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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5721/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., perché proceda a un nuovo giudizio sul punto (ovvero sulla corretta composizione della pena, inclusa la componente pecuniaria).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge perché il Tribunale di Venezia, pur avendo ritenuto Ventrella responsabile dei reati di truffa e ricettazione (artt. 110, 640 e 648, comma 4, c.p.), ha applicato in sede di condanna soltanto la pena detentiva (8 mesi) omettendo di pronunciare sulla componente pecuniaria della pena, invece prevista dalla disciplina codicistica per i reati considerati.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 110

    Richiamato per la partecipazione dolosa all'azione (concorso di persone nel reato) in riferimento ai reati di cui agli artt. 640 e 648, comma 4, c.p.

  • codice penale, art. 640

    Delitto di truffa: la Corte rileva che la disciplina sanzionatoria di tale reato prevede sia pena detentiva sia componente pecuniaria, la quale non può essere omessa senza motivazione normativa.

  • codice penale, art. 648, comma 4

    Delitto di ricettazione nella sua forma aggravata: anche per questo reato è prevista, secondo la normativa richiamata nel processo, una pena congiunta detentiva e pecuniaria; l'omissione della componente pecuniaria è illegittima salvo espressa e giustificata ragione.

  • codice di procedura penale, art. 569, comma 4

    Norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento parziale della sentenza, di rinviare alla Corte di Appello per un nuovo giudizio sul punto censurato (qui: il trattamento sanzionatorio).

Massime di principio

  • Quando la norma incriminatrice prevede una pena congiunta (detentiva e pecuniaria), il giudice deve pronunciarsi espressamente su entrambe le componenti ovvero motivare la non applicazione della componente pecuniaria; l'omissione costituisce violazione di legge.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Cassazione può annullare la sentenza solo su quel profilo e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
  • In caso di annullamento parziale per vizi nella determinazione della pena, il rinvio è al giudice superiore (qui: Corte d'appello) che deve riesaminare e rideterminare il trattamento sanzionatorio attenendosi alle regole di legge e motivando ogni eventuale esclusione o diversa modulazione della pena pecuniaria.
  • Per evitare impugnazioni, il giudice di primo grado dovrebbe: (a) verificare la disciplina sanzionatoria applicabile a ciascun reato; (b) pronunciare esplicitamente su tutte le componenti della pena (detentiva, pecuniaria, accessori); (c) motivare l'eventuale esclusione o sostituzione di una componente.
  • Se la pena pecuniaria è incompatibile o è già estinta per cause specifiche, questa circostanza deve risultare chiaramente in motivazione per non incorrere in annullamento per violazione di legge.

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