Cassazione Penale, Sentenza n. 30546/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e, contestualmente, ha disposto la detenzione domiciliare in relazione al provvedimento di cumulo. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge perché il provvedimento di cumulo riguardava anche una misura di affidamento terapeutico mai iniziata e dunque, a suo avviso, non suscettibile di revoca ai sensi dell'art.47 Ord. pen.; (2) vizio di motivazione per avere il Tribunale di Sorveglianza fondato il rigetto quasi esclusivamente sulla gravità del reato e sui precedenti, senza valutare adeguatamente elementi positivi come la condotta durante gli arresti domiciliari, la situazione socio-familiare e l'opportunità lavorativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente il secondo motivo e lo ha accolto: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Catania per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale si era limitata apoditticamente a richiamare la gravità del reato e i precedenti, senza confrontare e valutare adeguatamente fattori prognostici contrari o positivi (condotta successiva, relazione dei servizi sociali, inserimento lavorativo, situazione familiare). Sul primo motivo (art.47 e revoca di misura mai iniziata) il Collegio non si è pronunciato in termini definitivi, avendo ritenuto superfluo deciderlo una volta accolto il motivo assorbente.
Norme richiamate
art.47 Ordinamento Penitenziario (Ord. pen.)
Il ricorrente ha sostenuto che, ai sensi dell'art.47, una misura alternativa mai iniziata non può essere revocata ma solo dichiarata inefficace; il Collegio ha rilevato la questione ma, avendo ritenuto assorbente il vizio di motivazione, non ha pronunciato una decisione definitiva sulla interpretazione proposta
art.73 d.P.R. 309/90
art.73 d.P.R. 309/90, comma 5
Il reato per cui è stato condannato il ricorrente rientra nella fattispecie del comma 5: la Corte richiama che la gravità del reato è un elemento di partenza nella valutazione, ma non può da solo escludere l'affidamento se vi sono segni di positiva evoluzione
art.606 cod. proc. pen.
art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e lett. e)
Individua le ragioni di impugnazione utilizzate (violazione di legge e vizio di motivazione) e la Corte ha esaminato le censure secondo le categorie previste
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato riprodotto nei limiti previsti da tale norma
Massime di principio
- La gravità del reato e i precedenti penali costituiscono solo il punto di partenza nella valutazione dell'affidamento in prova; non possono, da soli e senza adeguata motivazione, giustificare il rigetto della richiesta
- Il giudice deve valutare compiutamente la condotta successiva alla commissione del reato: comportamento in esecuzione (anche durante arresti domiciliari), assenza di nuove denunce, adesione a percorsi terapeutici o lavorativi e supporto socio-familiare sono elementi decisivi per la prognosi di reinserimento
- La relazione dei servizi sociali e le informazioni risultanti dall'osservazione della personalità devono essere considerate e valutate esplicitamente nella motivazione; il rigetto basato su formulazioni apodittiche è suscettibile di annullamento in Cassazione
- Se il giudice ritiene che fattori negativi prevalgano su quelli positivi, è necessario che la decisione illustri concretamente perché le circostanze favorevoli sono ritenute insufficienti: la mera affermazione dell'insufficienza senza argomentazioni è vizio di motivazione
- Questioni formali relative a misure alternative mai iniziate (es. affidamento terapeutico non eseguito) possono essere sollevate ma, se il giudice di legittimità decide su altre ragioni assorbenti, tali profili potrebbero restare non decisi e richiedere un nuovo esame nel merito
- In situazioni analoghe, chi chiede l'affidamento dovrebbe produrre e valorizzare documentazione su condotta carceraria, relazioni dei servizi sociali, offerte di lavoro e contesto familiare, perché questi elementi hanno peso decisivo nella valutazione prognostica
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