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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 788/2017 del 13/01/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (marito)

La controversia

Dopo la separazione, i coniugi avevano sottoscritto nel 2002 un accordo che prevedeva il trasferimento alla moglie della quota di comproprietà, pari a un mezzo, di un appartamento appartenente al marito, in cambio della rinuncia preventiva della moglie al futuro assegno divorzile. In un precedente giudizio di divorzio congiunto, definito dal Tribunale di Bari con sentenza n. 482 del 2003, la domanda era stata respinta perché l’atto conteneva un trasferimento immobiliare privo della forma legale richiesta in quel procedimento. Nel successivo giudizio, promosso dalla moglie per il divorzio e per ottenere un assegno, e riunito a quello promosso dal marito per ottenere il trasferimento della quota e la declaratoria di non debenza dell’assegno, il Tribunale dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio, riconobbe alla moglie un assegno divorzile di 350 euro mensili e dispose il trasferimento della quota. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 12 giugno 2013, rigettò l’appello principale del marito: ritenne l’accordo un obbligo a contrarre eseguibile ai sensi dell’art. 2932 c.c., nulla la sola clausola di rinuncia preventiva all’assegno e non pronunciabile la nullità dell’intero accordo. Con cinque motivi il marito dedusse: 1) violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del 2003 e violazione delle norme sulla nullità per illiceità della causa; 2) omessa interpretazione coordinata dell’impegno al trasferimento e della rinuncia all’assegno, sostenendo che quest’ultima costituiva il corrispettivo della cessione e denunciando una locupletazione a proprio danno; 3) mancanza di causa del trasferimento, in conseguenza della nullità della rinuncia, e violazione delle norme sull’efficacia del contratto e sull’assegno divorzile; 4) contraddittorietà nell’attribuire alla moglie sia la quota immobiliare sia l’assegno; 5) ingiusta regolazione delle spese processuali.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa sezione, anche per le spese di legittimità. Ha escluso che potesse essere utilmente dedotta in cassazione la violazione della sentenza del 2003: la questione del giudicato non era stata prospettata davanti alla Corte d’appello e la precedente pronuncia riguardava l’impossibilità di perfezionare il trasferimento immobiliare nel procedimento congiunto, non la validità dell’accordo rispetto alla rinuncia all’assegno. Ha invece ritenuto fondati, nel loro complesso, i motivi relativi alla sorte dell’accordo e alle conseguenze sulla domanda di trasferimento. L’assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, è indisponibile e gli accordi conclusi prima del divorzio non possono precluderne o limitarne la richiesta; la moglie poteva quindi chiedere l’assegno senza essere vincolata al trasferimento pattuito. Tuttavia, se il trasferimento era stato convenuto quale condizione essenziale e corrispettivo della rinuncia all’assegno, la nullità per illiceità della causa investiva l’accordo e il suo sinallagma, non la sola clausola di rinuncia: non era pertanto possibile attribuire alla moglie sia l’assegno sia il trasferimento richiesto dal marito in esecuzione dell’accordo. La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità ai fini della decisione sulla domanda di adempimento, senza che occorresse una specifica istanza di parte. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare le pretese economiche conformandosi a tali principi.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Una violazione di giudicato non può costituire base del ricorso per cassazione avverso la sentenza che, per la ragione detta, nulla al riguardo abbia statuito.

    La violazione di un giudicato anteriore non può fondare il ricorso per cassazione se la questione non è stata prospettata nel giudizio concluso dalla sentenza impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Una violazione di giudicato non può costituire base del ricorso per cassazione avverso la sentenza che, per la ragione detta, nulla al riguardo abbia statuito.

    La regola processuale sull’autorità del giudicato non consente di dedurre per la prima volta in cassazione il contrasto con una precedente decisione non sottoposto al giudice di merito.

  • art. 1343 c.c.

    In rapporto a tali principi, le conseguenze ritenute dalla corte distrettuale sono errate.

    La causa dell’accordo che predetermina i rapporti patrimoniali del futuro divorzio è illecita quando l’intesa mira a precludere o limitare il diritto indisponibile all’assegno divorzile; se la pattuizione invalida costituisce il sinallagma, la nullità investe il negozio e non soltanto quella clausola.

  • art. 1418 c.c.

    Rileva che la nullità di un accordo per illiceità della causa è nullità del negozio non della singola pattuizione, volta che la pattuizione radichi – essa – il sinallagma.

    Quando la clausola illecita costituisce la ragione sinallagmatica dell’accordo, la nullità riguarda l’intero negozio e non può essere limitata alla singola clausola.

  • art. 1419, comma 1, c.c.

    Rileva che la nullità di un accordo per illiceità della causa è nullità del negozio non della singola pattuizione, volta che la pattuizione radichi – essa – il sinallagma.

    La nullità della clausola di rinuncia non può essere isolata dal resto dell’accordo quando essa costituisce la condizione essenziale e il sinallagma del trasferimento immobiliare.

  • art. 2932 c.c.

    Sennonchè questo implica che l’obbligazione avente a oggetto il trasferimento di un immobile, che, anteriormente assunta a eventuale tacitazione dell’assegno, si ritenga doversi eseguire trasponendola in sede divorzile col fine di adempimento dell’obbligo afferente, non può imporsi al coniuge avente diritto all’assegno.

    Il rimedio dell’esecuzione in forma specifica non consente di imporre al coniuge avente diritto all’assegno il trasferimento immobiliare convenuto in precedenza quale tacitazione dell’assegno, se l’accordo è invalido per la sua connessione con la rinuncia.

  • art. 1325 c.c.

    Altrimenti, non solo l’attribuzione patrimoniale concretizzata dall’obbligo a contrarre resterebbe priva di causa, ma verrebbe finanche vulnerata la nozione di causa del contratto, nella quale rileva il punto di incontro degli interessi concretamente perseguiti (e nel contratto espressi), essendo la disciplina del negozio giuridico qualificabile sempre come disciplina di interessi concreti, assetto di situazioni e rapporti e sintesi del mutamento così instaurato.

    La causa del contratto va individuata nella sintesi degli interessi concreti perseguiti dalle parti; non è possibile conservare un’attribuzione patrimoniale separandola dal sinallagma che ne costituiva la giustificazione.

  • art. 1372 c.c.

    L’assegno divorzile è indisponibile per quanto concerne la componente assistenziale, sicchè ogni patto intervenuto in altra sede, tendente a precludere o a limitare la richiesta di un assegno divorzile, deve considerarsi nullo.

    L’autonomia negoziale non può vincolare il coniuge, in vista del futuro divorzio, a rinunciare preventivamente alla richiesta dell’assegno divorzile.

  • art. 5, comma 4, L. 1 dicembre 1970, n. 898

    L’assegno divorzile è indisponibile per quanto concerne la componente assistenziale, sicchè ogni patto intervenuto in altra sede, tendente a precludere o a limitare la richiesta di un assegno divorzile, deve considerarsi nullo.

    La componente assistenziale dell’assegno divorzile è indisponibile; gli accordi stipulati in altra sede non possono precludere né limitare la domanda di assegno.

  • art. 5, comma 8, L. 1 dicembre 1970, n. 898

    Invero la disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, nel testo di cui alla L. n. 74 del 1987 – a norma del quale su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno di divorzio può avvenire in un’unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal giudice, e in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendosi interpretare secundum ius, non possono implicare alcuna rinuncia a quell’assegno.

    La corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, con gli effetti previsti dalla norma, è ammessa nell’ambito del giudizio di divorzio e richiede l’accordo delle parti e la valutazione di equità del giudice; la disciplina non rende efficace una rinuncia preventiva contenuta in un accordo di separazione.

Massime di principio

  • Gli accordi conclusi prima del divorzio non possono precludere o limitare la richiesta dell’assegno divorzile, poiché la componente assistenziale del diritto è indisponibile; la rinuncia preventiva pattuita in sede di separazione è nulla.
  • Quando il trasferimento immobiliare è stato convenuto come condizione essenziale e corrispettivo della rinuncia preventiva all’assegno divorzile, la nullità per illiceità della causa investe l’accordo sinallagmatico e impedisce di ottenere il trasferimento in esecuzione dell’intesa; non è consentito riconoscere al beneficiario sia l’assegno sia il trasferimento.
  • Il giudice deve rilevare d’ufficio la nullità del contratto quando è chiesto il suo adempimento, poiché la validità negoziale costituisce presupposto della decisione sulla domanda; il rilievo non dipende da una specifica istanza di parte.
  • La richiesta di trasferimento immobiliare va qualificata considerando le domande e le pretese economiche formulate contestualmente, così da verificare se il trasferimento sia richiesto come adempimento dell’accordo e quale funzione concreta gli attribuiscano le parti.
  • La violazione di un giudicato anteriore non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la questione non è stata prospettata nel giudizio di merito definito dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDivorzioAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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