Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27658/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2007 e 2008, a seguito di indagini bancarie, con recupero a tassazione di maggiore IRPEF nei confronti di un socio accomandatario di una società di persone. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati accolti, ma la CTR aveva poi rigettato l'appello ritenendo non superata la presunzione legale relativa sui movimenti bancari e non provata la riconducibilità dei versamenti a somme già tassate e prelevate dalla società. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: difetto di motivazione della sentenza d'appello; nullità degli avvisi per mancata allegazione della delega di sottoscrizione; violazione del termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC; omessa pronuncia e illegittimità dell'autorizzazione alle indagini bancarie per mancata allegazione; violazione delle regole sugli accertamenti bancari; carenza di motivazione degli atti e lesione del diritto di difesa; violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e delle norme IVA/IRPEF per asserita doppia imposizione di somme societarie; omesso esame di fatti decisivi. Prima della decisione il ricorrente ha depositato rinuncia al giudizio, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi e di avere pagato le somme dovute.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, accompagnata dalla documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata e al pagamento delle somme. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale della misura.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    I versamenti bancari possono essere posti a base della rettifica se il contribuente non dimostra che sono stati già considerati in dichiarazione o che sono fiscalmente irrilevanti.

  • art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata allegazione della delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità degli avvisi emessi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dal PVC.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato insieme all'art. 51 d.P.R. n. 633/1972 per contestare la legittimità degli accertamenti bancari.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di accertamenti bancari e presunzioni sui movimenti finanziari.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente quale norma invocata per escludere la ricostruzione induttiva dei movimenti bancari.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione insufficiente della sentenza tributaria regionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia sulle eccezioni relative all'autorizzazione alle indagini bancarie.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato per la dedotta carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo sulla motivazione degli atti amministrativi impositivi.

  • art. 7 L. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo sulla partecipazione procedimentale e sul diritto di difesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai motivi sulle regole di riparto dell'onere della prova nella giustificazione dei movimenti bancari.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni semplici e legali nell'accertamento fiscale.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per contestare la presunzione legale relativa posta a base dell'accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per sostenere che gli elementi valorizzati dall'Ufficio erano mere congetture e non presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove e l'utilizzo delle presunzioni da parte della CTR.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione del materiale probatorio e sul principio dispositivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa nel procedimento di accertamento.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come base per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia in cassazione.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    La Corte lo richiama quale disciplina della definizione agevolata dei carichi cui il ricorrente ha aderito, con conseguente rinuncia al giudizio.

  • L. n. 225/2016

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 193/2016.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato, ritenendolo applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato come norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, seguita dalla documentazione del pagamento e dalla rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la compensazione integrale delle spese di legittimità, ove la Corte ravvisi i presupposti della definizione agevolata e del pagamento.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la misura è eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Nei giudizi tributari fondati su accertamenti bancari, il contribuente che intenda superare la presunzione legale deve fornire prova specifica della provenienza e della irrilevanza fiscale dei versamenti contestati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.