Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/09/2018 n. 3873 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro e, in particolare, se il fabbricato esistente sul terreno dovesse considerarsi trasferito insieme al bene principale per effetto della presunzione prevista dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 131/1986. I contribuenti sostenevano che il fabbricato fosse stato espressamente escluso dall'atto di compravendita e che, pertanto, non potesse essere considerato ai fini dell'accertamento. La Corte di Cassazione aveva annullato la precedente decisione rilevando che non era stata adeguatamente valutata l'esclusione del fabbricato dall'atto pubblico e gli altri elementi documentali prodotti dai contribuenti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, ha accolto il ricorso dei contribuenti e ha riformato la sentenza della Commissione tributaria centrale di Palermo. Ha confermato la decisione della Commissione tributaria di II grado di Agrigento, ritenendo provato che il fabbricato fosse stato escluso dalla vendita. Di conseguenza, la presunzione di trasferimento delle accessioni non operava e la costruzione non poteva essere inclusa nella base imponibile dell'imposta di registro. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in euro 7.200,00 oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 24, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La presunzione di trasferimento all'acquirente delle accessioni e pertinenze non opera quando dall'atto di vendita siano espressamente escluse oppure risulti da un atto registrato che la proprietà delle accessioni o pertinenze appartenga ad altri.

    La presunzione legale di trasferimento delle accessioni è superata alternativamente dall'esclusione espressa contenuta nell'atto di vendita oppure dall'esistenza di un atto registrato che dimostri la proprietà altrui. Le due condizioni non devono necessariamente coesistere. Se il fabbricato è espressamente escluso dall'atto di compravendita, non può essere incluso nella base imponibile dell'imposta di registro.

  • Cassazione civile, sentenza n. 19954 del 14 ottobre 2005

    La presunzione di trasferimento delle accessioni e pertinenze non opera quando dall'atto di vendita siano espressamente escluse ovvero emergano concreti elementi per identificare nell'acquirente l'artefice della costruzione o della destinazione pertinenziale, con contestuale rinuncia dell'alienante al diritto di accessione.

    La presunzione può essere esclusa mediante il contenuto dell'atto di vendita e mediante elementi concreti che dimostrino una diversa titolarità o la rinuncia al diritto di accessione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9493 del 21 aprile 2010

    Le condizioni richieste per il mancato trasferimento delle accessioni sono due di natura diversa e non debbono necessariamente coesistere.

    L'esclusione espressa nell'atto di vendita e la prova documentale dell'altruità della proprietà costituiscono condizioni alternative, ciascuna sufficiente a impedire l'applicazione della presunzione di trasferimento.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, una costruzione o pertinenza normalmente segue il bene principale per effetto della presunzione legale, salvo che l'atto di vendita la escluda espressamente o che un atto registrato ne dimostri la proprietà altrui.
  • La chiara formulazione dell'atto notarile è decisiva: l'esclusione espressa del fabbricato o della pertinenza può impedire che il bene venga considerato trasferito e tassato insieme al terreno o all'immobile principale.
  • Le condizioni per superare la presunzione sono alternative; non è necessario dimostrare contemporaneamente sia l'esclusione contrattuale sia la proprietà di un soggetto diverso.
  • L'amministrazione finanziaria e il giudice devono valutare concretamente il contenuto dell'atto di compravendita e la documentazione prodotta, senza limitarsi alla situazione materiale del bene al momento dell'accertamento.
  • In caso di contestazione, è importante produrre l'atto pubblico, eventuali preliminari, atti registrati e ogni documento utile a dimostrare che la costruzione non era oggetto del trasferimento o apparteneva a un soggetto diverso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.