Sentenza del 19/12/2024 n. 3319 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al trasferimento immobiliare del 27/02/2023. L'Ufficio sosteneva che il beneficio fiscale per la piccola proprietà contadina non dovesse essere riconosciuto al fabbricato trasferito perché, secondo la Risoluzione AdE n.26E, mancava il requisito della "sovrastanza" del fabbricato sui terreni agricoli, elemento ritenuto dall'Agenzia necessario per qualificare il fabbricato come pertinenza. La parte resistente ha opposto che il fabbricato era pertinenziale per la sua strumentalità e complementarietà con i fondi agricoli acquistati dalla stessa società, come risultante dagli atti e dalla classificazione catastale.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 4‑bis, comma 2, del D.L. n.194/2009 alla luce della natura pertinenziale del fabbricato rispetto ai fondi agricoli. La Corte ha motivato la pertinenzialità richiamando la giurisprudenza di legittimità che individua il rapporto pertinenziale nella relazione economico‑giuridica di strumentalità e complementarietà, non nella mera contiguità materiale o nella "sovrastanza". Nel caso concreto, la classificazione catastale D/10, l'acquisto del fabbricato quale parte di un complesso agricolo produttivo, la contiguità dei beni e gli atti precedenti (affitto, diritto di superficie) hanno comprovato la strumentalità funzionale. Spese di lite a carico dell'appellante per euro 3.200,00 oltre oneri e principio di soccombenza (valore della causa circa euro 24.000). Sentenza emessa a Milano il 15/11/2024.
Norme richiamate
D.L. n. 194/2009 art. 4‑bis comma 2
Al fine di assicurare le agevolazioni perla piccola proprietà contadina... gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (...), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.
La norma consente l'agevolazione fiscale per trasferimenti di terreni agricoli e loro pertinenze: quindi, se un fabbricato è qualificato come pertinenza del terreno agricolo, l'atto rientra nell'agevolazione prevista.
Art. 817 c.c. (giurisprudenza interpretativa)
La giurisprudenza applicativa dell'art. 817 c.c. definisce la pertinenzialità non come connessione materiale ma come rapporto di strumentalità o complementarietà funzionale tra cosa principale e accessoria; quindi la contiguità o la "sovrastanza" non sono requisiti necessari.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 26E
La Risoluzione indicava la 'sovrastanza' come presupposto della pertinenzialità; la Corte ha ritenuto tale indicazione non condivisibile alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Cass. civ. sez. II, 28/03/2012 n. 4976
Giurisprudenza di legittimità che esclude la rilevanza della sovrastanza tra immobili per affermare la pertinenzialità (caso: sottotetto vs appartamento sottostante).
Cass. civ. sez. III, 08/02/2016 n. 2372
Richiama la nozione di collegamento economico‑giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale quale criterio per definire la pertinenzialità.
Cass. civ. sez. II, 15/04/1982 n. 2280
Affermata la natura logico‑giuridica del vincolo pertinenziale come strumentalità o complementarietà della cosa accessoria rispetto a quella principale.
Massime di principio
- La pertinenzialità va valutata in base alla relazione funzionale ed economico‑giuridica di strumentalità/complementarietà con il fondo principale e non sulla base della sola contiguità materiale o della c.d. "sovrastanza".
- Per ottenere agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina è sufficiente dimostrare che i fabbricati siano strumentali o complementari al fondo agricolo (es. classificazione catastale coerente, acquisti e atti che dimostrino un complesso agricolo unitario, contiguità e rapporti contrattuali come affitti o diritti di superficie).
- Le indicazioni contenute in atti amministrativi (es. risoluzioni AdE) possono essere contrastate quando la giurisprudenza di legittimità adotti interpretazioni differenti; in caso di contesa è efficace richiamare precedenti di Cassazione che riconoscono la nozione funzionale di pertinenza.
- In controversie simili è importante produrre documentazione che dimostri il carattere unitario e produttivo del compendio agricolo (rogiti, mappe catastali, precedenti contratti, classificazione catastale) per provare la pertinenzialità e l'accesso alle agevolazioni.
- Le spese processuali seguono la soccombenza: il privato vittorioso può ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese, anche in sede di gravame.
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