Cassazione Civile, Sentenza n. 14999/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata, contestando la ricostruzione che ancorava la decorrenza del termine di costituzione alla data di spedizione e negava l'equipollenza tra ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che, nel processo tributario, il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del plico (o dall'evento equipollente) e che l'avviso di ricevimento contenente la stampigliatura meccanografica o il timbro datario dell'ufficio postale è idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione come prova della tempestività. Ha inoltre ammesso la produzione di certificazioni di cancelleria e confermato un'interpretazione non formalistica del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR Calabria in diversa composizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 53 comma 2
Richiamato nella censura dell'Agenzia come norma rilevante per la corretta determinazione dei termini processuali nel giudizio tributario; la Corte ha ritenuto che la decorrenza del termine si colleghi alla ricezione del plico o evento equipollente.
d.lgs. n. 546/1992, art. 22 comma 1
Richiamato nell'ambito delle doglianze sull'ammissibilità dell'appello nel processo tributario; interpretato alla luce del principio della decorrenza dalla ricezione.
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 4
Fondamento normativo del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme processuali.
Codice di procedura civile, art. 366 c.p.c.
Principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte conferma un'interpretazione funzionale e non eccessivamente formalistica, richiedendo adeguata indicazione degli atti ma non la trascrizione integrale.
Codice di procedura civile, art. 369 comma 2 n. 4
Attiene agli obblighi di deposito dei documenti citati nel ricorso; la Corte ritiene sufficiente l'indicazione puntuale e il riferimento alla fase processuale in cui gli atti sono stati prodotti.
Codice di procedura civile, art. 372
La Corte ammette un'interpretazione ampia che consente la produzione di certificazioni di cancelleria postume volte a dimostrare nullità o irregolarità procedurali che incidono sulla decisione.
Codice di procedura civile, art. 327 e art. 155 comma 4
Riferimenti alla durata del termine di impugnazione (sei mesi dall'annotazione della sentenza) e alle regole di computo dei termini quando la scadenza cade di giorno festivo.
Giurisprudenza: Cass. sez. un. n. 13452/2017 (e successivi orientamenti citati)
Principio di riferimento: nel processo tributario il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del plico e l'avviso di ricevimento con stampigliatura dell'ufficio postale può sostituire la ricevuta di spedizione come prova della tempestività.
CEDU e giurisprudenza correlata (es. CEDU, Succi e altri c. Italia, 28.10.2021)
Richiamata a sostegno del principio di non eccessiva formalizzazione del diritto di accesso alla giustizia e dell'interpretazione funzionale del requisito di autosufficienza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la notifica avviene tramite servizio postale universale, la decorrenza del termine per la costituzione dell'appellante va computata dalla ricezione del plico (o da evento legalmente equipollente), non dalla sola data di spedizione.
- L'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione come prova della tempestività della notifica se reca la stampigliatura meccanografica o il timbro datario dell'ufficio postale che assevera la data di spedizione/avvenuta consegna.
- In assenza di una stampigliatura ufficiale sull'avviso di ricevimento, la tempestività può essere provata anche con certificazioni di cancelleria o con l'esame diretto del fascicolo del giudizio di merito; tali produzioni possono essere ammesse per dimostrare nullità o vizi del procedimento che influenzano la decisione.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione deve essere applicato in modo funzionale: è sufficiente che il ricorso indichi e riassuma gli atti e le circostanze rilevanti e consenta l'identificazione della fase processuale in cui sono prodotti gli atti richiamati.
- Le decisioni di merito che dichiarano l'inammissibilità per presunta tardività della notificazione devono valutare concretamente la prova postale (avvisi, timbri, certificazioni) prima di escludere l'appello per questioni formali.
- Quando la data di ricezione cade in giorno festivo o vi sono dubbi sul computo dei termini, applicare le regole di computo dei termini (es. art. 155 c.p.c.) per verificare la tempestività dell'atto.
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