiffusione pubblica finanziata da un canone obbligatorio, di continuare a tassare tale attività anche se non si configura come una prestazione di servizi a titolo oneroso. Inoltre, ha chiarito che le modifiche successive al 1978 che estendono il canone ad apparecchi moderni come smartphone e computer non escludono la possibilità di tassare tale attività, considerata l'evoluzione tecnologica. Infine, ha affermato che la destinazione di una piccola parte dei proventi del canone a enti non pubblici o ad attività connesse alla radiodiffusione non impedisce la continuazione della tassazione, purché tali attività rientrino nell'ambito della missione degli enti radiotelevisivi pubblici e siano finanziate tramite canone obbligatorio.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE sull'IVA
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 370, allegato X, parte A, punto 2)
Permette agli Stati membri che tassavano al 1º gennaio 1978 le attività di radiodiffusione pubblica finanziate da canone obbligatorio di continuare a tassare tali attività anche se non si configurano come prestazioni di servizi a titolo oneroso, e anche in caso di modifiche tecniche o di destinazione parziale dei proventi.
Massime di principio
- La deroga prevista dall'articolo 370 della direttiva IVA consente agli Stati membri di mantenere sistemi di tassazione preesistenti relativi ad attività non commerciali di enti radiotelevisivi pubblici, anche quando tali attività non costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso.
- L'aggiornamento tecnologico che amplia la categoria degli apparecchi soggetti al canone (es. smartphone, computer) non elimina la possibilità per lo Stato di mantenere la tassazione, poiché riflette un'evoluzione naturale e non una modifica sostanziale del sistema.
- La destinazione di parte dei proventi del canone a enti o attività correlati ma non strettamente radiotelevisivi pubblici non pregiudica la legittimità della tassazione, purché tali attività siano connesse alla missione degli enti pubblici di radiodiffusione e finanziate tramite canone obbligatorio.
- In situazioni analoghe, la continuità e sostanziale immutabilità del sistema di tassazione al momento della data di riferimento (1º gennaio 1978) è essenziale per la deroga, non necessariamente l'identità esatta dei soggetti o apparecchi coinvolti, purché le modifiche siano coerenti con l'evoluzione tecnologica e funzionale.
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