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Ordinanza

Ordinanza n. 2104/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del giudizio definitivo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale Concorso N. 167/1-4-2024 CC di prot. - CAR25 - Prot. N.-OMISSIS- del 09.01.2026 con il quale il Sig. -OMISSIS- è stato giudicato INIDONEO “considerato che il concorrente presenta valori composizione corporea PBF > 22% (30%) non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del d.P.R. 15 marzo 2010 e dal d.P.R. 17 dicembre 2015 n.207; ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato il coefficiente _3_ nell'apparato _CO_ in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi _ IMC>28 (28.8)(COD.8)”notificato a mezzo pec in data 09.01.2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non noto; e per il conseguente accertamento del diritto del Sig. -OMISSIS- ad essere ammesso alla successiva fase degli accertamenti attitudinali di cui all'art. 12 del bando di concorso.

Giustizia amministrativa202602741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, fondato sul superamento dei limiti di indice di massa corporea e di massa grassa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psico-fisica emesso nell’ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di allievi carabinieri, chiedendone la sospensione cautelare e l’accertamento del diritto a essere ammesso alla successiva fase degli accertamenti attitudinali. L’inidoneità era stata motivata dal riscontro di un indice di massa corporea pari a 28,8, superiore al limite previsto per gli uomini, e di una percentuale di massa grassa pari al 30%, superiore al limite applicabile. Il ricorrente ha sostenuto che successive misurazioni effettuate presso strutture private avrebbero evidenziato valori compatibili con i requisiti concorsuali. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria valutazione, ha ritenuto che la misurazione dei caratteri fisici, trattandosi di parametri soggetti a variazione nel tempo, non sia normalmente replicabile fuori dal contesto concorsuale a parità di condizioni. Tale principio può essere superato solo mediante specifiche e oggettive contestazioni sull’attendibilità delle misurazioni concorsuali, come l’impiego di modalità o apparecchiature inadeguate oppure un’erronea rilevazione dell’altezza. Nel caso concreto il ricorrente non ha formulato contestazioni di questo tipo, limitandosi a produrre misurazioni private successive, peraltro non univoche quanto all’altezza, indicata tra 1,66 e 1,68 metri. È stata disposta la compensazione delle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta.

  • art. 587 d.P.R. 15 marzo 2010

    Indicato nel giudizio concorsuale quale riferimento normativo per i parametri fisici e sanitari di idoneità.

  • d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    Indicato nel giudizio concorsuale quale ulteriore riferimento normativo per i requisiti di idoneità fisica.

  • art. 12 del bando di concorso

    Prevede la successiva fase degli accertamenti attitudinali alla quale il ricorrente chiedeva di essere ammesso.

Massime di principio

  • Le misurazioni dei caratteri fisici effettuate nell’ambito di una procedura concorsuale, riguardando parametri soggetti a variazione nel tempo, non sono di regola replicabili fuori dal contesto concorsuale a parità di condizioni.
  • La contestazione di un giudizio di inidoneità fondato su parametri fisici non può basarsi soltanto su successive misurazioni eseguite presso strutture private; occorrono specifiche e oggettive obiezioni sull’attendibilità delle rilevazioni concorsuali, quali l’uso di modalità o apparecchiature inadeguate o l’erronea misurazione dell’altezza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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