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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11918/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 10/06/2021 che, dopo annullamento con rinvio della Corte di cassazione, aveva confermato le condanne per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (tutti e tre) e, per il solo Casella, anche per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Le censure principali denunciavano: carenza o contraddittorietà della motivazione; mancato adeguamento ai dettami della sentenza di annullamento (in particolare rispetto all'uso delle sentenze definitive rese nel rito abbreviato e alla valutazione dei brogliacci vs. delle trascrizioni peritali delle intercettazioni); insufficienza probatoria a dimostrare la partecipazione all'associazione; omissione di adeguata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o per difetto di specificità. Ha ritenuto che la Corte di appello aveva esaminato la sussistenza dell'associazione e legittimamente valorizzato una sentenza definitiva resa in giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., potendola utilizzare insieme agli altri elementi di prova quando i profili strutturali, temporali e finalistici coincidono. Ha inoltre ritenuto che le doglianze proposte fossero, in gran parte, una richiesta di riconsiderazione dei fatti/prove (censure non ammissibili in cassazione). I motivi relativi alle attenuanti generiche e alla recidiva sono stati dichiarati manifestamente infondati perché la Corte di appello aveva dato adeguata motivazione (assenza di elementi positivi per le attenuanti; pluralità di precedenti per la recidiva). Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno soggetto al pagamento alla cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto sussistente l'associazione sulla base del compendio probatorio e anche valorizzando valutazioni contenute in sentenza definitiva di rito abbreviato quando i profili coincidono.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale contestata (illecito di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti). Utilizzata per la contestazione a carico del solo Casella; le dichiarazioni e le intercettazioni sono state ritenute sufficienti a fondare la responsabilità.

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. b) ed e)

    Vizi di motivazione e di diritto dedotti in cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o non specifici, quando miravano a una diversa valutazione delle prove.

  • cod. proc. pen., art. 546, lett. e)

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione che i ricorrenti contestavano; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata.

  • cod. proc. pen., art. 627, comma 3

    Richiamato nella discussione sull'adeguatezza dell'esame compiuto dal giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto che il giudice si sia uniformato al principio di diritto indicato dalla Cassazione e abbia esplorato la sussistenza dell'associazione.

  • cod. proc. pen., art. 238-bis

    La Corte ha confermato che la sentenza definitiva resa in altro procedimento (anche abbreviato) può essere acquisita e utilizzata ai fini della prova dei fatti accertati, purché valutata unitamente agli altri elementi e a condizione che i profili strutturali, temporali e finalistici coincidano con quelli dell'odierno procedimento.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma relativa alle spese di giudizio in cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Richiamato nelle doglianze sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha affermato che le attenuanti richiedono elementi positivi e che l'assenza di tali elementi e la presenza di precedenti legittimano il diniego.

  • cod. pen., art. 99

    Richiamato in relazione alla recidiva: la Corte di appello ha motivato il riconoscimento della maggior pericolosità in ragione dei numerosi precedenti, rendendo infondata la censura di omessa motivazione.

  • cod. proc. pen., art. 591, comma 1, lett. c)

    Richiamato in tema di aspecificità dei motivi: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che non mettono in relazione l'elemento impugnato con l'incidenza sul complessivo giudizio di resistenza della prova.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito o per chiedere una diversa lettura delle prove: i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
  • Una sentenza definitiva resa in altro procedimento (anche con rito abbreviato) può essere acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. e utilizzata come elemento di prova, purché i profili strutturali, temporali e finalistici dell'evento siano coincidenti e il giudice la valuti insieme alle altre prove del processo dibattimentale.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono necessari elementi positivi a favore dell'imputato; la sola assenza di fattori negativi non costituisce titolo automatico alla loro concessione.
  • Se si contesta l'utilizzabilità di una singola prova in cassazione, il motivo deve spiegare quale incidenza avrebbe l'eliminazione di quella prova sul 'loco' probatorio complessivo (prova di resistenza); altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • La motivazione sulla recidiva richiede che il giudice espliciti le ragioni per cui ritiene integrata una maggiore pericolosità; la ricostruzione della carriera criminale e dei precedenti può legittimare la valutazione di recidiva.

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