Cassazione Civile, Sentenza n. 38753/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso sentenza di merito relativa a imposta locale su aree fabbricabili. La contribuente deduce, tra l'altro: omissione della CTR nel decidere su un motivo di appello (violazione art.112 c.p.c.); illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione; mancato contraddittorio endoprocedimentale con il Comune (violazioni di norme costituzionali, carta dei diritti UE e norme sui tributi/studi di settore); vizio nella determinazione della base imponibile per il 2007 perché la CTP avrebbe adottato per il valore del terreno la stima contenuta in CTU riferita ad altre annualità; violazione dell'art.5, comma 5, d.lgs. 504/1992.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Pur rilevando che la CTR ha omesso di pronunciarsi su uno dei motivi d'appello, la Corte ritiene l'omissione ininfluente e, comunque, il motivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. I motivi relativi al mancato contraddittorio endoprocedimentale sono respinti in applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. 24823/2015): per tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale che produca automaticamente l'invalidità dell'atto, salvo specifica previsione; inoltre la contribuente non ha indicato in concreto quali argomentazioni avrebbe svolto. Quanto alla determinazione della base imponibile, la CTR ha legittimamente ritenuto la CTU riferibile anche all'anno 2007; si tratta di valutazione di merito non sindacabile in questa sede. Non si pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune. Viene altresì dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi della normativa citata.
Norme richiamate
Regola l'obbligo del giudice di trattare i motivi; qui l'omissione da parte della CTR è stata ritenuta non idonea a giustificare la cassazione perché il motivo sarebbe stato inammissibile o inutile.
Concetto di interesse ad appellare: la Corte osserva che il motivo d'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art.111 Cost., secondo comma
Principio di ragionevole durata del processo ed economia processuale: giustifica il mancato rinvio della causa quando il ritorno al giudice d'appello sarebbe inutile.
Letto costituzionalmente orientato con art.111 Cost.: permette alla Corte di evitare rinvio inutile e di omettere la cassazione con rinvio.
Sentenza Sezioni Unite Cass. 24823/2015
Principio secondo cui, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione determini automaticamente l'invalidità dell'atto; obbligo rileva solo se specificamente sancito. Per tributi armonizzati si applicano invece le regole dell'UE.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamate dalla ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ritenuto non applicabile direttamente al caso di tributo non armonizzato senza concreta dimostrazione di pregiudizio.
art.24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in ordine al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la contribuente non abbia dimostrato in concreto quali argomentazioni avrebbe svolto nel contraddittorio.
art.97 Cost.
Richiamato in rapporto all'operato dell'amministrazione; non ha portato la Corte a ritenere invalido l'atto in assenza di specifica previsione normativa e di concreto pregiudizio.
legge 1.212/2000
Riferita genericamente come richiamo ai principi processuali e organizzativi; non ha inciso sull'esito del ricorso.
art.10 d.lgs. 146/1998
Richiamato dalla ricorrente in tema di studi di settore per analogia; la Corte non ha ritenuto applicabile la disciplina richiamata al caso delle imposte locali non armonizzate senza specifica previsione.
art.5, comma 5, d.lgs. 504/1992
la base imponibile Ici "per le aree fabbricabili" era data dal "valore ... venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"
Definisce la base imponibile per le aree fabbricabili; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della CTU (anche se riferita ad altre annualità) quale riferibile al 2007, essendo valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
art.13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n.115 (introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.228)
Norma sui profili contributivi del processo: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Un'omissione della Corte territoriale nel pronunciare su un motivo di appello non comporta automaticamente la cassazione se il motivo sarebbe stato inammissibile o il rinvio è inutile per ragioni di economia processuale.
- Per tributi non armonizzati non sussiste, salvo norma specifica, un obbligo generale dell'amministrazione di avviare un contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione determini automaticamente l'invalidità dell'atto; il contribuente deve comunque enunciare concretamente le ragioni che avrebbe svolto e dimostrare il concreto pregiudizio.
- Le valutazioni di merito del giudice di merito (es. utilizzabilità di una CTU riferita ad altre annualità per determinare il valore in un dato anno) non sono sindacabili in sede di legittimità salvo violazioni di diritto evidenti.
- Le doglianze basate su principi costituzionali o diritti dell'UE richiedono una puntuale dimostrazione del nesso di pregiudizio tra la violazione e l'esito del provvedimento impugnato.
- La mancata costituzione della parte resistente può incidere sulla pronuncia sulle spese, ma non impedisce la decisione sulla fondatezza del ricorso.
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