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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29802/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'associazione impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento per l'anno 2007, con recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini IVA, IRES e IRAP e irrogazione di sanzioni. L'accertamento era fondato, secondo l'Ufficio, sull'assenza dei requisiti per beneficiare della disciplina agevolativa riservata alle associazioni sportive dilettantistiche, nonché su specifici rilievi: omessa contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi dell'attività di bar e caffè, omessa contabilizzazione dei ricavi per ingressi e palline da golf, indebita deduzione di costi non inerenti o indeducibili, indebita detrazione IVA su tre fatture relative al canone di concessione d'uso dell'impianto sportivo. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che la rettifica dei ricavi del bar-caffetteria fosse stata effettuata senza presunzioni gravi, precise e concordanti; 2) violazione della disciplina IVA sulle aliquote, per avere la CTR applicato l'aliquota del 20% invece del 10% per le cessioni di alimenti e bevande del bar; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sugli errori commessi dai verificatori nella quantificazione dei ricavi del bar; 4) violazione delle norme fiscali sulla non commercialità delle prestazioni rese ai soci, sostenendo che i corrispettivi per ingresso e palline dovessero restare esclusi da imposizione e che vi fosse ultrapetizione; 5) violazione delle norme sulla detrazione IVA, contestando il recupero della detrazione sul canone d'affitto dell'impianto in proporzione all'uso commerciale. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo, terzo, quarto e quinto motivo, ha accolto il secondo motivo relativo all'aliquota IVA applicabile al bar-caffè, ha cassato la sentenza nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, ritenendo che per le cessioni di alimenti e bevande nell'esercizio di bar e caffè l'aliquota IVA applicabile fosse quella agevolata del 10% e che la motivazione della CTR sul punto fosse erronea e oscura. Ha rigettato gli altri quattro motivi: ha confermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo sui ricavi del bar, ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ha ritenuto infondati i profili di ultrapetizione e di errata interpretazione della disciplina sulle prestazioni verso i soci, e ha condiviso il recupero della detrazione IVA sul canone di locazione per difetto di prova oggettiva della quota detraibile. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame nei limiti del capo cassato e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base della rettifica analitico-induttiva dei ricavi; la Corte ribadisce che la valutazione degli indizi va compiuta globalmente e non in modo atomistico.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale norma sull'accertamento IVA fondato su presunzioni e ricostruzione induttiva dei ricavi.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte afferma che il controllo di legittimità riguarda la corretta applicazione dei criteri delle presunzioni semplici; gravità, precisione e concordanza vanno desunte dal complessivo esame degli indizi.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la CTR aveva comunque preso posizione, sia pure sinteticamente, sui rilievi relativi ai listini, ai prodotti e alle fatture.

  • art. 148, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per la non imponibilità delle somme versate dagli associati solo quando le prestazioni siano rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nell'ambito dei soggetti normativamente previsti.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    interpretato nel senso che il regime di favore per le prestazioni verso soci opera per le associazioni tipizzate dalla norma, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, non per tutte le associazioni sportive.

  • art. 19, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la detrazione IVA parziale richiede criteri oggettivi; in mancanza di riscontri obiettivi sulla quota riferibile all'attività commerciale, il recupero dell'Ufficio è legittimo.

  • art. 90, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamato come disciplina agevolativa per le associazioni sportive dilettantistiche, la cui applicazione è stata esclusa perché la contribuente non aveva i requisiti soggettivi.

  • art. 7, d.l. 28 maggio 2004, n. 136

    richiamato nel motivo relativo alla tassazione dei corrispettivi per ingressi e palline, in collegamento con il regime agevolativo degli enti sportivi dilettantistici.

  • Tabella A, Parte III, n. 121, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamata come fonte dell'aliquota IVA agevolata del 10% per alimenti e bevande somministrati nel bar-caffè.

Massime di principio

  • In tema di prova presuntiva, il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo globale e non atomistico; la gravità, precisione e concordanza non derivano da ciascun elemento isolato, ma dalla loro complessiva combinazione.
  • Nel giudizio di legittimità è denunciabile il malgoverno delle presunzioni solo quando il giudice di merito abbia violato i criteri giuridici di formazione della prova critica o abbia trascurato una valutazione di sintesi del materiale indiziario.
  • La qualificazione di un ente ai fini dell'applicazione di un regime fiscale agevolato dipende anche dal requisito soggettivo espressamente richiesto dalla norma; la mera conformità materiale della prestazione alle finalità istituzionali non basta se il soggetto non rientra tra quelli tipizzati dal legislatore.
  • La non commercialità delle prestazioni rese dall'associazione ai soci non può essere affermata in via generalizzata per tutti gli enti analoghi, ma solo nei casi e alle condizioni espressamente previste dalla disciplina agevolativa.
  • La detrazione IVA parziale su beni o servizi utilizzati promiscuamente richiede la prova di criteri oggettivi idonei a determinare la quota effettivamente riferibile alle operazioni imponibili; in difetto, il recupero dell'imposta è legittimo.
  • Se una aliquota IVA agevolata è prevista in modo espresso dalla tabella allegata alla legge per una determinata operazione, il giudice non può negarla con motivazione meramente assertiva o invertendo l'onere di dimostrare un beneficio normativamente già stabilito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata affronti, anche in forma sintetica, il nucleo della censura proposta, consentendo di comprendere la ratio del decisum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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