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Sentenza

Sentenza n. 15322/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202605179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riesame in autotutela del 6 novembre 2025, relativa alla mancata ammissione alla prova orale per applicazione della seconda soglia di sbarramento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva conseguito nella prova scritta un punteggio pari o superiore a 70/100, ma non era stato ammesso alla prova orale perché non rientrava nel numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili nella regione e nella classe di concorso. Non aveva impugnato tempestivamente l’elenco dei convocati agli orali e, il 6 novembre 2025, aveva chiesto all’amministrazione il riesame in autotutela; con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. chiedeva di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Sosteneva che l’istanza non mirasse a eludere la decadenza, che sussistesse un obbligo di provvedere per la sua posizione differenziata di candidato escluso e in ragione di esigenze di giustizia, equità e buona fede, e che il giudizio sul silenzio non dovesse investire la legittimità della doppia soglia. Contestava inoltre il meccanismo della doppia soglia, sostenendo che il punteggio di 70/100 dovesse consentire l’accesso all’orale e denunciando disparità di trattamento per la diversa soglia effettiva tra regioni e classi di concorso. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e ne sosteneva l’infondatezza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, perché il candidato non aveva impugnato entro il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. l’atto applicativo immediatamente lesivo, ossia la mancata ammissione alla prova orale risultante dall’elenco dei convocati. L’istanza successiva di autotutela non fa sorgere un obbligo giuridico di provvedere e non può essere usata per ottenere un nuovo diniego e riaprire termini ormai scaduti; la partecipazione al concorso fondava l’interesse a impugnare tempestivamente l’esclusione, non un diritto permanente a ricevere una risposta su atti inoppugnabili. Le esigenze di giustizia ed equità e il richiamo alla buona fede non derogano alla decadenza, salvo ipotesi quali l’assenza di altri strumenti di tutela o il palese errore materiale, non ravvisate nel caso. Il TAR ha inoltre respinto la domanda di condanna a provvedere e ha ritenuto infondate nel merito le censure sulla doppia soglia: il meccanismo è previsto dall’art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021, risponde a esigenze di celerità, efficienza e buon andamento e il solo punteggio di 70/100 non attribuisce un diritto autonomo all’accesso all’orale. La soglia variabile tra regioni e classi di concorso deriva da parametri oggettivi relativi ai posti disponibili e ai partecipanti, e non determina la dedotta disparità di trattamento. Il giudice ha ritenuto di poter esaminare la fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., anche in relazione all’eccezione dell’amministrazione, rilevando che non sussistevano ragioni per riaprire in autotutela una procedura ritenuta legittima e ormai definita, anche in considerazione degli interessi dei candidati utilmente collocati. Il dispositivo dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte lo respinge; spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Affinché possa configurarsi il silenzio-inadempimento azionabile ex artt. 31 e 117 c.p.a., occorre l’esistenza di uno specifico ed effettivo obbligo di provvedere.

    L’azione contro il silenzio presuppone uno specifico ed effettivo obbligo dell’amministrazione di provvedere; l’istanza di autotutela, di regola, non lo determina.

  • art. 29 c.p.a.

    Difatti, il ricorrente ha omesso la tempestiva impugnazione del provvedimento immediatamente lesivo, vale a dire l’esclusione dalla procedura, effetto automatico della pubblicazione dei convocati agli orali priva del suo nominativo, nei termini decadenziali previsti dall’art. 29 c.p.a..

    La mancata ammissione alla prova orale, resa conoscibile con la pubblicazione dell’elenco dei convocati, è l’atto applicativo immediatamente lesivo da impugnare nel termine decadenziale; l’istanza di autotutela non consente di eludere tale termine.

  • art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021

    Tale limitazione è stata introdotta da normativa di rango primario (art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021) ed è sorretta da evidenti ragioni costituzionali di celerità, efficienza e buon andamento della P.A. (ex art. 97 Cost.).

    La disciplina primaria può subordinare l’accesso all’orale sia al superamento della soglia minima di voto sia al collocamento entro il numero massimo di candidati ammessi per regione e classe di concorso, in funzione di celerità, efficienza e buon andamento.

  • art. 97 Cost.

    Tale limitazione è stata introdotta da normativa di rango primario (art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021) ed è sorretta da evidenti ragioni costituzionali di celerità, efficienza e buon andamento della P.A. (ex art. 97 Cost.).

    Le esigenze di celerità, efficienza e buon andamento giustificano, nella procedura concorsuale considerata, la limitazione del numero dei candidati ammessi alle prove orali.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    L’art. 1 della l. 241/90 (nella parte in cui evoca il principio di buona fede) non può derogare al principio processuale della decadenza e all’inoppugnabilità degli atti amministrativi.

    Il principio di buona fede nell’azione amministrativa non consente di superare i termini decadenziali per impugnare un atto ormai inoppugnabile né crea, da solo, un obbligo di riesame.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Difatti, nel rito sul silenzio il giudice può pronunciarsi anche sulla fondatezza della pretesa ove non residui discrezionalità, e può farlo, ad avviso del Collegio, anche quando la questione venga proposta in via di eccezione dalla difesa erariale, alla luce del principio della parità delle parti.

    Nel giudizio sul silenzio il giudice può verificare la fondatezza della pretesa quando non residua discrezionalità; secondo la decisione, tale esame può avvenire anche quando l’infondatezza sia dedotta dall’amministrazione in via di eccezione.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è esperibile soltanto in presenza di uno specifico ed effettivo obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere; la mera istanza con cui il privato sollecita l’esercizio dell’autotutela, attività di regola discrezionale e officiosa, non fa sorgere tale obbligo.
  • L’istanza di riesame in autotutela non riapre i termini per impugnare l’atto applicativo lesivo già divenuto inoppugnabile; il ricorso sul silenzio non può essere utilizzato per ottenere un nuovo provvedimento e aggirare la decadenza dall’azione di annullamento.
  • La posizione differenziata del candidato escluso fonda l’interesse a impugnare tempestivamente l’esclusione, ma non attribuisce un diritto permanente a ottenere risposte dell’amministrazione su atti ormai inoppugnabili. Il richiamo alla giustizia, all’equità o alla buona fede non supera la decadenza, salvo circostanze eccezionali quali l’assenza di altri strumenti legali di tutela o un palese errore materiale.
  • Nel giudizio sul silenzio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa quando non residua discrezionalità e, secondo la decisione, può esaminarla anche se l’amministrazione ne deduce l’infondatezza in via di eccezione.
  • Nelle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, il superamento della soglia minima di voto non attribuisce da solo un diritto all’ammissione alla prova orale quando la disciplina primaria prevede anche un limite numerico di convocati. La diversità delle soglie effettive tra circoscrizioni, se dipendente dal rapporto oggettivo tra posti disponibili e partecipanti, non integra di per sé disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaBuona fede e correttezza della PA

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