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Sentenza

Sentenza del 17/12/2024 n. 1520 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2016 (IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi) per contestata indeducibilità di: 1) accantonamenti per trattamento di fine mandato (TFM) per euro 100.000,00; 2) spese di pubblicità a favore dell'Associazione Sportiva U. p. B. B. A. per euro 26.093,38 oltre IVA. Totale maggiori imposte, sanzioni e interessi contestati euro 48.935,32.

La decisione

La CTP di primo grado aveva ammesso solo la deducibilità delle spese di pubblicità e aveva invece disconosciuto la deducibilità degli accantonamenti per TFM. In sede d'appello la Corte tributaria ha accolto l'appello principale della società e ha ritenuto deducibili gli accantonamenti per TFM, rigettando l'appello incidentale dell'Agenzia che ne contestava la congruità rispetto al volume d'affari. La Corte ha altresì confermato la decisione di primo grado sulla deducibilità delle spese di pubblicità. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Risoluzione Direzione Centrale Agenzia delle Entrate n. 124/E del 2017

    gli accantonamenti al fondo TFM risultano fiscalmente deducibili in base al principio di competenza, prescindendo dal momento in cui l'indennità sia stata effettivamente pagata

    La risoluzione afferma la deducibilità degli accantonamenti per TFM secondo il principio di competenza, a condizione tuttavia che il diritto all'indennità risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 26431 del 19/10/2018

    La Cassazione ha ribadito la deducibilità per competenza del TFM e non ha imposto una valutazione di congruità dell'importo; l'unico requisito è che il diritto derivi da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

  • Art. 17 comma 1 lettera c) TUIR (DPR 917/1986)

    Richiamato come norma che collega la deducibilità al requisito del diritto risultante da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

  • Art. 105 comma 4 DPR 917/1986

    Richiama il principio secondo cui la deducibilità degli oneri (qui gli accantonamenti) avviene nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali.

  • DPR n. 600/1973 art. 67 (richiamato via giurisprudenza)

    Citato in relazione al divieto di doppia imposizione: la normativa e la giurisprudenza impediscono che sulla stessa posta si realizzi una duplicazione fiscale ingiustificata (prima tassazione in capo alla società e poi ridondante tassazione in capo all'amministratore).

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 8351 del 12/6/2002

    Utilizzata per rafforzare il principio del divieto di doppia imposizione e l'orientamento secondo cui l'imposizione deve rispettare la logica della competenza e dell'evitamento di duplicazioni fiscali.

Massime di principio

  • Gli accantonamenti per TFM sono deducibili per competenza se il diritto al trattamento risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; non è rilevante il momento del pagamento.
  • L'Amministrazione non può disconoscere la deducibilità degli accantonamenti limitandosi a contestarne la 'congruità' rispetto al volume d'affari, salvo che dimostri l'assenza del requisito formale (atto di data certa) o l'irrilevanza/inerenza della posta.
  • In fase di verifica il contribuente deve documentare l'esistenza dell'atto costitutivo del diritto (contratto/atto di nomina o altra documentazione di data certa) e la corretta contabilizzazione delle quote maturate per esercizio.
  • Per evitare contestazioni è opportuno che le modalità di determinazione e di erogazione del TFM siano definite contrattualmente e siano coerenti con la realtà economica dell'impresa.
  • La deducibilità di spese (es. pubblicità) resta soggetta ai classici requisiti di inerenza e documentazione; se questi sono comprovati la deduzione può essere confermata anche in sede di appello.
  • Le argomentazioni dell'Ufficio devono fondarsi su norme o elementi probatori specifici (mancanza di atto di data certa, inesistenza del diritto o mancata maturazione) per poter efficacemente negare la deducibilità; contestazioni generiche sulla 'congruità' sono deboli alla luce della giurisprudenza consolidata.
  • Il rischio di doppia imposizione va valutato e, se sussistente, può essere motivo per ritenere corretta la deducibilità in capo alla società in quanto la successiva imposizione avverrà in capo alla persona fisica al momento della percezione.

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