Regolamento (UE) 2026/2049
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2049 della Commissione, del 14 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la registrazione delle importazioni di determinate pile e batterie alcaline originarie della Cina. La registrazione mira a consentire, qualora ne ricorrano le condizioni, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping all’esito dell’inchiesta avviata il 2 luglio 2026. La registrazione termina dopo nove mesi dall’entrata in vigore dell’atto; il regolamento non determina ancora l’importo dei dazi eventualmente applicabili.
Registrazione delle importazioni di pile e batterie alcaline al diossido di manganese originarie della Cina ai fini dell’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino, cilindriche, non ricaricabili e non fuori uso, escluse le parti, i cascami e gli avanzi, originarie della Repubblica popolare cinese e attualmente classificate con il codice NC 8506 10 11. La registrazione è effettuata dalle autorità doganali degli Stati membri e dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Sono escluse le merci non rientranti nella descrizione del prodotto, nonché le parti, i cascami e gli avanzi.
Registrazione delle importazioni di pile e batterie alcaline originarie della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2049 dispone una misura cautelare nell’ambito di un procedimento antidumping relativo a determinate pile e batterie elettriche al diossido di manganese alcalino originarie della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, con l’obiettivo di preservare la possibilità di una riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping.
Contesto dell’inchiesta
Il procedimento antidumping è stato annunciato il 2 luglio 2026 con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura è avvenuta a seguito della denuncia presentata il 18 maggio 2026 da VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA per conto di produttori rappresentanti oltre il 25% della produzione totale dell’Unione del prodotto interessato.
Ambito oggettivo
La registrazione riguarda esclusivamente il seguente prodotto:
- pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino;
- forma cilindrica;
- non ricaricabili;
- non fuori uso;
- originarie della Repubblica popolare cinese;
- attualmente classificate con il codice NC 8506 10 11.
Sono escluse le parti, i cascami e gli avanzi. La classificazione doganale indicata ha natura descrittiva nell’ambito del regolamento e deve essere letta insieme alle caratteristiche fisiche e merceologiche del prodotto definite dall’articolo 1.
Obbligo di registrazione doganale
L’articolo 1, paragrafo 1, incarica le autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame. La registrazione costituisce una misura procedurale e non equivale all’imposizione immediata di un dazio antidumping.
La registrazione consente alla Commissione di valutare, nell’ambito dell’inchiesta e del successivo eventuale regolamento sui dazi definitivi, se sussistano le condizioni per applicare retroattivamente dazi alle importazioni registrate. Gli importatori del prodotto interessato devono pertanto considerare che le operazioni registrate possono rimanere esposte a una futura pretesa tariffaria retroattiva, qualora ricorrano i presupposti giuridici.
Durata della registrazione
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, la registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Poiché l’atto è pubblicato il 15 settembre 2026, l’entrata in vigore è prevista per il 16 settembre 2026; la registrazione opera quindi per il periodo di nove mesi decorrente da tale data.
Possibili dazi antidumping
Il regolamento non istituisce dazi definitivi e non quantifica l’importo dovuto per le singole importazioni. Gli eventuali dazi futuri dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.
Nella denuncia sono indicati, a fini meramente informativi:
- margini di dumping stimati tra il 20% e il 219%;
- livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 9% e il 134%;
- periodo di riferimento: da gennaio a dicembre 2025.
In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, il dazio sarebbe normalmente fissato al livello inferiore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. Gli importi indicati nella denuncia non determinano il livello finale del dazio e non possono fondare aspettative quanto all’esito dell’inchiesta.
Possibili distorsioni relative alle materie prime
Se nel corso dell’inchiesta la Commissione accertasse l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, potrebbe applicarsi il criterio previsto dall’articolo 7, paragrafo 2 ter.
In particolare, qualora si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, l’eventuale dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e alla libera circolazione di tali dati.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Prodotto soggetto a registrazione
Sono soggette a registrazione le pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino, cilindriche, non ricaricabili e non fuori uso, escluse parti, cascami e avanzi, originarie della Repubblica popolare cinese e attualmente classificate con il codice NC 8506 10 11.
Base giuridica e finalità della registrazione
L’articolo 1, paragrafo 1, dispone la registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La finalità è preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate, se saranno soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile.
Durata
La registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.
Inchiesta antidumping e possibile livello dei dazi
L’inchiesta antidumping è stata avviata il 2 luglio 2026 a seguito di una denuncia presentata il 18 maggio 2026. I margini di dumping stimati nella denuncia sono compresi tra il 20% e il 219%, mentre il livello di eliminazione del pregiudizio è compreso tra il 9% e il 134%, per il periodo gennaio-dicembre 2025. In via ordinaria, l’eventuale dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Distorsioni relative alle materie prime
Qualora l’inchiesta accerti distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 e risulti che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio, l’eventuale dazio potrà essere fissato al livello del margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter.
Assenza di determinazione attuale dell’importo
Il regolamento non stabilisce l’ammontare dei futuri dazi antidumping. Gli importi indicati nella denuncia hanno valore esclusivamente informativo e non possono creare aspettative sul livello effettivo dei dazi, che sarà eventualmente determinato al termine dell’inchiesta.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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