Sentenza n. 700/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento di improcedibilità - Prot. 128/25, emesso dalla Questura di Firenze in data 29 dicembre 2025 e notificato in pari data con cui si dichiarava l’improcedibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro presentata dal ricorrente in data 26 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 4 gennaio 2023 e aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il 26 settembre 2024 chiedeva la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura dichiarava improcedibile l’istanza applicando la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che aveva escluso la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente deduceva la violazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo che, essendo stata presentata l’istanza originaria di protezione prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, avrebbe dovuto continuare ad applicarsi il regime previgente, comprensivo della facoltà di conversione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9634 del 5 dicembre 2025, ha interpretato l’art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023 nel senso che la disciplina transitoria si riferisce all’istanza originaria di rilascio del titolo di soggiorno, e non alla successiva istanza di conversione. La presentazione dell’istanza originaria prima dell’entrata in vigore della legge n. 50/2023 determina l’ultrattività dell’intero regime previgente, inclusa la possibilità di convertire il permesso per protezione speciale in permesso per lavoro, ove sussistano gli altri presupposti di legge. Poiché la domanda di protezione era stata presentata il 4 gennaio 2023, prima del 5 maggio 2023, l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la possibilità di conversione secondo la disciplina previgente e non dichiarare improcedibile l’istanza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
“per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”; “Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge”
La disciplina transitoria conserva il regime previgente per le istanze originarie di rilascio del titolo presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; la facoltà di conversione resta quindi applicabile anche se la domanda di conversione è successiva.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione previgente sanciva la convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi per motivi di lavoro.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Costituisce la base normativa del permesso di soggiorno per protezione speciale conseguito dal ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, rileva la data di presentazione dell’istanza originaria per il rilascio del titolo di soggiorno e non quella della successiva istanza di conversione.
- Il divieto di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale introdotto dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, opera soltanto nei confronti degli stranieri che abbiano presentato l’istanza originaria di protezione internazionale dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.
- La presentazione dell’istanza originaria prima del 5 maggio 2023 comporta l’ultrattività dell’intero regime previgente, inclusa la facoltà di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
- L’Amministrazione non può dichiarare improcedibile una domanda di conversione applicando il nuovo divieto quando l’istanza originaria di protezione internazionale è stata presentata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 50/2023.
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