Cassazione Penale, Sentenza n. 11918/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 10/06/2021 che, dopo annullamento con rinvio della Corte di cassazione, aveva confermato le condanne per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (tutti e tre) e, per il solo Casella, anche per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Le censure principali denunciavano: carenza o contraddittorietà della motivazione; mancato adeguamento ai dettami della sentenza di annullamento (in particolare rispetto all'uso delle sentenze definitive rese nel rito abbreviato e alla valutazione dei brogliacci vs. delle trascrizioni peritali delle intercettazioni); insufficienza probatoria a dimostrare la partecipazione all'associazione; omissione di adeguata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o per difetto di specificità. Ha ritenuto che la Corte di appello aveva esaminato la sussistenza dell'associazione e legittimamente valorizzato una sentenza definitiva resa in giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., potendola utilizzare insieme agli altri elementi di prova quando i profili strutturali, temporali e finalistici coincidono. Ha inoltre ritenuto che le doglianze proposte fossero, in gran parte, una richiesta di riconsiderazione dei fatti/prove (censure non ammissibili in cassazione). I motivi relativi alle attenuanti generiche e alla recidiva sono stati dichiarati manifestamente infondati perché la Corte di appello aveva dato adeguata motivazione (assenza di elementi positivi per le attenuanti; pluralità di precedenti per la recidiva). Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno soggetto al pagamento alla cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 74
Norma sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto sussistente l'associazione sulla base del compendio probatorio e anche valorizzando valutazioni contenute in sentenza definitiva di rito abbreviato quando i profili coincidono.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norma sostanziale contestata (illecito di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti). Utilizzata per la contestazione a carico del solo Casella; le dichiarazioni e le intercettazioni sono state ritenute sufficienti a fondare la responsabilità.
cod. proc. pen., art. 606, lett. b) ed e)
Vizi di motivazione e di diritto dedotti in cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o non specifici, quando miravano a una diversa valutazione delle prove.
cod. proc. pen., art. 546, lett. e)
Richiamato in relazione ai profili di motivazione che i ricorrenti contestavano; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata.
cod. proc. pen., art. 627, comma 3
Richiamato nella discussione sull'adeguatezza dell'esame compiuto dal giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto che il giudice si sia uniformato al principio di diritto indicato dalla Cassazione e abbia esplorato la sussistenza dell'associazione.
cod. proc. pen., art. 238-bis
La Corte ha confermato che la sentenza definitiva resa in altro procedimento (anche abbreviato) può essere acquisita e utilizzata ai fini della prova dei fatti accertati, purché valutata unitamente agli altri elementi e a condizione che i profili strutturali, temporali e finalistici coincidano con quelli dell'odierno procedimento.
cod. proc. pen., art. 616
Norma relativa alle spese di giudizio in cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
cod. pen., art. 62-bis
Richiamato nelle doglianze sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha affermato che le attenuanti richiedono elementi positivi e che l'assenza di tali elementi e la presenza di precedenti legittimano il diniego.
cod. pen., art. 99
Richiamato in relazione alla recidiva: la Corte di appello ha motivato il riconoscimento della maggior pericolosità in ragione dei numerosi precedenti, rendendo infondata la censura di omessa motivazione.
cod. proc. pen., art. 591, comma 1, lett. c)
Richiamato in tema di aspecificità dei motivi: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che non mettono in relazione l'elemento impugnato con l'incidenza sul complessivo giudizio di resistenza della prova.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito o per chiedere una diversa lettura delle prove: i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- Una sentenza definitiva resa in altro procedimento (anche con rito abbreviato) può essere acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. e utilizzata come elemento di prova, purché i profili strutturali, temporali e finalistici dell'evento siano coincidenti e il giudice la valuti insieme alle altre prove del processo dibattimentale.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono necessari elementi positivi a favore dell'imputato; la sola assenza di fattori negativi non costituisce titolo automatico alla loro concessione.
- Se si contesta l'utilizzabilità di una singola prova in cassazione, il motivo deve spiegare quale incidenza avrebbe l'eliminazione di quella prova sul 'loco' probatorio complessivo (prova di resistenza); altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
- La motivazione sulla recidiva richiede che il giudice espliciti le ragioni per cui ritiene integrata una maggiore pericolosità; la ricostruzione della carriera criminale e dei precedenti può legittimare la valutazione di recidiva.
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