Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16595/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento - del decreto del direttore generale dell’area sanità e sociale n. 172 del 13/12/2022 e relativo allegato A, nella parte in cui ha individuato Bericah s.p.a. nell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici individuando altresì a carico di Bericah s.p.a. una quota di ripiano complessivamente ammontante per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 a € 202.293,39; - del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato in data 15 settembre 2022 in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 251, di adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - dell’accordo rep. atti 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza permanente tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018; - dell’intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del 14 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, non posseduta; - della nota dell’area sanità e sociale della regione Veneto prot. n 544830 del 24 novembre 2022; - della nota di Azienda zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022; - delle seguenti determinazioni degli enti del Ssr Veneto: a) n. 1392 del 13 dicembre 2022 dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 1 Dolomiti; b) n. 2330 del 7 dicembre 2022 dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 2 Marca trevigiana; c) n. 2076 del 12 dicembre 2022 dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 3 Serenissima; d) n. 1138 del 9 dicembre 2022 dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 4 Veneto orientale; e) n. 1488 del 7 dicembre 2022 dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 5 Polesana; f) n. 826 del 12 dicembre 2022 dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 6 Euganea; g) n. 2322 del 9 dicembre 2022 dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 7 Pedemontana; h) n. 2001 del 7 dicembre 2022 dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 8 Berica; i) n. 1240 del 13 dicembre 2022 dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 9 Scaligera; j) n. 2560 del 9 dicembre 2022 dell’Azienda ospedaliera università di Padova; k) n. 1176 del 12 dicembre 2022 dell’Azienda ospedaliera università integrata Verona; l) n. 1077 del 7 dicembre 2022 dell’Istituto oncologico veneto; - del Decreto del Ministero della salute 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Nuovi modelli di rilevazione economica conto economico e stato patrimoniale delle aziende del Servizio sanitario nazionale»; - nonché, con riserva di motivi aggiunti, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto; e per l’accertamento: della inesistenza del diritto vantato dalla regione Veneto a riscuotere o compensare la somma di € 202.293,39; e, per l’effetto, per la condanna: della regione Veneto alla restituzione alla ricorrente delle somme percepite o compensate a titolo di payback a copertura dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018;

Giustizia amministrativa202306451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, prendendo atto dell’inequivocabile dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione dopo la definizione della pendenza debitoria in base alla sopravvenuta disciplina normativa. Non ha quindi esaminato nel merito le censure contro gli atti del payback. Le spese sono state compensate, in considerazione della pronuncia in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale che ha individuato l’impresa tra i fornitori di dispositivi medici tenuti al ripiano dello sforamento del tetto di spesa per il periodo 2015-2018, per € 202.293,39, nonché gli atti statali e regionali presupposti e conseguenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti che attuavano il payback per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, chiedendo l’annullamento, l’accertamento dell’inesistenza del diritto della Regione Veneto a riscuotere o compensare € 202.293,39 e la restituzione delle somme eventualmente percepite o compensate. Il testo non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti. Dopo l’accoglimento, con ordinanza non appellata, della domanda cautelare di sospensione, la ricorrente ha dichiarato sopravvenuta la carenza d’interesse alla prosecuzione, in ragione della definizione della pendenza debitoria ai sensi dell’art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    attesa la definizione della pendenza debitoria in base alla sopravvenuta disciplina normativa (art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118)

    La sopravvenuta disciplina ha determinato la definizione della pendenza debitoria e, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, la conseguente carenza d’interesse a proseguire il giudizio. Il TAR non interpreta ulteriormente la disposizione.

Massime di principio

  • La dichiarazione inequivocabile della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, motivata dalla sopravvenuta definizione della vicenda sostanziale controversa, comporta la declaratoria d’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.