Regolamento (UE) 2026/2106
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2106 della Commissione, del 14 settembre 2026, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta Segarcea a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva la modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Segarcea», richiesta dalla Romania. La Commissione ha verificato che la domanda era stata pubblicata e che non erano state presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP vitivinicola «Segarcea».
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta «Segarcea» e approva la modifica dell’Unione del relativo disciplinare, richiesta dalla Romania. Riguarda il settore delle indicazioni geografiche dei vini nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La domanda era stata presentata e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non sono state presentate opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP «Segarcea»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2106 approva una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta vitivinicola «Segarcea». L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, nel quadro della disciplina dell’Unione sulle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.
Procedura di approvazione
La domanda è stata presentata dalla Romania e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. In applicazione degli articoli 97, paragrafo 4, e 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mediante la comunicazione GU C, C/2026/2803, del 20 maggio 2026.
La procedura è proseguita secondo l’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento. Tale assenza di opposizioni ha consentito alla Commissione di approvare la domanda.
Contenuto dell’approvazione
L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione del disciplinare relativa alla DOP «Segarcea», come pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento non riproduce il contenuto tecnico della modifica, ma si limita ad approvarla formalmente attraverso un atto di esecuzione della Commissione.
Effetti giuridici e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
L’atto è stato adottato a Bruxelles il 14 settembre 2026 e pubblicato nella GUUE, serie L, il 18 settembre 2026. Di conseguenza, in base all’articolo 2, l’entrata in vigore è prevista il 8 ottobre 2026.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP «Segarcea».
Procedura e assenza di opposizioni
La domanda, presentata dalla Romania e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella GUUE ai sensi degli articoli 97, paragrafo 4, e 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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