Regolamento (UE) 2026/2047
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2047 della Commissione, del 14 settembre 2026, che estende la vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento mantiene la vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti, in ragione dell’aumento dei volumi importati, della riduzione dei prezzi all’importazione e del deterioramento degli indicatori dell’industria dell’Unione. La vigilanza consente agli Stati membri di trasmettere rapidamente alla Commissione i dati sulle importazioni, così da monitorare l’evoluzione del mercato e individuare tempestivamente eventuali ulteriori variazioni dei flussi commerciali. La misura è estesa per tre anni, dal 16 settembre 2026 al 15 settembre 2029.
Estensione per tre anni della vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile destinato a carburanti.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di etanolo rinnovabile per carburanti rientranti nei tipi di prodotto e nei codici NC/TARIC indicati nell’allegato, indipendentemente dall’origine. Sono inclusi l’alcole etilico agricolo denaturato o non denaturato con tenore d’acqua non superiore allo 0,3% m/m, quello contenuto in miscele di benzina con tenore di alcole etilico superiore al 10% v/v e quello contenuto nell’ETBE. Sono esclusi l’etanolo sintetico e l’etanolo rinnovabile destinato a usi diversi dai carburanti, quali usi industriali o produzione di bevande. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dal 16 settembre 2026 al 15 settembre 2029.
Estensione della vigilanza sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2047 estende la vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di bioetanolo destinato all’impiego come carburante. La Commissione giustifica la misura con l’aumento significativo delle importazioni, la diminuzione dei prezzi all’importazione, la disponibilità di rilevanti capacità produttive inutilizzate nei principali paesi esportatori e il deterioramento della posizione economica dell’industria dell’Unione.
Finalità e base giuridica
La misura è adottata sulla base dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 e dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755, relativi alla vigilanza unionale sulle importazioni. La vigilanza a posteriori consente agli Stati membri di trasmettere alla Commissione i dati sulle importazioni poco dopo l’effettiva importazione, prima della disponibilità delle statistiche ufficiali.
Lo strumento è destinato a consentire un monitoraggio più ravvicinato dei flussi commerciali e a rilevare tempestivamente eventuali cambiamenti improvvisi sul mercato mondiale o ulteriori effetti sulla vulnerabilità del mercato dell’Unione.
Sviluppo delle importazioni e condizioni di mercato
Secondo i considerando, le importazioni di bioetanolo di qualsiasi origine sono aumentate da 621.954 tonnellate nel 2023 a 967.354 tonnellate nel 2025, con un incremento del 55%. Nel 2025 gli Stati Uniti costituivano il principale paese esportatore, con il 44% delle importazioni totali, seguiti da Canada, Ucraina e Regno Unito.
Le esportazioni statunitensi verso l’Unione sono aumentate da 114.000 tonnellate nel 2023 a 423.000 tonnellate nel 2025. Quelle brasiliane sono passate da 25.000 a 46.000 tonnellate nello stesso periodo, pur rimanendo a un livello inferiore rispetto a quelle statunitensi.
Il mercato dell’Unione è considerato attrattivo per i prezzi elevati e per la crescita della domanda sostenuta dal quadro normativo sulle energie rinnovabili fondato, in particolare, sulle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2023/2413.
Prezzi, capacità produttiva e impatto sull’industria dell’Unione
Il prezzo medio all’importazione è diminuito da 1.014 EUR/tonnellata nel 2023 a 816 EUR/tonnellata nel 2025, con una riduzione del 19%. Il prezzo delle importazioni statunitensi è diminuito del 19% tra il 2024 e il 2025, passando da 932 a 752 EUR/tonnellata, e risultava quindi inferiore di circa il 16% rispetto al prezzo di vendita dell’Unione.
La Commissione evidenzia inoltre le capacità inutilizzate degli Stati Uniti e del Brasile nel 2025:
- Stati Uniti: capacità produttiva di 55.534.767 tonnellate, consumo interno di 43.109.806 tonnellate e capacità in eccesso di 12.424.961 tonnellate;
- Brasile: capacità produttiva di 44.790.055 tonnellate, consumo interno di 28.808.208 tonnellate e capacità in eccesso di 15.981.847 tonnellate;
- Unione europea: capacità produttiva di 5.319.898 tonnellate, consumo interno di 4.987.906 tonnellate e capacità in eccesso di 331.992 tonnellate.
La capacità in eccesso complessiva di Stati Uniti e Brasile è indicata in 28,3 milioni di tonnellate, un volume potenzialmente idoneo a soddisfare più volte la domanda dell’Unione, pari a circa 4,9 milioni di tonnellate nel 2025.
L’aumento delle importazioni e il divario di prezzo hanno coinciso con una diminuzione del 21% dei prezzi di vendita dell’Unione tra il 2023 e il 2025 e con una riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione dall’86% all’81%. Per i produttori dell’Unione inseriti nel campione, la Commissione segnala inoltre i seguenti cambiamenti dal 2023:
- diminuzione del 6% della quota di mercato;
- diminuzione dell’1% dell’utilizzo degli impianti;
- diminuzione del 18% del valore delle vendite nell’Unione;
- diminuzione del 21% del prezzo di vendita nell’Unione;
- diminuzione del 22% della redditività.
Ambito oggettivo della vigilanza
La vigilanza riguarda esclusivamente l’etanolo rinnovabile utilizzato per carburanti. Il prodotto è definito come alcole etilico derivato da prodotti agricoli elencati nell’allegato I TFUE, denaturato o non denaturato, con tenore di acqua non superiore allo 0,3% m/m, misurato secondo la norma EN 15376.
Sono inclusi anche:
- l’alcole etilico contenuto in miscele di benzina con tenore di alcole etilico superiore al 10% v/v, destinato a essere utilizzato come carburante;
- l’alcole etilico agricolo contenuto nell’ossido di terz-butile e etile, ossia ETBE.
Sono invece esclusi:
- l’etanolo sintetico;
- l’etanolo rinnovabile destinato a usi diversi dai carburanti;
- l’etanolo destinato, in particolare, a uso industriale o alla produzione di bevande.
Classificazione doganale e determinazione dell’origine
La classificazione dei prodotti soggetti a vigilanza continua a basarsi sui codici TARIC, in continuità con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1777. L’origine dei prodotti deve essere determinata secondo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
L’allegato individua i prodotti mediante specifiche estensioni TARIC associate a codici della nomenclatura combinata. Le voci interessate comprendono, tra le altre, i codici ex 2207, ex 2208, ex 2710, ex 2909, ex 3814, ex 3820 ed ex 3824, con le estensioni TARIC riportate puntualmente nell’allegato.
Continuità rispetto alla disciplina precedente
La vigilanza era stata introdotta inizialmente nel novembre 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 per la durata di un anno. Tale regolamento è scaduto il 4 novembre 2021, con conseguente disattivazione dei relativi codici TARIC.
La vigilanza è stata successivamente reintrodotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1777 per tre anni. Il nuovo regolamento mantiene la vigilanza oltre la scadenza del precedente regime, prevista nel settembre 2026, evitando la disattivazione dei codici TARIC pertinenti.
Durata, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione è avvenuta il 15 settembre 2026; il regolamento si applica quindi dal 16 settembre 2026.
La vigilanza rimane in vigore per tre anni, fino al 15 settembre 2029. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e istituzione della vigilanza
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti elencate nell’allegato continuano a essere soggette a vigilanza unionale a posteriori conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755.
Prodotti inclusi ed esclusi
L’allegato comprende l’alcole etilico derivato da prodotti agricoli elencati nell’allegato I TFUE, denaturato o non denaturato, con tenore d’acqua non superiore allo 0,3% m/m secondo la norma EN 15376; comprende inoltre l’alcole contenuto in miscele di benzina con tenore superiore al 10% v/v e quello contenuto nell’ETBE. Sono esclusi l’etanolo sintetico e l’etanolo rinnovabile destinato a usi non carburanti, inclusi gli usi industriali e la produzione di bevande.
Classificazione doganale e origine
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, la classificazione dei prodotti si basa sulla TARIC. L’origine è determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione.
Codici NC e TARIC
I prodotti soggetti a vigilanza sono individuati dalle estensioni TARIC associate ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 50, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 2909 19 10, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 99 92, secondo le estensioni indicate nell’allegato.
Motivazioni economiche e di interesse dell’Unione
La Commissione rileva che le importazioni sono aumentate da 621.954 tonnellate nel 2023 a 967.354 tonnellate nel 2025, con un incremento del 55%; gli Stati Uniti rappresentavano il 44% delle importazioni nel 2025. Il prezzo medio all’importazione è diminuito da 1.014 EUR/tonnellata nel 2023 a 816 EUR/tonnellata nel 2025, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dall’86% all’81%. Nel periodo considerato sono inoltre diminuiti la quota di mercato, l’utilizzo degli impianti, il valore delle vendite, il prezzo di vendita e la redditività dell’industria dell’Unione.
Durata, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 16 settembre 2026 e rimane in vigore per tre anni, fino al 15 settembre 2029. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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