Cassazione Civile, Ordinanza n. 18572/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 una variazione in diminuzione relativa all'agevolazione c.d. Tremonti Ambiente per investimenti in macchinari a minore impatto ambientale. L'ufficio, applicando il criterio dell'approccio incrementale, aveva rettificato l'importo agevolabile sottraendo anche i vantaggi economici attesi dall'investimento, in particolare l'aumento di capacità produttiva, i risparmi di spesa e le produzioni accessorie aggiuntive, e aveva emesso accertamento per maggiore Ires e accessori. La CTR aveva invece ritenuto illegittima tale decurtazione, sul presupposto che la legge richiamata non prevedesse espressamente la sottrazione dei benefici economici. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 6, commi 3-19, L. 388/2000, degli artt. 11 e 117 Cost. e sosteneva che la CTR avesse errato nel non considerare, nella quantificazione dell'investimento ambientale, anche i profitti operativi e i risparmi futuri, criterio desumibile dalla normativa unionale e dalla risoluzione di prassi dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per l'agevolazione Tremonti Ambiente, l'investimento agevolabile va determinato secondo l'approccio incrementale e, in coerenza con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato richiamata dalla prassi amministrativa, deve essere rettificato tenendo conto dei vantaggi economici derivanti dall'investimento, quali aumento di capacità produttiva, risparmi di spesa e produzioni accessorie aggiuntive. Ha quindi censurato la CTR per essersi discostata da tale quadro normativo e interpretativo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, commi 3-19, L. 388/2000
Disciplina la c.d. Tremonti Ambiente; l'investimento ambientale agevolabile va calcolato secondo l'approccio incrementale e, per il comma 15, coincide con il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali, con esclusione degli investimenti obbligatori per legge.
art. 6, comma 15, L. 388/2000
"Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali ... necessario per prevenire ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale"
La Corte vi legge il criterio di base dell'agevolazione e afferma che l'investimento deducibile corrisponde al valore della immobilizzazione materiale, da determinare con approccio incrementale.
art. 11 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro interpretativo, in collegamento con la disciplina comunitaria e con la corretta applicazione della normativa agevolativa.
art. 117 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di conformità della disciplina nazionale alla normativa unionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2424 c.c.
primo comma, lett. b), n. 2
Richiamato per individuare le immobilizzazioni materiali il cui costo è rilevante ai fini dell'investimento ambientale agevolabile.
Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 21
Per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi; la Corte usa tale disciplina come conferma del criterio di sottrazione dei vantaggi economici nel caso in esame.
Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 23
Richiamato solo per distinguere una diversa disciplina, relativa agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che prevede il calcolo dei costi ammissibili senza considerare vantaggi e costi operativi.
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente
La Corte la considera fonte di riferimento per l'approccio incrementale e per il principio secondo cui i benefici per investimenti ambientali sono limitati ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.
risoluzione Agenzia delle Entrate n. 226/E del 11 luglio 2002
La Corte la valorizza come atto di prassi meramente esplicativo della normativa nazionale e unionale, che chiarisce la nozione di approccio incrementale e impone di rettificare il costo dell'investimento tenendo conto dei vantaggi economici ottenuti.
Massime di principio
- Nell'agevolazione fiscale per investimenti ambientali, il costo agevolabile non coincide automaticamente con l'intero costo dell'immobilizzazione, ma va determinato con un metodo incrementale che consenta di isolare il solo sovraccosto ambientale rispetto a un investimento equivalente privo del medesimo impatto ambientale.
- Quando la disciplina nazionale richiama il quadro unionale sugli aiuti di Stato, l'interpretazione della norma agevolativa deve essere coerente con la nozione comunitaria di costi d'investimento supplementari e con la riduzione dei costi ammissibili per i vantaggi economici connessi all'investimento, se prevista dalla disciplina applicabile.
- Un atto di prassi amministrativa che si limiti a chiarire la portata di una norma, se coerente con la fonte primaria e con quella unionale, può essere utilizzato come elemento interpretativo per definire il criterio di calcolo dell'agevolazione.
- La distinzione tra diverse tipologie di aiuti ambientali previsti dalla normativa unionale impedisce di trasporre automaticamente il criterio applicabile a una specifica categoria di investimenti ad altre fattispecie regolamentate in modo diverso.
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