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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2045

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2045 della Commissione, del 14 settembre 2026, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Normativa europea32026R2045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2045 aggiorna l’elenco UE delle navi INN sostituendo integralmente la parte B dell’allegato al regolamento (UE) n. 468/2010. L’aggiornamento recepisce gli elenchi più recenti adottati dalle ORGP e tiene conto delle diverse denominazioni e bandiere associate alle navi. Sono inoltre esclusi dall’elenco UE quattro pescherecci — AVEMARYIA, EL SHADDAI, EMMANUEL e MANJUMATHA — a seguito della loro radiazione dagli elenchi ORGP competenti, anche se alcuni risultano ancora presenti in elenchi di altre organizzazioni.

Aggiornamento della parte B dell’elenco UE dei pescherecci coinvolti nella pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’elenco UE delle navi INN istituito dal regolamento (UE) n. 468/2010 e, indirettamente, ai pescherecci iscritti negli elenchi INN delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Ha portata uniforme in tutti gli Stati membri, è direttamente applicabile e riguarda le navi e i relativi dati identificativi riportati nella parte B dell’allegato, inclusi numeri IMO o riferimenti ORGP, nomi attuali e precedenti, bandiere e ORGP di iscrizione. Non disciplina autonomamente le misure sostanziali applicabili alle navi in elenco, che restano quelle previste dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Aggiornamento dell’elenco UE delle navi coinvolte nella pesca INN

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2045 aggiorna l’elenco UE dei pescherecci coinvolti nella pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, istituito dal regolamento (UE) n. 468/2010. L’intervento si fonda sull’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, che impone l’iscrizione nell’elenco UE dei pescherecci figuranti negli elenchi INN delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Finalità e contesto normativo

Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 disciplina l’identificazione dei pescherecci dediti alla pesca INN e la formazione dell’elenco dell’Unione; l’articolo 37 stabilisce le misure applicabili ai pescherecci inseriti nell’elenco. Il regolamento (UE) n. 468/2010 ha istituito l’elenco UE, successivamente modificato da numerosi regolamenti di esecuzione, da ultimo dal regolamento (UE) 2025/1853.

La Commissione ha ricevuto gli elenchi aggiornati delle navi INN adottati o aggiornati dalle ORGP competenti. Tra gli aggiornamenti richiamati figurano quelli di CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SEAFO, SPRFMO, SIOFA e WCPFC, adottati o aggiornati nel periodo compreso tra il 2025 e il 2026.

Sostituzione della parte B dell’allegato

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale della parte B dell’allegato al regolamento (UE) n. 468/2010. La nuova parte B contiene l’elenco delle navi iscritte ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Per ciascun peschereccio sono riportati, secondo la disponibilità dei dati:

  • il numero di identificazione IMO o uno o più riferimenti assegnati dalle ORGP;
  • il nome attuale della nave;
  • eventuali nomi precedenti o denominazioni alternative;
  • lo Stato o territorio di bandiera, incluse eventuali bandiere precedenti o ultime bandiere conosciute;
  • le ORGP nei cui elenchi la nave risulta figurare.

L’elenco comprende numerose navi associate, tra le altre, a CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SEAFO, SIOFA, SPRFMO e WCPFC. Per molte navi la bandiera è indicata come ignota oppure sono riportate più bandiere, in ragione dei diversi dati disponibili presso le ORGP.

Rilevanza dei nomi e delle bandiere alternativi

La Commissione precisa che la stessa nave può comparire negli elenchi delle ORGP con nomi e bandiere differenti a seconda del momento dell’iscrizione o dei successivi cambi di denominazione e registrazione. Per tale ragione, la versione aggiornata dell’elenco UE conserva le diverse informazioni identificative risultanti dagli elenchi delle ORGP competenti.

Per gli operatori e i professionisti che effettuano verifiche di conformità, l’identificazione non deve quindi basarsi esclusivamente sul nome corrente della nave. Devono essere considerati anche i numeri IMO, i riferimenti ORGP, i nomi precedenti, le bandiere precedenti e le eventuali varianti ortografiche riportate nell’allegato.

Navi radiate dagli elenchi ORGP e non inserite nell’elenco UE

Il regolamento dà atto della radiazione di quattro pescherecci da elenchi ORGP competenti:

  • AVEMARYIA, radiato dall’elenco IOTC nel maggio 2026;
  • EL SHADDAI, radiato dall’elenco IOTC nell’aprile 2025 e dall’elenco SIOFA nel luglio 2025;
  • EMMANUEL, radiato dall’elenco IOTC nel maggio 2026;
  • MANJUMATHA, radiato dall’elenco IOTC nel maggio 2026.

In applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tali navi non sono iscritte nell’elenco UE per effetto della decisione di radiazione adottata dall’ORGP competente. La mancata cancellazione da elenchi predisposti da altre ORGP non determina, secondo il regolamento, la loro inclusione nell’elenco UE.

Distinzione tra denominazioni simili

L’allegato contiene precisazioni volte a evitare omonimie o errori di identificazione. In particolare:

  • EL SHADDAI, con numero di immatricolazione nazionale IND-TN-15-MM-4424, resta incluso nell’elenco UE; esso non deve essere confuso con EL SHADDAI radiato dagli elenchi IOTC e SIOFA;
  • MANJU MATHA, con numero di immatricolazione nazionale IND-TN-15-MM-5344, resta incluso nell’elenco UE; esso non deve essere confuso con MANJUMATHA, radiato dall’elenco IOTC.

Sono inoltre riportate note relative a navi prive di numero IMO noto e a possibili corrispondenze tra denominazioni utilizzate dalle ORGP. Per i pescherecci associati ai riferimenti NPFC n. 29 e n. 30, la NEAFC ha utilizzato la denominazione "IGNOTO" a seguito di un incrocio di dati con l’elenco NPFC, senza poter identificare con certezza il singolo peschereccio.

Effetti pratici dell’inclusione nell’elenco UE

Il presente regolamento aggiorna l’elenco, ma non riproduce né modifica autonomamente le misure applicabili alle navi iscritte. Tali misure discendono dal regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare dall’articolo 37, richiamato nei considerando.

L’aggiornamento rileva quindi per le verifiche effettuate dalle autorità e dagli operatori sulla posizione delle navi rispetto al regime UE contro la pesca INN. L’elenco deve essere consultato utilizzando tutti gli elementi identificativi disponibili, considerata la presenza di nomi alternativi, numeri ORGP, bandiere diverse e dati talvolta ignoti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 14 settembre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 settembre 2026.

Ai sensi dell’articolo 2:

  • entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • è obbligatorio in tutti i suoi elementi;
  • è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Il regolamento non prevede un termine transitorio né disposizioni specifiche di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e aggiornamento dell’elenco UE

Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci inclusi negli elenchi INN adottati dalle ORGP devono essere iscritti nell’elenco UE. La Commissione aggiorna l’elenco sulla base dei nuovi elenchi trasmessi dalle ORGP.

Sostituzione della parte B dell’allegato

L’articolo 1 sostituisce integralmente la parte B dell’allegato al regolamento (UE) n. 468/2010 con il testo riportato nell’allegato al regolamento 2026/2045. La parte B identifica le navi mediante numero IMO o riferimento ORGP, nome della nave, Stato o territorio di bandiera e ORGP nei cui elenchi la nave figura.

Riconoscimento di nomi e bandiere differenti

L’elenco aggiornato comprende, ove risultanti dagli elenchi delle ORGP competenti, differenti nomi attuali o precedenti e differenti bandiere riferibili alla medesima nave, per consentirne l’identificazione anche in presenza di cambi di denominazione o registrazione.

Radiazione di specifici pescherecci

AVEMARYIA è stato radiato dall’elenco IOTC nel maggio 2026; EL SHADDAI è stato radiato dagli elenchi IOTC nell’aprile 2025 e SIOFA nel luglio 2025; EMMANUEL e MANJUMATHA sono stati radiati dall’elenco IOTC nel maggio 2026. In applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tali navi non sono iscritte nell’elenco UE, anche se alcune rimangono negli elenchi di altre ORGP.

Distinzione tra navi con denominazioni simili

L’allegato precisa che EL SHADAI, con una sola lettera "d" e numero di immatricolazione nazionale IND-TN-15-MM-4424, rimane nell’elenco UE; analogamente, MANJU MATHA, con uno spazio e numero di immatricolazione nazionale IND-TN-15-MM-5344, rimane nell’elenco UE.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescapesca illegale, non dichiarata e non regolamentatacontrolli e vigilanzaorganizzazioni regionali di gestione della pesca

Testo integrale

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