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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11651/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo presupposto, durato circa dieci anni e avente ad oggetto l'impugnazione di una scheda valutativa di un ufficiale dell'Esercito. In primo grado la domanda era stata accolta con liquidazione di un indennizzo; il Ministero aveva poi proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 deducendo l'insussistenza del danno risarcibile perché il ricorrente avrebbe promosso il giudizio presupposto nella consapevolezza della sua infondatezza. La Corte d'appello di Roma aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo che il ricorrente sapesse che la domanda amministrativa non avrebbe potuto essere accolta. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità del procedimento di opposizione per tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, sostenendo che il termine di 30 giorni a ritroso andasse computato tenendo conto della sospensione feriale e che, pertanto, la notifica del 30.07.2021 fosse tardiva; ha inoltre lamentato vizi della relata telematica. Con il secondo motivo, condizionato, ha censurato la decisione per violazione dei principi del giusto processo e dell'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001, sostenendo che l'esclusione dell'equa riparazione richiederebbe un accertamento di mala fede o lite temeraria nel giudizio presupposto, non ricorrente nel caso, e che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la mancata condanna per responsabilità aggravata nel giudizio amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, ritenendo tardiva la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza in considerazione della sospensione feriale dei termini. Ha quindi affermato che, in assenza di spontanea costituzione dell'intimato, la Corte d'appello non poteva decidere nel merito ma avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notifica, al fine di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio. Sono stati dichiarati assorbiti le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 89/2001, art. 2, comma 2-quinquies

    la norma è richiamata dal resistente per negare l'indennizzo in presenza di consapevole infondatezza della domanda nel giudizio presupposto; il ricorrente sostiene che richieda un accertamento di mala fede/lite temeraria, ma la Corte non si pronuncia nel merito della questione perché assorbe il motivo

  • L. n. 89/2001, art. 5-ter

    l'opposizione del Ministero nel procedimento di equa riparazione introduce un procedimento camerale; in caso di tardiva notifica dell'atto introduttivo, il giudice deve garantire il contraddittorio assegnando un nuovo termine

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla censura del ricorrente sulla nullità della notificazione e sulla sanatoria, ma la Corte non fonda su di esso la decisione finale

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla censura del ricorrente sulla nullità della notificazione, senza autonoma decisività nella motivazione finale

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma ostativa alla rinnovazione della notificazione, ma la Corte afferma invece il dovere di rinnovazione del contraddittorio

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nella deduzione di nullità della notifica; non è la base della ratio decidendi

  • art. 113 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo come parametro del dovere del giudice di decidere secondo diritto, ma il motivo è assorbito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie, ma il motivo è assorbito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo sulla valutazione delle prove, ma la Corte non lo esamina nel merito

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento ai doveri di lealtà e probità processuale, senza decisività nella decisione

  • art. 291 c.p.c.

    il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente e in caso di notificazione tardiva/omessa, deve ordinare la rinnovazione della notifica assegnando un nuovo termine perentorio

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    indicato nel secondo motivo quale vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    indicato nel primo motivo quale vizio di nullità processuale dedotto in cassazione

  • art. 742-bis c.p.c.

    richiamato dalla censura del ricorrente in tema di sospensione feriale e termini, senza autonoma incidenza nella ratio decidendi

  • L. n. 742/1969

    si applica la sospensione feriale dei termini anche ai giudizi di equa riparazione ex L. n. 89/2001

Massime di principio

  • Nei giudizi di equa riparazione ex L. n. 89/2001 si applica la sospensione feriale dei termini; nei termini da computarsi a ritroso la sospensione opera come parentesi temporale, e il conteggio riprende dopo il periodo feriale fino a esaurimento.
  • Nel procedimento camerale di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, il tempestivo deposito del ricorso introduce il giudizio, mentre la notificazione del ricorso e del decreto serve a instaurare il contraddittorio; se la notifica è tardiva o omessa e il resistente non si costituisce spontaneamente, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica e non può decidere nel merito.
  • La mancata costituzione dell'intimato non sana la tardiva instaurazione del contraddittorio quando la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto sia avvenuta oltre il termine assegnato e risulti violato il corretto contraddittorio processuale.
  • In presenza di un vizio della notifica dell'opposizione nel procedimento camerale, la reazione del giudice non è l'improcedibilità automatica per mancato rispetto del termine, ma l'assegnazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione, salvo spontanea costituzione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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