Sentenza del 19/12/2024 n. 1008 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Secondo Grado ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, confermando gli atti di accertamento contestati relativi al superbollo per 2018 e 2019 nei confronti degli eredi indicati. La Corte ha compensato le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamenti per omesso versamento dell'addizionale erariale ("superbollo") per gli anni 2018 e 2019 relativi al veicolo targato Targa_1, notificati all'intestatario risultante al PRA (il defunto Nominativo_1). Le eredi hanno dedotto che, per atto pubblico notarile del 8.5.2017 di reintegrazione di legittima e divisione, l'autovettura fosse stata assegnata a un altro erede (Nominativo_2) e quindi non fosse più nella loro disponibilità; hanno prodotto l'atto pubblico come prova contraria. L'Agenzia ha contestato, rilevando che il passaggio di proprietà non era trascritto al PRA e che fino alla trascrizione l'intestatario risultante (o i suoi eredi) resta responsabile dell'imposta.
Norme richiamate
Cass. n. 8737/2018
"quand'anche il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), tuttavia, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo (Cass. nn. 8373/16, 10177/99, 12651/2001, 6167/2005, 10998/2005, 16742/2005). Nel caso di specie, in assenza di trascrizione della perdita di possesso dell'auto al PRA, il ricorrente era tenuto a pagare l'imposta, non perché non fosse sufficientemente provata la vendita del mezzo, ma perché rimaneva comunque, responsabile d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente, fino alla trascrizione dell'atto di vendita al PRA"
La Cassazione afferma che, sebbene il soggetto sostanzialmente obbligato possa essere chi ha la disponibilità reale del veicolo su documenti di data certa, l'intestatario risultante al PRA non è esonerato dal pagamento qualora il trasferimento non sia trascritto: il registrato resta responsabile d'imposta fino alla trascrizione, con diritto di rivalsa verso l'effettivo acquirente.
Cass. nn. 8373/2016, 10177/1999, 12651/2001, 6167/2005, 10998/2005, 16742/2005
Giurisprudenza consolidata che sostiene la responsabilità dell'intestatario risultante al PRA per il pagamento della tassa automobilistica fino alla trascrizione del trasferimento, con possibilità di rivalsa verso il reale acquirente o detentore.
Cass. Ordinanza n. 11669/2023
Conferma del principio secondo cui il PRA attribuisce presunzione di responsabilità fiscale all'intestatario risultante fino alla trascrizione del passaggio di proprietà; richiamata dalla Corte per rafforzare la disciplina applicabile.
Massime di principio
- La tassa automobilistica è dovuta in relazione alla proprietà (situazione materiale e formale) del veicolo: il soggetto registrato al PRA è considerato responsabile dell'imposta fino a trascrizione contraria.
- In caso di decesso del proprietario, gli obblighi tributari relativi al veicolo si trasferiscono agli eredi che accettano l'eredità; solo la rinuncia all'eredità esclude tale responsabilità.
- Un atto pubblico (es. accordo di divisione/assegnazione) può dimostrare la perdita di possesso effettivo, ma se non viene trascritto al PRA non solleva l'intestatario risultante (o gli eredi) dall'obbligo fiscale: resta un diritto di rivalsa verso il cessionario/assegnatario.
- Per evitare responsabilità fiscale è necessario che il passaggio di proprietà o la annotazione della perdita di possesso vengano tempestivamente trascritti al PRA; la mera prova privata o anche pubblica dell'accordo non è sufficiente senza la trascrizione amministrativa.
- In contenziosi simili, la valutazione giurisprudenziale privilegia la certezza del registro pubblico (PRA) quale criterio di individuazione del soggetto passivo, salvo casi molto specifici e documentalmente solidi di trasferimento trascritto o rinuncia all'eredità.
- La parte che ritiene di non essere il soggetto dovuto deve tempestivamente aggiornare la trascrizione al PRA o dimostrare (con atti opponibili a terzi e trascritti) la perdita di possesso per non essere considerata responsabile; in alternativa potrà agire in rivalsa verso chi risultò poi aver effettivamente avuto la disponibilità del bene.
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