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Ordinanza

Ordinanza n. 3210/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - Del verbale di accertamento dell'idoneità psicofisica, n.-OMISSIS- prot. del 1.10.2025 della Commissione per gli Accertamenti Psicofisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; - della graduatoria finale dei candidati partecipanti, attualmente in itinere, nella parte in cui pregiudica l'idoneità di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale. NONCHE' PER L'AMMISSIONE Del Sig. -OMISSIS- alla procedura selettiva per il concorso per l'ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato con bando di concorso sul Portale del Reclutamento il 6.06.2025, sospendendo nelle more l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202515445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica e verbale di accertamento dell'idoneità psicofisica nell'ambito del concorso per allievi carabinieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici lo ha giudicato non idoneo al concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri, avendo riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS per la diagnosi di "note di immaturità". Ha dedotto l'insussistenza della causa di non idoneità e la manifesta irragionevolezza del giudizio amministrativo, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e l'ammissione alla procedura selettiva, previa sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né ha accolto o respinto la domanda cautelare. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Collegio Medico Legale della Difesa, eventualmente con l'ausilio di specialisti. La verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio, sulla base della documentazione medica e delle norme e regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari concorsuali, accertando la sussistenza della causa di imperfezione contestata, la sua entità, gli eventuali riflessi menomanti, il codice attribuibile al candidato e la conseguente idoneità o non idoneità al reclutamento. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno parteciparvi con difensore e consulente tecnico; la relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 15 aprile 2026. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 e la decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione istruttoria.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre la verificazione per accertare, tramite un organismo qualificato, i fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psicofisica concorsuale dipende dalla sussistenza e dall'effettiva rilevanza di un'affezione contestata, il giudice può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di definire la controversia.
  • La verificazione su un giudizio di idoneità psicofisica deve accertare non soltanto l'esistenza della condizione sanitaria contestata, ma anche la sua entità, gli eventuali riflessi menomanti, il codice sanitario attribuibile e la compatibilità con i requisiti di idoneità previsti per il reclutamento.
  • L'incombente istruttorio deve svolgersi in contraddittorio, consentendo alle parti di conoscere preventivamente luogo e data delle operazioni e di parteciparvi mediante difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenza

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