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Circolare

Circolare n. 14 del 10/04/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modifiche introdotte all’art. 182-ter della legge fallimentare dall’art. 32, comma 5, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009. I principali interventi riguardano la possibilità di proporre il pagamento dilazionato dei tributi, l’estensione dell’istituto all’IVA limitatamente alla dilazione, le regole di trattamento dei crediti tributari e contributivi chirografari e l’applicazione delle nuove disposizioni alle procedure in corso alla data di entrata in vigore. Sono inoltre richiamati i chiarimenti già forniti con la circolare n. 40/E del 2008 e con la risoluzione n. 3/E del 2009.

Transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. e modifiche del decreto-legge n. 185/2008

Transazione fiscale e modifiche dell’art. 182-ter L.F.

La circolare illustra gli effetti dell’art. 32, comma 5, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, sulla disciplina della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter della legge fallimentare. Il documento si innesta sui chiarimenti già resi con la circolare n. 40/E del 2008 e con la risoluzione n. 3/E del 2009, e fornisce istruzioni operative agli uffici per la gestione delle nuove fattispecie.

Quadro normativo di riferimento

L’istituto della transazione fiscale è stato introdotto nell’ambito della riforma delle procedure concorsuali dal D.Lgs. n. 5/2006 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 169/2007, che ne ha esteso l’applicazione anche alle trattative precedenti gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. La circolare del 2009 interviene per chiarire le novità introdotte dal decreto-legge n. 185/2008, che riscrive il primo comma dell’art. 182-ter e inserisce un chiarimento nel secondo comma, con effetto anche sulle procedure in corso alla data di entrata in vigore.

Proposta di transazione fiscale e dilazione del pagamento

La modifica normativa chiarisce espressamente che la proposta di transazione fiscale può avere a oggetto non solo il pagamento parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, ma anche il pagamento dilazionato. La circolare ricorda che tale facoltà vale anche per i crediti contributivi amministrati dagli enti previdenziali, nei limiti e con le modalità previste dalla norma. Viene inoltre ribadito che, per i crediti assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori di grado inferiore o a quelli con posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Estensione all’IVA

Uno dei principali chiarimenti riguarda l’IVA. In precedenza, in base alla lettura dell’art. 182-ter e alle indicazioni della circolare n. 40/E del 2008, l’IVA era esclusa dalla transazione fiscale, pur dovendo essere indicata nella certificazione del debito complessivo. Con la nuova formulazione, la circolare precisa che la transazione fiscale si estende anche all’IVA, ma soltanto per consentire la dilazione del pagamento.

Restano fermi alcuni principi:

  • non è ammessa la falcidia del credito IVA;
  • è invece possibile trattare in forma parziale o dilazionata gli accessori dell’IVA, cioè interessi e sanzioni;
  • nella certificazione del debito complessivo tributario l’IVA deve comunque essere indicata.

Per la valutazione della proposta di dilazione dell’IVA si rinvia alle istruzioni già fornite nella circolare n. 40/E del 2008.

Concordato preventivo

La circolare affronta l’impatto della modifica normativa sulle procedure di concordato preventivo già pendenti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto. Il debitore può adeguare la proposta inserendo la dilazione dell’IVA, ma è necessaria una nuova proposta di transazione fiscale, anche mediante integrazione della domanda già depositata.

Tale possibilità incontra però un limite temporale rilevante: l’art. 175, comma 2, L.F. stabilisce che la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto. Di conseguenza, l’adeguamento alla nuova disciplina non è ammissibile oltre tale momento.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Analogamente, nelle trattative per gli accordi di ristrutturazione dei debiti in corso al 29 novembre 2008, il debitore può integrare, modificare o ripresentare la proposta di transazione fiscale per includere il pagamento dilazionato dell’IVA. La circolare precisa che restano ferme le istruzioni precedentemente impartite, in particolare quelle contenute nel punto 5.4 della circolare n. 40/E del 2008.

Trattamento dei crediti chirografari

La legge di conversione modifica l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 182-ter L.F. per stabilire che, quando il credito tributario o contributivo è chirografario, il suo trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari oppure, in caso di suddivisione in classi, rispetto a quello dei creditori ai quali sia riconosciuto il trattamento più favorevole. L’Ufficio, nel valutare la proposta, deve verificare la conformità a tale criterio, oltre a quanto già chiarito nella circolare n. 40/E del 2008.

La circolare precisa anche la decorrenza della modifica: essendo intervenuta in sede di conversione, essa si applica dal 29 gennaio 2009.

Crediti contributivi e coordinamento delle procedure

Un ulteriore intervento del decreto riguarda il coordinamento dell’art. 182-ter con l’estensione della transazione fiscale ai crediti contributivi gestiti dagli enti previdenziali obbligatori e ai relativi accessori. La circolare evidenzia che tale estensione comporta la necessità di differenziare le procedure, poiché i crediti fanno capo a amministrazioni diverse e sono soggetti a regole giuridiche differenti.

Vigilanza degli uffici

In chiusura, la circolare affida alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi interpretativi forniti nel documento.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della circolare

La circolare si colloca nel contesto della disciplina della transazione fiscale introdotta dall’art. 182-ter L.F. e successivamente modificata dal D.Lgs. n. 169/2007. L’intervento del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, modifica nuovamente la norma per chiarire l’ammissibilità del pagamento dilazionato, estendere all’IVA la transazione solo nella forma della dilazione e coordinare le disposizioni con i crediti contributivi gestiti dagli enti previdenziali.

Pagamento dilazionato dei tributi e degli accordi di ristrutturazione

Viene chiarito che la proposta di transazione fiscale può prevedere espressamente il pagamento dilazionato del credito tributario, oltre a quello parziale. La possibilità opera anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F., in coerenza con quanto già affermato nei precedenti documenti di prassi.

Estensione all’IVA e limiti della transazione

La modifica legislativa estende la transazione fiscale all’IVA, ma esclusivamente sotto forma di dilazione del pagamento. Resta esclusa la falcidia del tributo IVA. Continuano invece a essere trattabili, anche in forma parziale o dilazionata, gli accessori relativi all’IVA, cioè interessi e sanzioni. Nella certificazione del debito complessivo tributario deve comunque essere indicato anche il debito IVA.

Concordato preventivo e procedure in corso al 29 novembre 2008

Per le procedure di concordato preventivo già in corso alla data del 29 novembre 2008, il debitore può adeguare la proposta prevedendo il pagamento dilazionato dell’IVA, ma deve presentare una nuova proposta di transazione fiscale o integrare quella già presentata. La modifica non può operare oltre il termine fissato dall’art. 175, comma 2, L.F., secondo cui la proposta di concordato non può essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto.

Accordi di ristrutturazione dei debiti e trattative pendenti

Anche nelle trattative per gli accordi di ristrutturazione pendenti al 29 novembre 2008 il debitore può integrare, modificare o ripresentare la proposta di transazione per includere la dilazione dell’IVA, fermo restando il rispetto delle istruzioni già fornite dalla circolare n. 40/E del 2008.

Trattamento dei crediti tributari chirografari e modifica in conversione

La legge di conversione ha precisato che, se il credito tributario o contributivo è chirografario, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari o, se vi è suddivisione in classi, rispetto ai creditori con trattamento più favorevole. L’Ufficio deve verificare tale profilo in sede di valutazione della proposta, applicando anche le indicazioni già fornite nella circolare n. 40/E del 2008. La modifica decorre dal 29 gennaio 2009.

Crediti contributivi e coordinamento procedurale

Il decreto coordina l’art. 182-ter L.F. con l’estensione dell’istituto ai crediti contributivi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e ai relativi accessori. La circolare evidenzia che, proprio per la diversa amministrazione e regolamentazione giuridica di tali crediti, le procedure devono essere differenziate.

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