Cassazione Penale, Sentenza n. 9027/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma del 02/05/2023 che aveva revocato la sospensione condizionale relativa alla seconda condanna (sentenza del 17/06/2021) ma aveva rigettato la revoca della sospensione relativa alla prima condanna (sentenza del 23/09/2010). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere operante la preclusione prevista dall'art. 164 cod. pen. in quanto la seconda sospensione era stata successivamente revocata a seguito di una terza condanna intervenuta per fatti commessi nel quinquennio; secondo la giurisprudenza, in tale ipotesi la preclusione non opera e la seconda condanna non sospesa costituisce causa di revoca di diritto anche della prima sospensione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 23/09/2010: ha disposto la revoca del beneficio per quella prima condanna. La Corte ha ritenuto che, poiché la sospensione concessa con la seconda sentenza è stata revocata a seguito della terza condanna intervenuta nel quinquennio, la preclusione di cui all'art. 164 non opera e la revoca di diritto prevista dall'art. 168 cod. pen. deve essere applicata anche alla prima sospensione.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Indica i limiti delle pene cumulabili ai fini della sospensione condizionale; la valutazione della cumulabilità è uno degli elementi esaminati per stabilire se operi la preclusione prevista dall'art. 164.
art. 164 cod. pen. (ultimo comma)
Stabilisce che, se la pena inflitta con la seconda condanna cumulata con la prima non supera i limiti dell'art. 163 e il secondo giudice concede la sospensione, la revoca della prima sospensione è normalmente preclusa; la Corte ha chiarito che tale preclusione viene meno qualora la seconda sospensione sia stata successivamente revocata per una terza condanna.
art. 168 cod. pen.
Individua i casi di revoca di diritto della sospensione condizionale; la Corte ha applicato tale norma per affermare che la sopravvenienza di una terza condanna che ha revocato la seconda determina la revoca di diritto anche della prima sospensione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 29091/2023; Sez. 1, n. 15535/2019 - Petrucci)
Conferma il principio secondo cui la riserva prevista dall'art. 164 non opera se la seconda sospensione è stata revocata per effetto di una successiva condanna; in tale ipotesi la seconda condanna non sospesa costituisce titolo per la revoca di diritto della precedente sospensione.
Massime di principio
- La preclusione prevista dall'art. 164 cod. pen. (che impedisce la revoca della prima sospensione quando la seconda sia stata concessa e le pene cumulate non superino i limiti dell'art. 163) opera solo se la seconda sospensione resta effettivamente in vigore.
- Se la seconda sospensione viene revocata successivamente per una terza condanna (commessa nel quinquennio), la preclusione di cui all'art. 164 non si applica e la revoca di diritto prevista dall'art. 168 può investire anche la prima sospensione.
- Per decidere sulle revoche il giudice deve ricostruire la successione cronologica delle sospensioni e delle eventuali revoche: non basta valutare la sola cumulabilità di pene ex art. 163 se in mezzo è intervenuta una revoca della seconda sospensione.
- La finalità generale dell'istituto (premiare il comportamento non recidivo e punire la reiterazione) giustifica che la sopravvenuta revoca della seconda sospensione implichi la perdita della fiducia anche rispetto alla prima sospensione.
- Nel valutare richieste di revoca presentate dal pubblico ministero è opportuno verificare sempre la presenza di condanne successive intervenute nel quinquennio e l'eventuale revoca di sospensioni intermedie, perché ciò può modificare l'applicabilità delle preclusioni normative.
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