Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35243/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a verbale di accertamento per violazione dell'art. 187, comma 8, cod. strada e al correlato provvedimento prefettizio di sospensione della patente. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo inattendibili gli esiti dell'alcoltest. In appello, il tribunale aveva dichiarato tardivo il gravame delle amministrazioni perché, ritenuto applicabile il rito ordinario, l'impugnazione era stata proposta con ricorso e notificata oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; aveva poi compensato le spese richiamando il contrasto giurisprudenziale allora esistente sulle modalità di introduzione dell'appello nelle opposizioni a sanzioni. Il ricorrente ha censurato tale statuizione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 92 c.p.c. e vizio motivazionale per compensazione disposta senza adeguata giustificazione; 2) violazione degli artt. 91, 92, 112, 115, 116, 132 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il contrasto giurisprudenziale fosse già stato risolto prima della proposizione dell'appello e che comunque non ricorressero i presupposti per la compensazione; 3) violazione degli artt. 112, 96, 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale, assumendo che il tribunale avrebbe dovuto considerare anche l'infondatezza nel merito dell'appello e valutare la responsabilità aggravata dell'appellante per aver proposto un'impugnazione consapevolmente infondata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ratione temporis, si applicasse il testo dell'art. 92 c.p.c. vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, che consentiva la compensazione in presenza di altri giusti motivi, senza necessità delle "gravi ed eccezionali ragioni" introdotte successivamente. Ha giudicato legittima la compensazione disposta dal tribunale, perché sorretta dall'esistenza di un contrasto interpretativo sulle forme dell'appello in materia di sanzioni stradali, contrasto ancora vivo al momento dell'impugnazione e risolto solo successivamente dalle Sezioni Unite. La Corte ha inoltre osservato che, nel regime applicabile, la valutazione delle ragioni della compensazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, e che il tribunale aveva adeguatamente motivato richiamando il profilo decisivo dell'errore sul rito. Da ciò ha fatto derivare anche l'esclusione della necessità di esaminare il merito dell'appello e la non configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Non essendosi i resistenti difesi, non sono state liquidate spese.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, cod. strada

    Norma sostanziale che sanziona la guida in stato di alterazione; richiamata solo come presupposto del verbale opposto.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis consentiva la compensazione delle spese in presenza di altri giusti motivi; la valutazione della sussistenza di tali motivi è rimessa al giudice di merito. La disciplina più restrittiva successiva non si applica ai processi instaurati prima delle relative modifiche.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato come termine di decadenza per la proposizione dell'impugnazione, nel contesto della tardività dell'appello dichiarata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma evocata come parametro dei denunciati vizi processuali e motivazionali del provvedimento impugnato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso in tema di regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per sostenere un omesso esame di questioni e una pretesa ultrapetizione nella regolazione delle spese e della responsabilità aggravata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla dedotta violazione delle regole di decisione sulle prove e sul materiale di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione degli elementi probatori e processuali da parte del giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Evocato per denunciare un asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la configurabilità della responsabilità processuale aggravata dell'appellante per aver proposto un'impugnazione consapevolmente infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime previgente all'intervento del 2009 e del 2014, la compensazione delle spese può essere disposta anche per la presenza di altri giusti motivi, senza che occorrano le più rigorose "gravi ed eccezionali ragioni" previste dalla disciplina successiva.
  • La sussistenza dei presupposti che giustificano la compensazione delle spese, quando il regime applicabile lo consenta, è valutazione di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente coerente.
  • Un contrasto giurisprudenziale ancora attuale al momento della proposizione dell'impugnazione può costituire valido motivo di compensazione delle spese, soprattutto quando la successiva soluzione nomofilattica intervenga nel corso del giudizio.
  • Se la compensazione delle spese è fondata sulla non imputabilità dell'errore processuale e sul dubbio interpretativo relativo al rito, non è necessario che il giudice esamini anche il merito dell'impugnazione ai fini della regolazione delle spese.
  • La riconosciuta incertezza sul rito applicabile e sulle forme dell'impugnazione esclude, di regola, la configurabilità di una responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte che abbia proposto l'appello.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la mancata costituzione dei resistenti consente di non provvedere sulle spese, fermo l'obbligo di dare atto, ove ricorrano i presupposti, del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.