Sentenza del 05/08/2015 n. 16412 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell'istanza dell'Agenzia delle entrate volta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato la cartella di pagamento notificata il 27 luglio 2004, relativa a ritenute alla fonte dell'anno 1988. La cartella era stata emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma riguardante il precedente avviso di accertamento del dicembre 1994. Nel corso del giudizio, tuttavia, l'U.N. è stata interessata da modifiche legislative che ne hanno mutato la natura giuridica, con successione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei rapporti debitori e creditori. Secondo l'Agenzia, tale successione ha determinato l'estinzione del debito fiscale per confusione ai sensi dell'art. 1235 c.c., facendo venir meno l'interesse a proseguire il ricorso.
Norme richiamate
Art. 1235 del codice civile
estinzione del debito fiscale per confusione
La successione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei rapporti dell'U.N. ha fatto coincidere, secondo quanto prospettato dall'Agenzia, la posizione del creditore e quella del debitore, determinando l'estinzione dell'obbligazione per confusione e il conseguente venir meno dell'interesse al ricorso.
Massime di principio
- Se durante un giudizio tributario sopravviene un fatto che elimina concretamente l'obbligazione controversa o rende inutile la decisione, il ricorrente può perdere l'interesse a coltivare il giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, anche senza una decisione sul merito delle censure originariamente proposte.
- La successione legislativa o istituzionale nei rapporti patrimoniali può determinare l'estinzione del debito per confusione quando creditore e debitore vengono a coincidere nella medesima posizione giuridica.
- La compensazione delle spese è possibile quando la definizione del giudizio dipende da circostanze sopravvenute e dalla particolare complessità o peculiarità della vicenda.
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