Sentenza n. 416/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 168/2025 in data 31 marzo 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 168/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 168/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta del docente, con le regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.000,00 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza il 7 aprile 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia del 4 novembre 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata l’esistenza del giudicato, la sua notificazione all’Amministrazione e l’omessa esecuzione. Ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, per l’adempimento delle sentenze da parte delle Amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, provvedendo agli adempimenti stabiliti dal giudice ordinario. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso ha contribuito a dimostrare la sussistenza dell’inadempimento.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta del docente riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può essere adito in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali stabiliti dalla pronuncia.
- La notificazione della sentenza all’Amministrazione, il passaggio in giudicato comprovato documentalmente e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 integrano, in presenza dell’inerzia amministrativa non contestata, presupposti sufficienti per ordinare l’esecuzione in sede di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia resa nel giudizio di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →