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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15577/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione alla richiesta di revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356) nei confronti di Lamberti Josef (sentenza di patteggiamento del 20/01/2015). La difesa deduceva: (i) inammissibilità del provvedimento impugnato per avere la ricorrente prospettato questioni di merito deducibili in impugnazioni già svolte e concluse; (ii) illegittimità del rigetto dell'opposizione per carenza di motivazione e per mancata dimostrazione della provenienza illecita dei beni e della fittizia interposizione della ricorrente nella intestazione degli immobili. In sostanza si chiedeva la restituzione di immobili formalmente intestati alla ricorrente, sostenendo che Lamberti non poteva essere il reale acquirente dei beni.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: (a) rilevata l'assenza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione per parte terza, necessaria per il terzo che agisce in materia patrimoniale; (b) anche sul merito le censure risultano manifestamente infondate: il giudice dell'esecuzione aveva già valutato e respinto le stesse argomentazioni, richiamando la motivazione del provvedimento di riesame del sequestro che aveva evidenziato la sproporzione tra redditi/attività e valore dei beni e la loro disponibilità diretta o indiretta da parte degli imputati; la ricorrente, pur formalmente terza nel processo separato, risultava comunque coinvolta nelle originarie indagini ed era stata ritenuta concorrente nel reato-spia; l'opposizione era stata esaminata nel merito e respinta. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Norma che consente la confisca "allargata" e il vincolo sui beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi/attivita'. È la norma di riferimento per la confisca oggetto dell'opposizione.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento; la sentenza di patteggiamento a carico di Lamberti costituisce il provvedimento di condanna cui si riferisce il vincolo confiscatorio.

  • art. 100 c.p.p.

    Richiamato per analogia: disciplina il mandato e la rappresentanza del difensore negli atti processuali penali; la Corte rileva che il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale per impugnare in cassazione.

  • art. 83 c.p.c. (richiamato per analogia)

    Richiamato in riferimento alla disciplina della procura speciale nel giudizio civile, usata come parametro analogico per ritenere necessaria la procura speciale del terzo in materia patrimoniale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola le spese del procedimento; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e per prevedere la somma a titolo di ammenda per impugnazione irrituale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (più sentenze richiamate, es. Sez.1 n.8361/2014; Sez.6 n.46429/2009; Sez.6 n.11796/2010; Sez.6 n.13798/2011)

    Orientamenti richiamati per affermare la differenza di posizione processuale tra imputato e terzo e la necessità della procura speciale per il terzo, nonche' per confermare i principi sulla ricaduta del vincolo confiscatorio su terzi formalmente estranei ma sostanzialmente coinvolti.

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario di beni ha una posizione processuale diversa dall'imputato: per proporre ricorso per cassazione il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale; l'assenza di tale procura può portare all'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Non e' possibile, tramite opposizione o ricorso in cassazione, ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove gia' definitivamente esaminate in sede di cognizione (sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile); le censure che chiedono una nuova valutazione del merito sono inammissibili o manifestamente infondate se già decise.
  • La qualifica formale di "terzo estraneo" non esclude che, se la persona e' stata comunque coinvolta nelle indagini o nel procedimento originario e sono stati adottati provvedimenti (sequestro confisca) anche nei suoi confronti, il giudice dell'esecuzione possa ritenere sussistenti i presupposti della confisca anche rispetto a quella persona.
  • Il giudice dell'esecuzione può rinviare per relationem alle risultanze del riesame del sequestro preventivo e valorizzare la sproporzione tra redditi e valore dei beni come elemento decisivo per la confisca "allargata".
  • Impugnazioni giudicate inammissibili o manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende) per l'irritualità o la colpa nell'impugnare.

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