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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14125/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, a favore di alcuni dipendenti assunti a tempo indeterminato con orario part-time e adibiti alla qualifica di capi squadra del servizio manutenzioni, dell'indennità per "turni spezzati" prevista dall'art. 43, lett. b), del CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. I giudici di merito avevano ritenuto che, nei periodi invernali dal 2011 al 2016, tali lavoratori avessero svolto una prestazione sovrapponibile a quella dei lavoratori full time e che il mancato pagamento dell'indennità integrasse una discriminazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per mancata ammissione e valutazione della prova decisiva sul fatto che i dipendenti non fossero stati adibiti a turni diversi da quelli contrattualmente previsti; (2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e delle disposizioni contrattuali collettive applicabili, sostenendo che l'indennità spettasse solo in presenza dei presupposti testuali della clausola, cioè turni continui e avvicendati normalmente svolti e mutamento occasionale per esigenze di servizio in turno spezzato, presupposti non dimostrati nella specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta l'interpretazione dell'art. 43, lett. b), CCNL nel senso che l'indennità compensi il disagio eccezionale del lavoratore normalmente addetto a turni continui e avvicendati quando, per esigenze di servizio, gli venga richiesto occasionalmente di lavorare in turno spezzato. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per non avere verificato in concreto l'eccezionalità della modifica dell'orario rispetto a quello normalmente svolto e la sussistenza del disagio compensabile. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono evocati dalla ricorrente come norme asseritamente violate per l'omessa o errata valutazione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla sussistenza dei presupposti del diritto azionato.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    La Corte ribadisce che la clausola del contratto collettivo va interpretata secondo i criteri ermeneutici codicistici, applicati in modo coordinato e non gerarchico rigido.

  • artt. 3, 9 e 43 lett. b) CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    "Indennità turni spezzati"

    La disposizione riconosce l'indennità solo al lavoratore che, normalmente addetto a turni continui e avvicendati, sia chiamato per esigenze di servizio, in via eccezionale o occasionale, a rendere la prestazione in due soluzioni con orario spezzato.

  • art. 22, punto 1, CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    È richiamato come base di calcolo della misura dell'indennità.

  • art. 9, punto 14, CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    È menzionato nella clausola collettiva per una disciplina specifica del personale con orario di 37 ore settimanali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di interpretazione dei contratti collettivi, le clausole vanno lette secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., considerando in modo coordinato il dato letterale, la ratio della previsione e il contenuto complessivo dell'atto negoziale, senza attribuire priorità assoluta a uno solo dei canoni.
  • Quando una disposizione collettiva prevede un'indennità collegata al mutamento dell'orario di lavoro, il diritto al compenso presuppone la verifica concreta dei requisiti testuali e funzionali della clausola, non essendo sufficiente il solo richiamo a una prestazione formalmente resa in orario spezzato.
  • Se la ratio dell'indennità è compensare un disagio eccezionale derivante da una modifica occasionale dell'assetto ordinario del lavoro, il giudice deve accertare in fatto che il lavoratore fosse normalmente impiegato in turni continui e avvicendati e che il turno spezzato gli sia stato imposto per esigenze di servizio.
  • In sede di legittimità, la violazione di clausole del contratto collettivo è sindacabile come violazione di legge, con applicazione diretta delle regole ermeneutiche codicistiche alla lettura della disposizione collettiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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