Cassazione Penale, Sentenza n. 37500/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Eduard era stato applicato della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; il Tribunale aveva disposto anche la confisca del telefono cellulare sequestratogli. Con il ricorso per cassazione si deduceva la violazione di legge per mancanza di adeguata motivazione e per l'indimostrato nesso strumentale tra il cellulare e l'attività delittuosa (ovvero l'assenza di giustificazione che il bene agevolasse o sarebbe stato usato per reiterare reati). Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per mancanza di motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ammesso il ricorso e lo ha ritenuto fondato. Ha stabilito che la confisca facoltativa ex art. 240 c.p. deve essere motivata non solo sul rapporto di "asservimento" del bene al reato, ma anche sulla concreta possibilità che il soggetto, se mantenesse il bene, reitererebbe l'attività illecita (natura preventiva della misura). Poiché la sentenza impugnata era priva di qualsiasi motivazione circa la confisca del cellulare, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Torino per un supplemento di motivazione sul punto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Usata come base per l'applicazione di pena su richiesta delle parti; la Corte conferma che difetti motivazionale su misure accessorie può essere impugnato in cassazione anche in questo contesto
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale del reato per il quale è stata applicata la pena; contestazione non riguarda la condanna ma la confisca del bene strumentale
art. 240, primo comma, cod. pen.
La confisca facoltativa richiede motivazione che non si limiti al rapporto di strumentalità, ma dimostri anche la rilevanza preventiva (rischio di reiterazione se l'imputato mantenesse il bene)
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103)
Richiamato in relazione alla disciplina delle sentenze emesse su richiesta delle parti; tuttavia la Corte sottolinea che l'illegalità di una misura di sicurezza o la mancanza di motivazione su aspetti estranei all'accordo resta sindacabile in cassazione
art. 111, comma 7, Cost.
Principio costituzionale che consente il sindacato di legittimità in cassazione anche per questioni di motivazione che configurino violazione di legge
Giurisprudenza: Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Richiamata per affermare che, anche dopo le modifiche normative, la mancata motivazione su misure accessorie è appellabile in cassazione quando si configuri illegittimità della misura
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020 (Marigliano)
Richiama l'orientamento secondo cui la motivazione della confisca deve indicare il fondato timore di reiterazione delittuosa in capo al reo se mantenesse il bene
Massime di principio
- La confisca facoltativa di un bene ex art. 240 c.p. non può essere disposta e motivata solo sulla base del suo rapporto di utilità rispetto al reato: il giudice deve anche valutare e motivare il rischio che il reo, mantenendo il bene, possa reiterare l'attività illecita (natura preventiva della misura).
- Nei procedimenti con applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) la carenza di motivazione circa misure accessorie o di sicurezza resta sindacabile in cassazione quando configuri una illegittimità della misura.
- La mancanza di qualunque motivazione su un punto rilevante (es. confisca) determina l'annullamento della decisione limitatamente a quel punto e il rinvio al giudice di merito per un supplemento di motivazione, salvo che la Corte ritenga possibile annullare senza rinvio quando la soluzione di diritto sia univoca e non richieda ulteriore istruttoria.
- In situazioni analoghe la difesa deve contestare specificamente l'assenza di motivazione e l'assenza di elementi che provino il rischio di reiterazione; il pubblico ministero può chiedere l'annullamento se rileva carenze motivazionali.
- Il giudice di merito, quando dispone la confisca di oggetti legati alla criminalità, dovrebbe esplicitare i fatti e le ragioni che giustificano la misura (come modalità d'uso, collegamenti oggettivi all'attività criminosa, comportamenti del reo che rendano probabile la reiterazione)
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