Sentenza n. 7625/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dell’U.S.R. Lombardia/Ministero dell’Istruzione e del Merito del candidato ricorrente dal concorso per docenti Classe B023, qualora esistente e depositando dalla P.A. e, in ogni caso, per come risultante dalla schermata telematica apparsa all’interno della pagina internet istituzionale personale del candidato ricorrente, che è illegittimo ed ingiusto; - del provvedimento di non ammissione alla prova orale del candidato ricorrente dal concorso per docenti Classe B023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito/U.S.R. Lombardia, per come estrapolato dal candidato ricorrente dal sito internet del Ministero, che è illegittimo e ingiusto; - delle eventuali graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risulta incluso con riserva il ricorrente candidato, e di ogni altra graduatoria esistente inerente il predetto concorso – anche pubblicanda, per la quale ci si riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti; - dell’avviso del Ministero/USR Lombardia 22770 del 07/05/2025; - del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 3059 del 10/12/2024, per quanto occorre, nella parte relativa all’art. 8 del bando co. 2 in cui è previsto che: “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”; - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento e/o, successivo, prodromico, conseguente e presupposto, che fin da ora ci si riserva di impugnare anche con motivi aggiunti; nonche’ per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad essere incluso nella graduatoria degli ammessi alla prova orale e del diritto del ricorrente a svolgere la prova orale; e per l’ammissione anche con riserva - del ricorrente allo svolgimento della prova orale che avrà luogo in data 04/06/2025 relativa al concorso suddetto, ovvero, in subordine, all’ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per il ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione alla procedura di concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione e non ammissione alla prova orale del concorso per docenti, nonché gli atti presupposti e le graduatorie relative alla classe di concorso B023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'esclusione o la non ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami per docenti della classe B023, contestando anche l'avviso dell'USR Lombardia, il bando nella parte in cui limitava l'ammissione alla prova orale ai candidati rientranti nel triplo dei posti disponibili e gli eventuali atti graduatori. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione nella graduatoria degli ammessi e allo svolgimento della prova orale, nonché l'ammissione con riserva alla prova orale o, in subordine, a una prova suppletiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorrente ha comunicato di avere comunque svolto la prova orale, ma di non averla superata, conseguendo un punteggio complessivo inferiore. Tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse alla decisione sulle domande di annullamento e di riammissione alla prova orale. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere nel merito quando la parte dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente e verificata alla luce delle circostanze sopravvenute, impedisce la decisione nel merito e comporta la declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nel quadro della disciplina processuale applicabile alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame nel merito delle censure dedotte.
- Il processo amministrativo è retto dal principio della domanda e resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; pertanto, il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
- La sopravvenuta partecipazione alla prova orale e il successivo mancato superamento della stessa possono rendere priva di utilità concreta la decisione sulle domande dirette a ottenere l'ammissione o la riammissione a quella prova.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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