Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1545/2017 del 20/01/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nell'ambito di un'espropriazione presso terzi promossa dalla banca contro un debitore, furono pignorati i crediti che quest'ultimo vantava nei confronti di due società per emolumenti percepiti come amministratore unico di una società per azioni e componente del consiglio di amministrazione dell'altra. Con ordinanza dell'8 gennaio 2013, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona assegnò alla banca l'intera somma accantonata, ritenendo autonomo il lavoro svolto. Il debitore propose opposizione ex art. 617 c.p.c.; il Tribunale di Ancona, con sentenza del 15 novembre 2013, accolse l'opposizione, qualificò il rapporto come parasubordinato ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. e limitò il pignoramento a un quinto. La banca ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) dedusse che il giudice dell'esecuzione non potesse trattare la fase di merito e che la violazione dell'obbligo di astensione determinasse nullità; (2) lamentò la mancata concessione di termini istruttori e la lesione del diritto alla prova; (3) censurò l'omesso accertamento in concreto della parasubordinazione, anche considerando che il debitore operava per più enti; (4) sostenne che il rapporto tra società per azioni e amministratore non fosse parasubordinato per mancanza di continuità e coordinamento; (5) dedusse, in subordine, che i limiti di pignorabilità dell'art. 545 c.p.c. non si applicassero comunque ai rapporti parasubordinati.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato i motivi primo, secondo e quinto: la violazione dell'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto gli atti opposti è deducibile mediante ricusazione e non come motivo d'impugnazione; nella fattispecie erano stati concessi termini a difesa adeguati; i limiti di pignorabilità dell'art. 545 c.p.c. si estendono ai crediti da rapporti parasubordinati ex art. 409, n. 3, c.p.c. Hanno accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che il rapporto tipico dell'amministratore unico e del consigliere di amministrazione con la società è di natura societaria, non parasubordinata, perché manca il requisito della coordinazione intesa come eterodirezione. I compensi per tali funzioni sono pertanto pignorabili senza il limite del quinto. Cassata la sentenza impugnata sui motivi accolti, la Corte ha deciso nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti: ha respinto l'opposizione del debitore e confermato l'ordinanza di assegnazione dell'8 gennaio 2013. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e di cassazione, in ragione della complessità della questione e del mutamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 186-bis disp. att. c.p.c.

    la violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’art. 186 bis disp. att. c.p.c., per il giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi

    La violazione dell'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto gli atti oggetto di opposizione deve essere fatta valere con la ricusazione; non determina, di per sé, una nullità deducibile come motivo d'impugnazione della sentenza.

  • art. 52 c.p.c.

    la violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’art. 186 bis disp. att. c.p.c., per il giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi

    La ricusazione ex art. 52 c.p.c. è lo strumento processuale per dedurre la violazione dell'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione nella situazione descritta dalla decisione.

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall’art. 409 c.p.c., n. 3.

    Il rapporto tipico fra società per azioni e amministratore unico o consigliere è societario e non rientra nella parasubordinazione prevista dall'art. 409, n. 3, c.p.c., poiché manca il requisito della coordinazione.

  • art. 545 c.p.c.

    Ne deriva che í compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza í limiti previsti dall’art. 545 c.p.c., comma 4.

    Il limite di pignorabilità di un quinto non si applica ai compensi spettanti per le funzioni tipiche di amministratore unico o consigliere di amministrazione, poiché tali emolumenti derivano da un rapporto societario e non da un rapporto parasubordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c.

  • art. 52, comma 3, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180

    L’art. 52, comma 3, dello stesso decreto, introdotto dalla citata legge di modifica n. 80 del 2005, prevede poi che i compensi corrisposti a soggetti titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c..

    I compensi derivanti da rapporti effettivamente riconducibili all'art. 409, n. 3, c.p.c. sono soggetti ai limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c.; la regola non si estende ai compensi per il rapporto societario tipico dell'amministratore.

  • art. 2380-bis c.c.

    A lui spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa, con il solo limite di quegli atti che non rientrano nell’oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.);

    La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori nei limiti indicati dalla norma; questa autonomia gestoria è incompatibile con la coordinazione verticale o eterodirezione necessaria per qualificare come parasubordinato il rapporto tipico.

  • art. 2384 c.c.

    il suo potere di rappresentanza è generale e concerne anche gli atti estranei all’oggetto sociale (art. 2384 c.c., comma 1);

    Il potere generale di rappresentanza attribuito agli amministratori è parte della configurazione organica e societaria del rapporto, non di un rapporto di lavoro parasubordinato.

  • art. 2364, n. 5, c.c.

    Dal raffronto si deduce che la competenza gestoria dell’assemblea ha carattere delimitato e specifico: ossia, sussiste solo per gli atti espressamente attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, mentre quella degli amministratori ha carattere generale e sussiste per tutti gli atti d’impresa che non sono riservati all’assemblea e che si pongono in rapporto di mezzo a fine rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale.

    La competenza gestoria assembleare è delimitata agli atti attribuiti dalla legge o alle autorizzazioni previste dallo statuto; quella degli amministratori resta generale per gli atti d'impresa non riservati all'assemblea, elemento che esclude un coordinamento eterodiretto dell'attività amministrativa.

  • art. 617 c.p.c.

    Sicchè, va respinta l’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., dal debitore Giovanni B.G.B. avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Ancona in data 8 gennaio 2013 nella procedura esecutiva n. 9337/12 RGE, sezione distaccata di Osimo, e, per l’effetto va confermata la predetta ordinanza.

    L'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di assegnazione è stata respinta nel merito, con conseguente conferma dell'assegnazione integrale delle somme pignorate.

  • art. 384 c.p.c.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Il rapporto che lega una società per azioni all'amministratore unico o al consigliere di amministrazione nell'esercizio delle funzioni tipiche di gestione e rappresentanza ha natura societaria, fondata sull'immedesimazione organica, e non è riconducibile ai rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.
  • La coordinazione richiesta per la parasubordinazione deve essere intesa in senso verticale, come eterodirezione o assoggettamento a ingerenze e direttive altrui; l'autonomia gestoria attribuita agli amministratori della società per azioni esclude tale requisito nel rapporto societario tipico.
  • I compensi spettanti per le funzioni tipiche di amministratore unico o consigliere di amministrazione sono pignorabili senza il limite del quinto previsto dall'art. 545 c.p.c.; tale limite si applica invece ai crediti che derivano da rapporti effettivamente riconducibili all'art. 409, n. 3, c.p.c.
  • La qualificazione societaria del rapporto tipico non esclude che tra la società e la persona fisica che la amministra possa coesistere un autonomo e distinto rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera; la sua sussistenza richiede l'accertamento in concreto di attività estranee alle funzioni organiche e dei requisiti propri del rapporto invocato.
  • La violazione dell'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto gli atti oggetto di opposizione è deducibile mediante ricusazione e non può essere fatta valere come motivo d'impugnazione per ottenere la nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioniAmministratori
RamiEsecuzioniProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.