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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2070/2017 del 27/01/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 2.215,27 per ICI relativa agli anni 1999 e 2000; il ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma e la sentenza era passata in giudicato. In seguito la concessionaria gli notificava un preavviso di fermo amministrativo del veicolo, riferito al mancato pagamento dell’ICI per gli stessi anni. Il contribuente impugnava il preavviso e la Commissione tributaria regionale di Roma accoglieva il ricorso. La concessionaria proponeva appello; la CTR del Lazio, con sentenza depositata il 24 marzo 2009, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, ritenendo che il preavviso di fermo non fosse autonomamente impugnabile. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando, in relazione all’art. 350, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 100 c.p.c.: sosteneva che il preavviso fosse autonomamente impugnabile e che il destinatario avesse interesse a contestare la pretesa, nonostante potesse ancora utilizzare il veicolo.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, perché porta a conoscenza del destinatario una pretesa dell’amministrazione e fa sorgere l’interesse alla tutela giurisdizionale per verificarne la legittimità sostanziale, evitando di attendere l’iscrizione del fermo con aggravio di spese e perdita di tempo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito, in ragione dell’intervento della pronuncia delle Sezioni Unite successivamente alla sentenza impugnata, e ha condannato la concessionaria alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 900,00, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’agenzia delle entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 20, – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell’ulteriore termine, si procederà all’iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo

    Il destinatario del preavviso di fermo ha interesse ad agire per contestare la pretesa già con l’impugnazione del preavviso, senza dover attendere la successiva iscrizione del fermo.

  • art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’agenzia delle entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 20, – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell’ulteriore termine, si procederà all’iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo

    La disciplina del fermo descritta nel principio richiamato dalla Corte non impedisce di impugnare autonomamente il preavviso: esso rende conoscibile la pretesa e consente un controllo giurisdizionale anticipato, prima dell’iscrizione del fermo.

  • art. 350, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 350 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere erroneamente il giudice di appello ritenuto che il preavviso di fermo del veicolo non fosse autonomamente impugnabile per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e che non arrecava alcun pregiudizio al destinatario, il quale poteva comunque utilizzare il bene.

    La disposizione è indicata nel testo come parametro della denuncia di violazione proposta con il ricorso; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, anche quando riguarda obbligazioni extratributarie, perché comunica al destinatario una pretesa dell’amministrazione e determina un interesse attuale alla tutela giurisdizionale sulla legittimità sostanziale di tale pretesa.
  • Il destinatario non deve attendere l’iscrizione del fermo e la successiva fase esecutiva per contestare la pretesa: l’impugnazione del preavviso evita l’aggravio di spese e l’ingiustificata perdita di tempo connessi all’attesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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