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Direttiva 2006/115

Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)

Normativa europea32006L0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 92/100/CEE, armonizzando nell'Unione il diritto di noleggio e di prestito e alcuni diritti connessi al diritto d'autore. Stabilisce diritti esclusivi per autori, artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori della prima fissazione di pellicole e organismi di radiodiffusione, nonché un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione in alcuni casi di noleggio e di utilizzo di fonogrammi. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità soprattutto quanto a deroghe per il prestito pubblico, modalità di gestione collettiva e alcune presunzioni contrattuali. La direttiva prevede inoltre una disciplina transitoria per atti, contratti e utilizzazioni anteriori al 1º luglio 1994.

Armonizzazione del diritto di noleggio e di prestito e di taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, con riconoscimento di diritti esclusivi e di un diritto a equa remunerazione in favore di autori, artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori di pellicole e organismi di radiodiffusione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle opere protette dal diritto d'autore e alle realizzazioni protette da diritti connessi, in particolare prestazioni artistiche, fonogrammi, pellicole e emissioni radiotelevisive, per quanto riguarda il noleggio, il prestito e specifici diritti di fissazione, distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico. Sono esclusi espressamente il noleggio e il prestito relativi a edifici e opere di arte applicata; inoltre il prestito, ai fini della direttiva, presuppone la messa a disposizione da parte di istituzioni aperte al pubblico e non comprende la semplice messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico. La disciplina temporale riguarda anche opere e realizzazioni ancora tutelate al 1º luglio 1994 o conformi ai requisiti di tutela previsti dalla direttiva, con regole specifiche per atti, contratti e utilizzazioni anteriori a tale data e al 19 novembre 1992.

Direttiva 2006/115/CE sul diritto di noleggio, di prestito e su taluni diritti connessi al diritto d'autore

La direttiva 2006/115/CE costituisce una codificazione della direttiva 92/100/CEE e mira a coordinare a livello unionale la disciplina del noleggio e del prestito di opere protette e di alcune realizzazioni tutelate da diritti connessi. Il legislatore unionale richiama, nei considerando, l'importanza crescente di tali forme di sfruttamento economico, la necessità di adeguata remunerazione per autori e artisti e l'esigenza di contrastare la pirateria e le distorsioni nel mercato interno.

Obiettivi e logica dell'armonizzazione

La direttiva impone agli Stati membri di riconoscere diritti esclusivi minimi in materia di noleggio, prestito, fissazione, distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico, lasciando tuttavia spazi di discrezionalità sulle modalità di attuazione. In particolare, gli Stati membri possono disciplinare presunzioni contrattuali, deroghe per il prestito pubblico, gestione collettiva della remunerazione e alcune categorie di esenzioni, purché il risultato richiesto dalla direttiva sia effettivamente raggiunto.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 riguarda le opere protette dal diritto d'autore e le realizzazioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1, cioè prestazioni artistiche fissate, fonogrammi, prime fissazioni di pellicole e, per i diritti connessi, emissioni radiodiffuse. La disciplina si applica al noleggio e al prestito degli originali e delle copie, nonché ai diritti connessi di fissazione, distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico. Sono escluse le opere di edifici e le opere di arte applicata ai fini del diritto di noleggio e di prestito; inoltre il prestito, ai sensi della direttiva, è limitato alle istituzioni aperte al pubblico e non comprende la mera messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 introduce definizioni autonome di grande rilievo pratico. Il noleggio è la cessione in uso per un periodo limitato di tempo con finalità di beneficio economico o commerciale diretto o indiretto; il prestito è la cessione in uso per un periodo limitato di tempo senza tale finalità, quando effettuato da istituzioni aperte al pubblico. La nozione di pellicola comprende l'opera cinematografica o audiovisiva e la sequenza di immagini in movimento, con o senza sonoro. Il regista principale è considerato autore, salvo che gli Stati membri estendano tale qualifica ad altre persone come coautori.

Titolarità dei diritti e trasferimenti contrattuali

L'articolo 3 attribuisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare noleggio e prestito: all'autore per l'opera, all'artista interprete o esecutore per la fissazione della prestazione, al produttore di fonogrammi per i propri fonogrammi e al produttore della prima fissazione di una pellicola per l'originale e le copie. I diritti possono essere trasferiti, ceduti o concessi in licenza contrattuale. La direttiva ammette inoltre presunzioni di trasferimento del diritto di noleggio nei contratti relativi a produzioni cinematografiche conclusi con artisti interpreti o esecutori; gli Stati membri possono estendere presunzioni analoghe agli autori o prevedere che la firma del contratto equivalga ad autorizzazione di noleggio, purché il contratto assicuri un'equa remunerazione.

Equa remunerazione per il noleggio

L'articolo 5 introduce un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione per autori e artisti interpreti o esecutori quando abbiano trasferito o ceduto il diritto di noleggio a produttori di fonogrammi o pellicole. Il diritto alla remunerazione non può essere oggetto di rinuncia. La gestione può essere affidata a società di gestione collettiva, e gli Stati membri conservano margine di scelta su eventuale obbligatorietà della gestione collettiva e sulle modalità di riscossione o richiesta della remunerazione.

Prestito pubblico e margini di deroga

L'articolo 6 consente agli Stati membri di derogare al diritto esclusivo di prestito per il prestito effettuato da istituzioni pubbliche, ma impone almeno agli autori il diritto a una remunerazione. Se gli Stati membri non applicano il diritto esclusivo di prestito a fonogrammi, pellicole e programmi per elaboratore, devono comunque introdurre una remunerazione per gli autori. È inoltre consentito esentare talune categorie di istituzioni dal pagamento. La direttiva, quindi, non impone un unico modello, ma un risultato minimo di tutela economica per gli autori.

Diritti connessi: fissazione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico

Nel capo II, l'articolo 7 riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo sulla fissazione delle loro esecuzioni e agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo sulla fissazione delle loro emissioni, incluse quelle via cavo o via satellite. L'articolo 8 attribuisce agli artisti il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni, salvo casi particolari espressamente indicati. Per i fonogrammi pubblicati a scopi commerciali, l'uso per radiodiffusione o comunicazione al pubblico genera una remunerazione equa e unica da versare dall'utente e da ripartire tra artisti e produttori; in assenza di accordo, gli Stati membri possono fissare i criteri di riparto. Gli organismi di radiodiffusione beneficiano inoltre del diritto esclusivo sulla ritrasmissione via etere e sulla comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

Diritto di distribuzione

L'articolo 9 riconosce un diritto esclusivo di distribuzione per le fissazioni delle prestazioni artistiche, i fonogrammi, le prime fissazioni di pellicole e le fissazioni delle emissioni radiodiffuse. Il diritto non si esaurisce se non con la prima vendita nella Comunità da parte del titolare o con il suo consenso. Anche questo diritto è trasferibile, cedibile o concedibile in licenza contrattuale. Il paragrafo 3 precisa che tale disciplina non pregiudica le regole speciali del capo I sul noleggio e sul prestito.

Eccezioni e limiti

L'articolo 10 lascia agli Stati membri la facoltà di introdurre eccezioni per utilizzazione privata, per l'uso di brevi frammenti nel resoconto di eventi di attualità, per fissazioni effimere realizzate da organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni e per utilizzazioni a fini di insegnamento o ricerca scientifica. Gli Stati membri possono prevedere anche altre limitazioni simili a quelle ammesse per il diritto d'autore, ma le licenze obbligatorie sono consentite solo se compatibili con la convenzione di Roma. In ogni caso, le limitazioni devono rispettare il triplice criterio dei casi speciali, della non interferenza con il normale sfruttamento e dell'assenza di pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi dei titolari.

Disciplina transitoria e applicazione nel tempo

L'articolo 11 contiene una dettagliata disciplina transitoria. La direttiva si applica alle opere e realizzazioni ancora protette al 1º luglio 1994 o che, a quella data, soddisfacevano i requisiti di tutela previsti. Restano salve le utilizzazioni anteriori al 1º luglio 1994. Gli Stati membri possono presumere autorizzato il noleggio o il prestito di realizzazioni cedute a terzi o acquistate prima di tale data; per registrazioni digitali possono però prevedere una remunerazione adeguata. Per le opere cinematografiche o audiovisive realizzate prima del 1º luglio 1994, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare la definizione di autore di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La direttiva non si applica ai contratti conclusi prima del 19 novembre 1992, salvo le eccezioni previste. Per i contratti anteriori al 1º luglio 1994, il diritto all'equa remunerazione dell'articolo 5 sorge solo se richiesto prima del 1º gennaio 1997; in mancanza di accordo sul livello, gli Stati membri possono fissarne l'importo.

Rapporti con il diritto d'autore, abrogazione e obblighi di recepimento

L'articolo 12 chiarisce che la tutela dei diritti connessi resta del tutto distinta e non incide sulla protezione del diritto d'autore. L'articolo 13 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore. L'articolo 14 abroga la direttiva 92/100/CEE, ma salva gli obblighi relativi ai termini di attuazione menzionati nell'allegato I, parte B. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e i destinatari sono gli Stati membri; il testo codificato rinvia ai precedenti termini di attuazione indicati nell'allegato, tra cui 1º luglio 1994, 30 giugno 1995 e 21 dicembre 2002 per i vari atti richiamati.

Disposizioni principali

Oggetto e diritti armonizzati

L'articolo 1 impone agli Stati membri di riconoscere il diritto di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette e delle altre realizzazioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1, salvo l'articolo 6. I diritti non si esauriscono con la vendita o la distribuzione degli originali o delle copie.

Definizioni di noleggio, prestito e pellicola

L'articolo 2 definisce il noleggio come la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto; il prestito come la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando effettuato da istituzioni aperte al pubblico; la pellicola come opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, con o senza sonoro. Il paragrafo 2 consente agli Stati membri di considerare altre persone come coautori, oltre al regista principale.

Titolari dei diritti e presunzioni contrattuali

L'articolo 3 attribuisce il diritto esclusivo di noleggio e prestito all'autore, all'artista interprete o esecutore, al produttore di fonogrammi e al produttore della prima fissazione di una pellicola. Esclude edifici e opere di arte applicata. Prevede la trasferibilità, cessione o licenza dei diritti e consente agli Stati membri di introdurre presunzioni di trasferimento o autorizzazione in caso di contratti cinematografici con artisti interpreti o esecutori e, facoltativamente, anche con autori.

Equa remunerazione per il noleggio

L'articolo 5 riconosce ad autori e artisti interpreti o esecutori, quando abbiano trasferito o ceduto il diritto di noleggio su fonogrammi o su originali/copie di pellicole a produttori, un diritto irrinunciabile a ottenere un'equa remunerazione. La gestione può essere affidata a società di gestione collettiva; gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura tale gestione collettiva sia obbligatoria e da chi la remunerazione possa essere richiesta o riscossa.

Deroghe al prestito pubblico

L'articolo 6 consente deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione. Se il diritto esclusivo non si applica a fonogrammi, pellicole e programmi per elaboratore, gli Stati membri devono introdurre almeno per gli autori una remunerazione. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento.

Diritti connessi: fissazione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico

L'articolo 7 riconosce agli artisti interpreti o esecutori e agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle esecuzioni e delle emissioni; il distributore via cavo che ritrasmette semplicemente via cavo emissioni di altri organismi non beneficia del diritto di fissazione per tali emissioni. L'articolo 8 attribuisce agli artisti il diritto esclusivo di autorizzare o vietare radiodiffusione e comunicazione al pubblico delle prestazioni, salvo che la prestazione sia già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione; inoltre impone una remunerazione equa e unica per l'uso di fonogrammi pubblicati commercialmente, da ripartire tra artisti e produttori, e riconosce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo sulla ritrasmissione via etere e sulla comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento.

Diritto di distribuzione

L'articolo 9 riconosce il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso vendita o altri mezzi, le fissazioni di prestazioni artistiche, i fonogrammi, le prime fissazioni di pellicole e le fissazioni delle emissioni radiodiffuse. Il diritto non si esaurisce, salvo la prima vendita nella Comunità effettuata dal titolare o con il suo consenso. Il diritto è trasferibile e cedibile o licenziabile contrattualmente.

Eccezioni e limiti

L'articolo 10 consente eccezioni per utilizzazione privata, uso di brevi frammenti nel resoconto di avvenimenti di attualità, fissazioni effimere da parte di organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni, e utilizzazione a fini di insegnamento o ricerca scientifica. Gli Stati membri possono inoltre prevedere limitazioni analoghe a quelle previste per il diritto d'autore, ma non licenze obbligatorie se non compatibili con la convenzione di Roma. Le limitazioni devono rispettare il test dei casi speciali, della non interferenza con il normale sfruttamento e dell'assenza di pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi.

Disposizioni transitorie e efficacia nel tempo

L'articolo 11 disciplina l'applicazione temporale: la direttiva si applica alle opere e realizzazioni ancora tutelate al 1º luglio 1994 o conformi ai requisiti di tutela; resta salva l'utilizzazione anteriore a tale data. Gli Stati membri possono presumere autorizzato il noleggio o prestito di realizzazioni cedute o acquistate prima del 1º luglio 1994 e, per registrazioni digitali, prevedere una remunerazione adeguata. I contratti conclusi anteriormente al 19 novembre 1992 sono esclusi, salvo regole specifiche; per tali contratti il diritto all'equa remunerazione di cui all'articolo 5 opera solo se richiesta prima del 1º gennaio 1997.

Rapporto con il diritto d'autore, recepimento e abrogazione

L'articolo 12 precisa che la protezione dei diritti connessi lascia impregiudicata quella del diritto d'autore. L'articolo 13 obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali di attuazione. L'articolo 14 abroga la direttiva 92/100/CEE, mantenendo fermi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B; l'entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualediritto d'autorediritti connessiculturacommercio interno

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