Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12531/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento a) del provvedimento MUR di approvazione degli atti del giudizio collegialmente espresso di non idoneità all'abilitazione a professore associato – Fascia II dalla Commissione Nazionale per il Settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale nell'ambito della relativa procedura indetta con bando 553/2021 per il triennio 2021-2023, pubblicato il 27 dicembre 2023; b) del medesimo giudizio; c) dei giudizi individualmente espressi da ciascun commissario; d) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202402254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale, nonché il provvedimento ministeriale di approvazione degli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato alla VI tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, aveva prodotto dieci pubblicazioni, tra cui tre monografie e sette articoli, e documentato il possesso dei titoli curriculari richiesti. La Commissione aveva riconosciuto il superamento di tutti gli indicatori quantitativi di impatto della produzione scientifica, il possesso di cinque dei sette titoli selezionati, la coerenza delle pubblicazioni con il settore, la continuità della produzione, l'individuabilità dell'apporto individuale e la buona collocazione editoriale. Nonostante ciò, la maggioranza della Commissione aveva espresso giudizio negativo ritenendo non raggiunto il livello di qualità elevata, in particolare per difetto di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità e travisamento, nonché violazione dell'art. 16 della legge n. 240/2010, dell'art. 4 del d.P.R. n. 95/2016 e degli artt. 3, 4 e 6 del d.m. n. 120/2016. Ha sostenuto che il pieno superamento degli indicatori quantitativi imponesse una motivazione particolarmente rigorosa del diniego; che i giudizi individuali fossero contraddittori e inidonei a fondare il giudizio collegiale; e che la Commissione avesse omesso di considerare i contenuti innovativi delle pubblicazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il superamento dei valori soglia e il possesso dei titoli costituiscono presupposti quantitativi e curriculari distinti dal successivo giudizio qualitativo sulle pubblicazioni e non vincolano la Commissione all'esito positivo. Né tali elementi determinano un aggravamento dell'onere motivazionale: è sufficiente che la Commissione esponga in modo coerente le ragioni tecnico-scientifiche per cui non ritiene raggiunta la qualità elevata richiesta dalla normativa. Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione, rilevando che la Commissione aveva esaminato singolarmente le tre monografie e i lavori minori, indicando specifici limiti relativi all'originalità, all'impostazione ricostruttiva, alla rilevanza dogmatica, all'uso dei riferimenti citazionali e alla sufficienza delle conclusioni. I giudizi individuali, letti complessivamente, sono stati considerati convergenti e idonei a sostenere il giudizio collegiale; la diversità degli accenti valutativi è stata ritenuta fisiologica in un organo collegiale. Le censure con cui il ricorrente proponeva una diversa lettura del valore innovativo delle opere sono state qualificate come richiesta di rivalutazione del merito scientifico, non consentita al giudice amministrativo in assenza di manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento o scientifica inaccettabilità della valutazione. Il giudizio della Commissione è stato ritenuto severo ma plausibile, coerente e non arbitrario. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 30 dicembre 2010 n. 240

    Istituisce l'abilitazione scientifica nazionale e attribuisce alle commissioni nazionali il compito di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica dei candidati, fondato sulla valutazione di titoli e pubblicazioni secondo criteri e parametri differenziati.

  • art. 4 d.P.R. 4 aprile 2016 n. 95

    Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo della procedura di abilitazione scientifica nazionale.

  • art. 3 d.m. 7 giugno 2016 n. 120

    Richiede un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica e definisce la maturità scientifica, per la seconda fascia, come il positivo livello della qualità e originalità dei risultati, idoneo a conferire una posizione riconosciuta almeno nel panorama nazionale della ricerca.

  • art. 4 d.m. 7 giugno 2016 n. 120

    Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza, apporto individuale, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, collocazione editoriale, numero, continuità e rilevanza.

  • art. 6 d.m. 7 giugno 2016 n. 120

    Subordina il conferimento dell'abilitazione al soddisfacimento cumulativo della valutazione positiva dell'impatto scientifico, del possesso del numero minimo di titoli e della valutazione positiva delle pubblicazioni come complessivamente di qualità elevata.

Massime di principio

  • Nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, il superamento degli indicatori quantitativi di impatto della produzione scientifica costituisce un prerequisito minimo e non vincola la Commissione a esprimere un giudizio qualitativo positivo sulle pubblicazioni.
  • Il superamento dei valori soglia quantitativi e il possesso dei titoli curriculari non determinano una presunzione di adeguatezza qualitativa né impongono, di per sé, una motivazione rafforzata del giudizio negativo; la motivazione deve comunque esporre in modo coerente le ragioni tecnico-scientifiche del mancato raggiungimento della qualità elevata richiesta.
  • Il giudizio delle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale costituisce espressione di discrezionalità tecnica altamente specialistica ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà, contraddittorietà o del travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione della Commissione con una diversa valutazione del merito scientifico.
  • La motivazione del giudizio collegiale può risultare dalla sintesi coerente dei giudizi individuali; la fisiologica diversità degli accenti valutativi dei commissari non integra contraddittorietà quando il giudizio collegiale individui i comuni profili critici e dia conto della posizione di minoranza.
  • Quando la maturità scientifica è oggetto di un giudizio di valore dell'amministrazione, il candidato che contesti la valutazione deve dimostrare che essa sia scientificamente del tutto inaccettabile; la mera contrapposizione di una diversa opinione sul pregio o sull'innovatività delle pubblicazioni non è sufficiente a fondare l'illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.