Sentenza n. 4070/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento amministrativo a prot. n. -OMISSIS- del 22/05/2023 del 23 maggio 2023, emanato dalla Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 30 maggio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato dall'inidoneità della ricevuta di pagamento del contributo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio deducendo, con un unico motivo, eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha sostenuto di non avere ricevuto la richiesta di integrazione documentale né il preavviso di rigetto e di avere allegato alla domanda il bollettino di pagamento e i propri dati anagrafici. Dall'istruttoria è emerso, tuttavia, che la ricevuta inizialmente allegata attestava soltanto una transazione Postepay di euro 251,80, senza identificare né il beneficiario né il soggetto che aveva effettuato il pagamento, e non consentiva quindi di comprovare il versamento del contributo previsto per la procedura di cittadinanza. È inoltre emerso che il ricorrente aveva eletto domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. nell'indirizzo email collegato allo SPID utilizzato per l'istanza, indirizzo indicato anche nei campi relativi all'email e alla PEC o indirizzo email. Il preavviso di rigetto era stato trasmesso a tale recapito. Il ricorrente ha successivamente prodotto la ricevuta completa il 30 maggio 2023, ma soltanto dopo l'adozione e la notificazione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto comprovato che la ricevuta allegata all'istanza fosse incompleta e inidonea a dimostrare il pagamento del contributo. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il preavviso era stato inviato all'indirizzo elettronico validamente eletto come domicilio dal richiedente e indicato nella domanda. Sul soggetto che elegge un domicilio digitale grava l'onere di verificare le comunicazioni ricevute e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni; nel caso concreto il ricorrente non ha allegato né provato impedimenti specifici alla consultazione della casella o modifiche del recapito. La documentazione completa prodotta il 30 maggio 2023 non incideva sulla legittimità del provvedimento già adottato. Il giudice ha comunque precisato che l'amministrazione conserva la facoltà di riesaminare la posizione in autotutela considerando la documentazione integrativa prodotta e che il ricorrente può presentare una nuova domanda, poiché l'inammissibilità non ha accertato negativamente il possesso dei requisiti sostanziali per la cittadinanza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza richiesta dal ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la comunicazione è stata ritenuta validamente effettuata all'indirizzo elettronico eletto dal richiedente come domicilio.
art. 47 c.c.
È stato richiamato quale base dell'elezione di domicilio effettuata dal richiedente presso l'indirizzo email collegato allo SPID e indicato nella domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il richiedente elegge nell'istanza un domicilio digitale presso un indirizzo email o altro recapito elettronico, la comunicazione dei motivi ostativi effettuata a tale indirizzo è idonea a soddisfare l'art. 10-bis della legge n. 241/1990, salvo che l'interessato dimostri specifiche cause impeditive alla consultazione o abbia comunicato tempestivamente una variazione del recapito.
- L'elezione di un domicilio digitale comporta per l'interessato l'onere di verificare le comunicazioni recapitate all'indirizzo indicato e di informare l'amministrazione di eventuali modifiche; la mancata consultazione della casella, in assenza di impedimenti provati, non rende illegittima la comunicazione amministrativa.
- Una ricevuta di pagamento che attesti soltanto una transazione elettronica, senza individuare il beneficiario e il soggetto pagatore, non è idonea a comprovare il versamento di un contributo amministrativo richiesto per una procedura di cittadinanza.
- La produzione della documentazione completa successivamente all'adozione del provvedimento di inammissibilità non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto, ferma la facoltà dell'amministrazione di riesaminare la posizione in autotutela e la possibilità dell'interessato di presentare una nuova istanza quando il provvedimento non abbia esaminato i requisiti sostanziali.
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