Regolamento (UE) 2026/2105
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2105 della Commissione, del 14 settembre 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Nivegy-völgy/Nivegy-völgyi (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive «Nivegy-völgy/Nivegy-völgyi» come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione segue la pubblicazione della domanda e l’assenza di dichiarazioni di opposizione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione dell’indicazione geografica «Nivegy-völgy/Nivegy-völgyi» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda l’indicazione geografica «Nivegy-völgy/Nivegy-völgyi», oggetto di una domanda di registrazione presentata dall’Ungheria e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Si applica nell’intero territorio dell’Unione europea e produce effetti nei confronti degli Stati membri; non sono previste esclusioni specifiche. La domanda era stata pubblicata il 21 maggio 2026 e non ha ricevuto opposizioni.
Iscrizione della DOP «Nivegy-völgy/Nivegy-völgyi»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2105 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Nivegy-völgy/Nivegy-völgyi» come denominazione di origine protetta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’atto è adottato nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.
Origine della domanda e disciplina transitoria
La domanda di registrazione è stata presentata dall’Ungheria e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. In virtù dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mediante la comunicazione GU C, C/2026/2812 del 21 maggio 2026.
Il considerando 1 precisa quindi il collegamento procedurale con il regolamento (UE) n. 1308/2013, mentre la registrazione finale è adottata sulla base del nuovo quadro normativo previsto dal regolamento (UE) 2024/1143.
Assenza di opposizioni
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale disposizione è resa applicabile alla domanda dall’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’assenza di opposizioni costituisce il presupposto procedurale immediato per procedere all’iscrizione dell’indicazione geografica.
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 stabilisce che «Nivegy-völgy/Nivegy-völgyi» è iscritta come DOP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento non disciplina ulteriori requisiti produttivi, specifiche tecniche, controlli o modalità di etichettatura, limitandosi a formalizzare la registrazione della denominazione.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 14 settembre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 settembre 2026.
Ai sensi dell’articolo 2:
- entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
- è obbligatorio in tutti i suoi elementi;
- è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
L’atto non richiede pertanto misure nazionali di recepimento per produrre i propri effetti giuridici.
Disposizioni principali
Base giuridica e procedura di registrazione
La registrazione è adottata ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda ungherese, ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In applicazione degli articoli 17 e 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, non è stata presentata alcuna opposizione.
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Nivegy-völgy/Nivegy-völgyi» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 set 2026Regolamento (UE) 2026/2106
- Regolamento · 14 set 2026Regolamento (UE) 2026/2046
- Regolamento · 14 set 2026Regolamento (UE) 2026/2045
- Regolamento · 14 set 2026Regolamento (UE) 2026/2047
- Regolamento · 14 set 2026Regolamento (UE) 2026/2049
- Regolamento · 16 set 2026Regolamento (UE) 2026/2108
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →