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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30063/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avente causa)

La controversia

La vicenda origina da un giudizio di divisione ereditaria avente ad oggetto beni relitti da un de cuius, tra cui terreni agricoli in Terracina. Nel corso della lunga sequenza processuale era stata dedotta, da un lato, la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, poi esclusa in appello e in cassazione; dall’altro, l’esistenza di un atto di vendita del 1.7.1994 con cui una coerede aveva trasferito, in comunione legale col marito, diritti su alcune particelle. Successivamente una terza soggetto, rimasto estraneo al giudizio divisionale, aveva proposto opposizione di terzo sostenendo che la divisione aveva inciso sui diritti acquistati con quell’atto, soprattutto perché alcune particelle erano state incluse per intero nella massa divisoria benché solo in parte appartenenti al de cuius. La Cassazione, nella sentenza poi impugnata per revocazione, aveva accolto il ricorso della terza, ritenendo che il pregiudizio derivasse dall’inclusione nella divisione anche della quota di sua spettanza su determinate particelle. Contro tale sentenza di legittimità le due ricorrenti hanno proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. con tre motivi: 1) errore sulla validità della procura ai nuovi difensori delle controricorrenti, assumendo che la Corte avesse erroneamente considerato invalida la procura e, per ciò solo, non esaminabile la memoria depositata; 2) omessa considerazione del giudicato interno formatosi, a loro dire, sull’integrità del contraddittorio nel precedente giudizio di divisione, con conseguente violazione dell’intangibilità del giudicato; 3) asserita violazione del contraddittorio e mancata valutazione dei documenti allegati alla memoria ex art. 378 c.p.c. La censura sostanziale comune era che la Corte di cassazione, nella sentenza revocanda, avrebbe travisato la portata del giudicato e delle questioni processuali relative alla partecipazione delle parti e alla trascrizione degli atti, giungendo a riconoscere illegittimamente la legittimazione dell’opponente terzo.

La decisione

La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili. Ha chiarito che non vi era alcun errore di fatto revocatorio sulla questione della procura: la sentenza impugnata non aveva affermato che la procura per il ricorso o controricorso dovesse necessariamente essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma aveva solo applicato la disciplina transitoria dell’art. 83 c.p.c. per escludere la validità della nuova procura autenticata dai difensori in un giudizio introdotto prima del 4.7.2009. Quanto al giudicato interno sull’integrità del contraddittorio, la Corte ha escluso che il ricorso per revocazione potesse essere usato per denunciare un preteso errore di valutazione o di diritto: la sentenza revocanda aveva effettivamente preso in esame il giudicato, ma aveva spiegato che esso non era opponibile all’opponente terza, estranea al precedente giudizio e acquirente di un diritto in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale. Il terzo motivo è stato parimenti respinto perché l’omessa considerazione di una questione processuale non integra errore di fatto revocatorio. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato; è stata esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla resistente.

Norme richiamate

  • art. 480 c.c.

    richiamato come norma sulla prescrizione del diritto di accettare l’eredità, eccepita nella fase di merito; la relativa eccezione era stata poi respinta nei gradi successivi

  • art. 1113 c.c.

    l’avente causa del coerede non è parte necessaria del giudizio di divisione, ma può intervenire nel processo

  • art. 404 c.p.c.

    l’opposizione di terzo è lo strumento per far valere il pregiudizio arrecato dalla sentenza passata in giudicato a chi sia terzo rispetto al giudizio

  • art. 83 c.p.c.

    per i giudizi introdotti prima del 4.7.2009 si applica la disciplina previgente, che non consentiva la procura autenticata dal nuovo difensore in calce alla memoria di sostituzione

  • art. 58 L. n. 69/2009

    norma transitoria che rende applicabile la disciplina previgente dell’art. 83 c.p.c. ai giudizi pendenti prima del 4.7.2009

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione solo nei casi tipici, tra cui l’errore di fatto

  • art. 395 c.p.c.

    l’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà processuale, non un errore di giudizio o di valutazione

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla memoria depositata in prossimità dell’udienza in cassazione

  • art. 379 c.p.c.

    richiamato per la possibile discussione orale in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in vista dell’adunanza camerale

  • art. 96 c.p.c.

    invocato dalla resistente per la condanna per responsabilità aggravata, ma escluso per mancanza di dolo o colpa grave

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un dato obiettivo e non quando si deduca un errore di diritto, di valutazione delle risultanze processuali o di interpretazione degli atti.
  • Non integra errore revocatorio l’omessa o errata valutazione di una questione processuale, anche se rilevabile d’ufficio, quando la doglianza mira in realtà a contestare il modo in cui la Corte ha apprezzato il materiale processuale o la sua rilevanza giuridica.
  • Nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., il terzo deve dimostrare un pregiudizio concreto derivante dalla sentenza opposta; se il bene o il diritto acquistato prima della trascrizione della domanda è inciso dalla decisione, il giudicato formatosi nel processo originario non è opponibile al terzo estraneo.
  • In materia di rappresentanza tecnica in cassazione, la validità della procura del nuovo difensore va verificata alla luce della disciplina transitoria applicabile ratione temporis; per i giudizi introdotti prima della riforma non opera automaticamente la possibilità di autenticazione in calce da parte del difensore subentrante.
  • L’opposizione di terzo è il rimedio elettivo per il litisconsorte pretermesso o per chi, pur non avendo partecipato al processo, lamenti che la sentenza abbia pregiudicato un diritto già acquistato e opponibile alle parti originarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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