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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22725/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio e rideterminato superfici e valori catastali con riferimento a un avviso di rettifica sulla rendita catastale (procedura DOCFA ex DM 701/94) riguardante un immobile di destinazione speciale (D). I cinque motivi di cassazione contestavano: (1) carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso; (2) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla congruità del costo unitario applicato (€/mq 500 per la farmacia) e sulla perizia prodotta dai contribuenti; (3) inclusione nella consistenza catastale di due ascensori senza adeguata giustificazione; (4) difetto di motivazione sul valore attribuito a locali adibiti a direzione amministrativa e deposito interrato; (5) nullità della sentenza per apparente contrasto tra motivazione e dispositivo (violazione artt. 156 e 161 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione e allegazione integrale dell'avviso impugnato (violazione artt. 366 e 369 c.p.c. relativi ai documenti), e comunque ritenuto infondato alla luce della giurisprudenza che, in tema di DOCFA e classamento di immobili di gruppo D, ritiene sufficiente la mera indicazione dei dati oggettivi quando gli elementi di fatto proposti dal contribuente non sono disattesi e la discrezionalità tecnica dell'Ufficio si traduce in stima diretta sul valore economico. I successivi motivi (2-4) sono stati respinti in applicazione del nuovo ambito restrittivo dell'art. 360, co.1, n.5 c.p.c. (modifiche 2012): Cassazione non ammette la semplice riconsiderazione del convincimento tecnico del giudice di merito; il ricorrente non ha individuato l'omesso esame di un fatto decisivo in senso storico-naturalistico. Il quinto motivo è dichiarato infondato: non sussiste contraddizione tale da rendere la sentenza incomprensibile. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio, con precisazione su somme da versare ai sensi del DPR 115/2002 art.13, comma quater.

Norme richiamate

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA)

    La Corte interpreta la procedura DOCFA come un procedimento partecipativo in cui la rendita proposta dal contribuente può essere sostituita da una stima diretta dell'Ufficio; in tale contesto l'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto dalla mera indicazione dei dati oggettivi quando gli elementi di fatto proposti non sono disattesi, perché la discrezionalità tecnica riguarda il giudizio sul valore economico e la sua motivazione attiene più all'attendibilità che alla legittimità formale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7, comma 1

    Richiamata in relazione al profilo motivazionale dell'atto impositivo; la Corte richiama comunque la differenziazione tra motivazione necessaria in caso di disattesa indicazione di fatti e la più contenuta esigenza informativa nelle stime tecniche nell'ambito DOCFA.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5

    Art. 360, n.3 (violazione di legge) è invocato ma il primo motivo è stato escluso per inammissibilità; art. 360, n.5 è applicato secondo l'interpretazione post-riforma (D.L. 83/2012 conv. L.134/2012): il vizio di motivazione è rilevabile in Cassazione solo se consiste nell'omesso esame di un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, non per il mero dissenso sull'apprezzamento tecnico delle prove del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n.4

    Usato per dichiarare inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non ha trascritto né allegato integralmente il documento (l'avviso) cui il motivo si riferiva.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n.4

    Riferimento formale correlato all'obbligo di allegazione dei documenti necessari per valutare la fondatezza del motivo di cassazione; la mancata allegazione ha determinato l'inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, artt. 156 e 161

    Richiamati dai ricorrenti per dedurre nullità della sentenza per presunto contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte precisa che la nullità sussiste solo se il contrasto incide sull'intelligibilità complessiva della decisione, cosa non ravvisata nel caso di specie.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma quater

    Riferimento amministrativo sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo da versare dai ricorrenti; viene dato atto della relativa applicazione.

Massime di principio

  • Quando la rettifica catastale deriva da una stima diretta dell'Ufficio nell'ambito della procedura DOCFA (specialmente per immobili di gruppo D), la motivazione dell'avviso è soddisfatta dalla indicazione dei dati oggettivi se gli elementi di fatto proposti dal contribuente non sono disattesi; la censura per carenza motivazionale richiede quindi una dimostrazione che l'Ufficio abbia disatteso elementi fattuali rilevanti.
  • In cassazione, dopo le modifiche del 2012, non è più sufficiente lamentare una motivazione 'insufficiente o contraddittoria' in senso formale: il ricorrente deve individuare l'omesso esame di un fatto decisivo in senso storico-naturalistico per far valere il vizio ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 c.p.c.
  • I motivi di cassazione che si fondano su questioni tecnico-apprezzative del giudice di merito (es. congruità dei valori di mercato, valutazioni catastali tecniche, perizie) sono difficilmente efficaci se non accompagnati dalla dimostrazione di un'omissione di fatto decisiva o di palese illogicità/contraddittorietà che renda la decisione incomprensibile.
  • La mancata allegazione o trascrizione integrale dei documenti fondamentali richiamati nel motivo di cassazione (es. l'avviso impugnato) può determinare l'inammissibilità del motivo per violazione delle norme processuali sulla documentazione (artt. 366 e 369 c.p.c.).
  • La presunta discordanza tra motivazione e dispositivo integra nullità della sentenza solo se incide sull'intelligibilità complessiva del provvedimento; contestazioni formali di incongruenza non bastano se il senso della decisione è chiaro.
  • Chi impugna decisioni su classamento catastale dovrebbe: documentare e allegare integralmente gli atti impugnati, individuare fatti decisivi non esaminati dal giudice di merito se si intende ricorrere per motivi di motivazione, e distinguere le censure di diritto da quelle che chiedono una rivalutazione tecnico–probatoria.

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