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Circolare

Circolare n. 15 del 10/04/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione relativi a società "start up". L’agevolazione si applica solo al ricorrere di precisi requisiti soggettivi, oggettivi e temporali, e richiede il reinvestimento della plusvalenza entro due anni in società analoghe, costituite da non più di tre anni e operanti nella medesima attività. Vengono inoltre disciplinati il limite massimo dell’esenzione, legato agli investimenti produttivi della società ceduta, e le modalità operative di recupero dell’imposta nei casi di mancato reinvestimento, differenziate in base alla natura della partecipazione e al regime fiscale adottato.

Esenzione delle plusvalenze da start up ex art. 3 D.L. 112/2008

L’esenzione delle plusvalenze da start up ex art. 3 D.L. 112/2008

La circolare chiarisce la portata del regime agevolativo introdotto per incentivare il finanziamento di società di nuova o recente costituzione. Il beneficio consiste nell’esenzione, al ricorrere di condizioni rigorose, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti assimilati, a fronte dell’obbligo di reinvestimento in società "start up" che svolgano la medesima attività.

Finalità e impianto normativo

L’articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha inserito nell’articolo 68 del TUIR i commi 6-bis e 6-ter. La norma è finalizzata a favorire l’investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione, concedendo, in presenza di requisiti soggettivi, oggettivi e temporali, la non imponibilità delle plusvalenze realizzate su determinate cessioni.

Soggetti ammessi

L’agevolazione spetta ai contribuenti che producono redditi diversi di natura finanziaria, e in particolare:

  • persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di impresa, arti o professioni o come lavoratore dipendente;
  • società semplici e soggetti equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale;
  • persone fisiche, società ed enti non residenti, quando il reddito si considera prodotto in Italia ai sensi dell’articolo 23 del TUIR.

Ambito oggettivo dell’esenzione

La circolare precisa che l’esenzione riguarda sia le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate sia quelle da cessione di partecipazioni non qualificate. Inoltre, l’interpretazione sistematica del comma 6-bis consente di estendere il regime anche alle plusvalenze realizzate mediante cessione di titoli e diritti che consentono di acquistare partecipazioni, come obbligazioni convertibili e diritti di opzione.

Sono richiamate anche le regole del TUIR sulla qualificazione delle partecipazioni e degli strumenti finanziari assimilati alle azioni. Per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, la cessione è assimilata a partecipazione qualificata o non qualificata in funzione del valore dell’apporto rispetto alle soglie del 5 o del 25 per cento del patrimonio netto contabile, secondo che i titoli della società siano quotati o meno.

Partecipazioni qualificate e non qualificate

Per le partecipazioni qualificate in società residenti, la circolare ricorda che, in via ordinaria, le plusvalenze concorrono al reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento; la percentuale era del 40 per cento per i realizzi anteriori al 1° gennaio 2009. Per le partecipazioni non qualificate, invece, si applica ordinariamente un’imposta sostitutiva del 12,50 per cento, da versare in dichiarazione oppure tramite i regimi del risparmio amministrato o gestito.

Requisiti temporali

L’esenzione è subordinata al rispetto di precise condizioni temporali:

  • le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti devono riferirsi a società costituite da non più di sette anni;
  • le partecipazioni e gli strumenti finanziari devono essere posseduti da almeno tre anni;
  • i contratti di associazione in partecipazione devono essere stipulati da almeno tre anni.

Ai fini della verifica, conta la data di costituzione della società e la data della cessione, non la data di riscossione del corrispettivo. In presenza di fusioni o scissioni, occorre considerare anche la vita delle società partecipanti all’operazione straordinaria. Per il possesso di partecipazioni o strumenti acquisiti in momenti diversi si applica il criterio LIFO previsto dall’articolo 67, comma 1-bis, del TUIR.

Reinvestimento della plusvalenza entro due anni

Il cuore del regime è l’obbligo di reinvestire la plusvalenza entro due anni dal realizzo. Il reinvestimento deve avvenire in azioni o quote di società di persone o di capitali residenti, escluse le società semplici e gli enti equiparati, costituite da non più di tre anni e che svolgano la medesima attività della società ceduta.

La nozione di "medesima attività" va intesa, secondo il richiamo alla circolare n. 5/E del 2004, come attività compresa in un medesimo studio di settore, anche se con diverso codice ATECO. Il reinvestimento può avvenire mediante sottoscrizione di partecipazioni in società di nuova costituzione oppure tramite acquisto di partecipazioni in società già esistenti, purché costituite da meno di tre anni, anche in occasione di aumenti di capitale. La circolare estende la possibilità di reinvestimento anche all’acquisto di strumenti finanziari e alla stipula di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

Se il costo del nuovo investimento è inferiore alla plusvalenza realizzata, l’esenzione opera solo fino a concorrenza del costo sostenuto; la parte eccedente resta imponibile. In caso di corresponsione rateale del prezzo, il termine biennale si calcola dalla percezione di ciascuna rata e il reinvestimento deve riguardare la quota di plusvalenza corrispondente alla rata percepita.

Funzionamento dell’agevolazione e recupero dell’imposta

Il regime ha natura sospensiva: al momento della cessione la plusvalenza non è tassata, ma resta "in attesa" dell’esito del reinvestimento. Se il reinvestimento avviene nei termini e con le modalità previste, la plusvalenza diventa definitivamente esente nei limiti consentiti. Se invece il reinvestimento non viene effettuato entro due anni, la plusvalenza torna imponibile nel periodo d’imposta in cui era stata originariamente realizzata.

Il recupero dell’imposta non versata varia a seconda della tipologia di partecipazione e del regime fiscale applicato.

Cessione di partecipazioni non qualificate

Nel regime dichiarativo, il contribuente che ha fruito dell’esenzione deve indicare la plusvalenza nella dichiarazione relativa all’anno di scadenza del biennio e assoggettarla a imposta sostitutiva con interessi, calcolati dalla scadenza ordinaria del versamento per l’anno di realizzo.

Nel regime del risparmio amministrato, il contribuente deve fornire all’intermediario la documentazione che attesta i requisiti per l’esenzione. Se il reinvestimento non avviene, deve comunicarlo all’intermediario, che applica le imposte sostitutive dovute con gli interessi dalla data della cessione e versa le somme entro il 16° giorno del secondo mese successivo alla scadenza del biennio. Se l’intermediario non riceve la comunicazione o la provvista, segnala l’operazione nel quadro SO del modello 770.

Nel regime del risparmio gestito, la verifica dei requisiti spetta al gestore, salvo il caso di attività finanziarie preesistenti conferite nella gestione. La plusvalenza esente viene riconosciuta tramite una rettifica del risultato di gestione; se il reinvestimento non avviene, il gestore effettua al termine del biennio una rettifica opposta, tenendo conto degli interessi sull’imposta non versata.

Se nel corso del biennio il contribuente chiude il rapporto con l’intermediario, quest’ultimo deve comunque segnalare all’Amministrazione finanziaria i dati dell’originaria cessione tramite il quadro SO. In caso di mancato reinvestimento, il contribuente indica la plusvalenza nella dichiarazione del periodo di scadenza del biennio, con applicazione dell’imposta e degli interessi, senza sanzioni.

Cessione di partecipazioni qualificate

Per le partecipazioni qualificate, la riliquidazione è effettuata direttamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui scade il biennio. Occorre ricalcolare il reddito complessivo del periodo in cui la plusvalenza sarebbe stata originariamente tassata e versare le imposte con i relativi interessi. La circolare rinvia alle istruzioni del modello Unico Persone Fisiche per le modalità operative di dichiarazione e versamento.

Limite massimo dell’esenzione

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 68 del TUIR pone un limite quantitativo all’esenzione: l’importo esente non può superare il quintuplo dei costi sostenuti dalla società ceduta, nei cinque anni precedenti la cessione, per:

  • beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili;
  • beni immateriali ammortizzabili;
  • spese di ricerca e sviluppo.

La circolare evidenzia che l’obiettivo è collegare il beneficio a investimenti produttivi e non a componenti speculative. Sono quindi esclusi gli immobili strumentali, gli immobili-merce e gli immobili patrimoniali. Tra i beni immateriali ammortizzabili è compreso l’avviamento. Per la ricerca e sviluppo rilevano solo le spese capitalizzate o capitalizzabili, iscritte in bilancio e ammortizzabili.

L’eventuale eccedenza rispetto al tetto è tassata secondo le regole ordinarie. Se il corrispettivo viene percepito a rate, il confronto va comunque fatto tra la plusvalenza complessiva realizzata e i costi produttivi sostenuti dalla società nei cinque anni precedenti la cessione.

Decorrenza

Il regime di esenzione si applica alle plusvalenze conseguite a seguito di cessioni effettuate dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008. Se la cessione è avvenuta prima di tale data, l’esenzione non è applicabile anche quando il corrispettivo sia stato incassato successivamente.

Punti principali

Finalità e quadro normativo

L’articolo 3 del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, ha introdotto nell’articolo 68 del TUIR i commi 6-bis e 6-ter per favorire l’investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione. Il regime consente, a determinate condizioni, l’esenzione da IRPEF delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché su strumenti finanziari e contratti assimilati.

Soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione

Possono accedere al beneficio i soggetti che producono redditi diversi di natura finanziaria: persone fisiche residenti, società semplici ed equiparate, enti non commerciali se l’operazione non è svolta nell’esercizio di impresa commerciale, e soggetti non residenti quando il reddito è imponibile in Italia ai sensi dell’articolo 23 del TUIR.

Ambito oggettivo: operazioni agevolabili

L’esenzione riguarda le plusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni qualificate e non qualificate. In base a un’interpretazione sistematica, l’agevolazione si estende anche alle plusvalenze da cessione di titoli e diritti idonei ad attribuire partecipazioni, come obbligazioni convertibili e diritti di opzione. Sono richiamati anche gli strumenti finanziari assimilati alle azioni e i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, secondo le regole di qualificazione previste dal TUIR.

Requisiti temporali e anzianità della società

Per fruire dell’esenzione, le partecipazioni, gli strumenti finanziari o i contratti devono riferirsi a società costituite da non più di sette anni; le partecipazioni e gli strumenti finanziari devono essere posseduti da almeno tre anni; i contratti di associazione in partecipazione devono essere stipulati da almeno tre anni. In caso di operazioni straordinarie, come fusioni o scissioni, si considerano anche gli anni di vita delle società incorporate, fuse o scisse. Per il possesso plurimo in date diverse si applica il criterio LIFO.

Obbligo di reinvestimento entro due anni

La plusvalenza esente deve essere reinvestita entro due anni dal realizzo in società di persone o di capitali residenti, escluse le società semplici ed enti equiparati, costituite da non più di tre anni e che svolgono la medesima attività. Il reinvestimento può avvenire mediante sottoscrizione di capitale, acquisto di partecipazioni, acquisto di strumenti finanziari o stipula di contratti di associazione in partecipazione/cointeressenza. Se il costo del reinvestimento è inferiore alla plusvalenza, l’esenzione spetta solo entro tale costo.

Meccanismo dell’agevolazione e recupero dell’imposta

Il regime opera come una sospensione d’imposta: se entro il biennio avviene il reinvestimento, la plusvalenza diventa definitivamente esente nei limiti previsti; se il reinvestimento non avviene, la plusvalenza torna imponibile nel periodo d’imposta in cui era stata realizzata. Le modalità di recupero variano a seconda che si tratti di partecipazioni non qualificate o qualificate e, per le non qualificate, anche in funzione del regime fiscale adottato (dichiarativo, risparmio amministrato o risparmio gestito).

Disciplina delle partecipazioni non qualificate

Nel regime dichiarativo il contribuente deve indicare la plusvalenza nella dichiarazione relativa all’anno in cui scade il biennio e versare l’imposta sostitutiva con interessi. Nel risparmio amministrato l’intermediario riceve la documentazione attestante i requisiti, mentre in caso di mancato reinvestimento il cedente comunica il fatto all’intermediario, che applica e versa l’imposta con interessi; se non riceve comunicazioni o provvista, segnala i dati nel quadro SO del modello 770. Nel risparmio gestito il gestore verifica i requisiti e rettifica il risultato di gestione; se manca il reinvestimento, effettua una rettifica opposta al termine del biennio con gli interessi dovuti. Se il rapporto con l’intermediario si chiude durante il biennio, è prevista la segnalazione all’Amministrazione finanziaria e, in caso di mancato reinvestimento, il contribuente recupera la tassazione in dichiarazione senza sanzioni.

Disciplina delle partecipazioni qualificate

Per le partecipazioni qualificate, se il reinvestimento non avviene nei termini, è il contribuente a riliquidare le imposte e gli interessi nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di scadenza del biennio, ricalcolando il reddito complessivo del periodo in cui la plusvalenza avrebbe dovuto essere tassata. Le istruzioni operative saranno definite nelle istruzioni al modello Unico Persone Fisiche dell’anno interessato.

Limite massimo della plusvalenza esente

L’esenzione non può superare il quintuplo dei costi sostenuti dalla società ceduta, nei cinque anni precedenti la cessione, per l’acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili, beni immateriali ammortizzabili e spese di ricerca e sviluppo. Sono escluse le componenti non coerenti con la finalità produttiva, come immobili strumentali, immobili-merce e immobili patrimoniali; tra i beni immateriali è compreso l’avviamento. Per R&S rilevano solo le spese capitalizzate o capitalizzabili. L’eccedenza rispetto al limite è tassata ordinariamente.

Decorrenza del regime

L’esenzione si applica alle plusvalenze conseguite da cessioni effettuate dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/2008. Se la cessione è avvenuta prima di tale data, il regime non si applica anche se il corrispettivo è stato incassato successivamente.

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